Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19856/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1974 avversola sentenza del 12/07/2024 del la Corte di ap pello di Perugia dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Spoleto nei confronti del ricorrente, alla pena di giustizia, in relazione alreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011.

Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore , av v.

C. Franceschini (vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato), si configura come doglianz a inammissibil e in quanto attinent e a profil i di mero fatto, riproduttiva di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale con ragionamento corretto dal punto di vista giuridico, non scanditi da specifica critica nonché manifestamente infondat a , poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato ( v. p.5 e ss.).

Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, comenon emerga dalle prove assunte che l'intento di allontanarsida parte dell'imputato fuori dai limiti della concessa autorizzazione per motivi lavorativi, sia stato quello diadempiere ad incombenze sempre di tipo lavorativo, non risultando c he l'imputato abbia trasgredito solo perché richiesto dal datore di lavoro(ma, anzi, per ragioni diverse, per essersi portato presso la fidanzata).

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1974 avversola sentenza del 12/07/2024 del la Corte di ap pello di Perugia dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Spoleto nei confronti del ricorrente, alla pena di giustizia, in relazione alreato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011. Ritenuto che i l motivo unico proposto a mezzo del difensore , av v. C. Franceschini (vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato), si configura come doglianz a inammissibil e in quanto attinent e a profil i di mero fatto, riproduttiva di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale con ragionamento corretto dal punto di vista giuridico, non scanditi da specifica critica nonché manifestamente infondat a , poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato ( v. p.5 e ss.). Considerato che il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, comenon emerga dalle prove assunte che l'intento di allontanarsida parte dell'imputato fuori dai limiti della concessa autorizzazione per motivi lavorativi, sia stato quello diadempiere ad incombenze sempre di tipo lavorativo, non risultando c he l'imputato abbia trasgredito solo perché richiesto dal datore di lavoro(ma, anzi, per ragioni diverse, per essersi portato presso la fidanzata). Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris