CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23196/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25601/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a d all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio d ell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viadell’Elettronica, n. 20. –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 177/09/19, depositata il 14 gennaio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, un avviso di accertamento avente oggetto Ires, Irap edIva di cui all’anno di imposta 2007, derivante da una verifica fiscale, culminata nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, relativa agli anni d’imposta dal 2006 al 2011. L’atto impositivo, sul presupposto dell’inesistenza oggettiva di operazioni relative all’acquisto di rottami metallici ceduti alla contribuente dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA] , disconosceva i relativi elementi negativi di reddito, riteneva indetraibile l’Iva e determinava le maggiori imposte dovute, irrogando le relative sanzioni. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha presentato ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che lo ha accolto. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che l’adita Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza di cui all’ epigrafe, ha accolto. Lacontribuente ha quindi proposto ricorso, affidato ad otto m otiv i , per la cassazione della predetta sentenza d’appello, supportandolo con successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia « Nullit à della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile e del sottostante principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere il giudice di secondo grado posto a fondamento della sentenza, sfavorevole alla società ricorrente, e lementi diversi da quelli posti dall'Ufficio a fondamento dell'avviso diaccertamento». Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente posto a base della decisione, oltre alle dichiarazioni rese dal terzo cedente [OSCURATO:PERSONA], verbalizzate nel predetto p.v.c., anche il contenuto, carente, delle fatture di vendita emesse dallo stesso fornitore; oltre all’esito dei controlli incrociati specificamente esposti nello stesso p.v.c., in particolare con riferimento alla mancata prova, da parte della contribuente, della disponibilità della liquidità con la quale avrebbe provveduto ad effettuare i pagamenti in contanti al medesimo fornitore; ed oltre l’assunto difetto di inerenza dei costi rappresentati dalle spese in questione. Tali elementi, ulteriori rispetto alle dichiarazioni del cedente, non sarebbero stati contestati dall’Ufficio nell’atto impositivo. 2.Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia « Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.), atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i profili di illegittimità e infondatezza dell'atto che erano stati sollevati dalla ricorrente formulandouna motivazione apparente». 3.Con il terzo motivo di ricorso la contribuente denuncia « Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), ove si consideri che tali fattiavrebbero con certezza dimostrato che l'accertamento dell'Ufficio si fonda su una presunzione elaborata sulla base di dichiarazioni contraddittorie rese da un soggetto a cui non può essere attribuita alcuna credibilità». 4.Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denuncia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 39, comma 1, lett.d), D.P.R.n.600/1973, dell'art.54, comma 2, D.P.R.n.633/1972, e dell'art.2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere i secondi giudici sostenuto che graverebbe sulla società ricorrente l'onere di provare l'esistenza di fatti già affermata in sede di verifica dal fornitore». 5.Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia « Nullit à della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del correlatoprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, n. 4, c.p.c.),per avere il Giudice statuito oltre i limiti della domanda con riguardo alle eccezioni sollevate dalla ricorrente a proposito dell'infondatezza del rilievoriguardante la presunta IVA indebitamente detratta». Assume la ricorrente di aver dedotto già nel ricorso introduttivo l’ l'infondatezza del rilievo impositivo riguardante la presunta Iva indebitamente detratta, in quanto la raccolta e la successiva cessione di rottami e altri materiali di recuperoè regolata ai fini dell'Iva dall’ art. 74, commi 7 ed 8, d.P.R. n. 633 del 1972, con il meccanismo cd. del reverse chargeo dell'inversione contabile, per cui il cedente emette la fattura senza addebito dell'imposta, mentre il cessionario procede ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativaimposta e ad annotare la stessa sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro delle fatture acquisti per la relativa detrazione. Tale doppia registrazione , secondo la ricorrente, di fatto annulla l'I va indicata sulla fattura emessa con l'Iva emergente dalla fattura relativa all'acquisto, producendo un saldo pari a zero, con la conseguenza che la cessionaria nulla versa ai fini dell'IVA né p orta alcuna IVA in detrazione.Nel rispondere a tale eccezione, riproposta in appello dalla contribuente, la CTR ne avrebbeequivocato il senso, statuendo oltre i limiti dell’eccepito, ovvero ritenendo che la contribuente avesse sostenutol’infondatezza del rilievo in quanto avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, al rimborso dell’Iva detraibile eccedente rispetto all’ammontare del rimborso. 6.Con il sesto motivo di ricorso la contribuente denuncia « Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del correlatoprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, n. 4, c.p.c.), a causa dell'omessa pronuncia da parte dei giudici di IIgrado su specifici motivi posti a sostegno del rigetto dell'appello dell'Ufficio e della confermadella sentenza di primo grado, appositamente formulati dalla ricorrente inseno alle controdeduzioni». 7.Con il settimo motivo di ricorso la contribuente denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs.n.472/1997 (art. 360, n. 3, c.p.c.), atteso che, ai fini della rilevata violazione della norma, non assume alcun rilievo la verifica delle vicende che "abbiano interessato le sanzioni" contenute nell'avviso di accertamento per l'anno 2006». Assume la ricorrente di aver dedotto nel merito l'illegittimit à dell'avviso di accertamento, nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni,per violazione dell'art. 12, comma 5, d .l gs.n.472 del 1997 , in tema di cumulo giuridico, sia per avere l’Amministrazione omesso di tenere conto delle violazioni gi à contestate in seno all'avviso di accertamento per l'anno 2006(che, per autosufficienza, indica di aver prodotto in giudizio), tanto ai fini del calcolo della sanzione unica irrogabile ai sensi dell'art. 12, quanto ai fini del calcolo del cumulo materialedelle sanzioni complessivamente irrogate per gli anni 2006 e 2007; sia per non avere l’Ufficio, dopo aver concluso nel senso di dover irrogare la sanzione unica , sottratto dal l’importo di quest’ultima quantogià preteso a titolo di sanzione nell’ avviso di accertamento di cui al 2006. La CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibile tale censurapoiché « non è dato conoscere (per non averlo la società neppure prospettato) quali effettilo stesso [l'avviso di accertamento relativo alla precedente annualità 2006] abbia avutoe quindi quali vicende abbiano interessato le sanzioni in esso contenute; né, in particolare, se le stesse siano divenute definitive o meno». 8.Con l’ottavo motivo di ricorso la contribuente denuncia «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, n. 4, c.p.c.), atteso che il Giudice, con riguardo al rilievo consistente nella violazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs.n.472/1997, ha statuito oltre i limiti delladomanda». Assume la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che la stessa contribuente avesse eccepito l’assorbimento dell’aumento di cui al comma 1 dell’art. 12 d.lgs.n.472del 1997 in quell o di cui al comma 5 della stessa norma, rilievo che invece la società on aveva formulato. 9.Preliminarmente, il Collegio rileva che la questione controversa presenta aspetti interferenti, sotto alcuni profili, con quella, in materia di reverse charge, rimessaalle sezioni Unite di questa Corte d a C ass. 20/01/2022, n. 1703 e tuttora pendente , per cui appare necessario rinviare a nuovo ruolo questo procedimento, in attesa della relativa pronuncia delle S.