CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 06878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07742/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].;Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. p.a.; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - i ntimat i - istanza di correzione errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 2 8 marzo2022 n. 10044; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal Oggetto:Correzione errore materiale.Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con istanza del 29 marzo 2022, notificata ai difensori delle controparti il 18 ottobre 2022, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale ex art.380-bis c.p.c., l’istante ha chiesto la correzione dell’ errore materiale della decisione di questa Corte Sez. 3,28 marzo 2022 n. 10044, per mancata distrazionedelle spese in favore del difensore antistatario; non hanno svolto difese gli intimati; l’istanteha depositato memoria. Considerato che: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis c.p.c.; tuttavia, qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d'ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione, e la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio(Cass. 31/05/2022, n. 17565); nel caso di specie, la notifica è stata effettuata dal difensore istante, a mezzo PEC, il giorno 18 ottobre 2022, nel rispetto dei terminidi cui al citato art.380- bisc.p.c; il contraddittorio sul procedimento di c orrezione deve dunque ritenersi integrato; nel merito, emerge dagli atti difensivi che l’ A vv. Fabrizio F rezza, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario; occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione;non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., Sez. Un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., Sez. Un., ord., 28/02/2017, n. 5061). PerQuesti [OSCURATO:PERSONA] dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzadepositata il 29 marzo 2022, n.10044, R . G . n. 25743/2019, nel senso che ove leggesi «condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge»deve leggersi ed intendersi «condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,