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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 25033/2023

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[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: previdenza complement are RGN Cron.

Rep.

CC 11.5.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da l prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.53/2021 pubblicata i l 22 / 1 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013.

Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n.17809/94 confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024/01) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo.

L’erogazione di quest’ultimo era stata poi este rnalizzata mediante istituzione del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, con propria soggettività giuridica.

In base all’art.47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma – secondo la Corte – tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella pensione integrativa.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due motivi, illustrati da memoria.

I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati.

Le questioni poste dal ricorso sono state, di recente, nuovamente valutate dalla Corte, con le ordinanze nn. 18383 e 18384 del 2022; i precedenti richiamati, in via preliminare, danno atto del provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato la richiesta di trattazione, di analoghi ricorsi, dinanzi alle Sezioni Unite; inoltre - e soprattutto - le ordinanze richiamate si preoccupano di chiarire l’oggetto del contenzioso; a tale riguardo, si precisa, senza che sul punto possano più esserci equivoci, che «l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal Banco di Napoli e non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa» (pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà in relazione al nono motivo, alla cd. capitalizzazione) e che, secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione del petitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; la Corte, dunque, ben comprendendo i termini della domanda giudiziale e delle censure, è pervenuta al rigetto delle domande dei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che il Collegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta di seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argomentativo ai precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 d. a. c.p.c.); dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l. n.218/90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; all’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli; la delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357/90 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps; la medesima fonte stabilì la contestu ale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della l . n.218/90 (cioè al 21 agosto 1990), si pre vedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota -incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi; non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809/94, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26luglio 1996 […]».

Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO; sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022 (sopra richiamate) affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili «errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione»; ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti; deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legata all ’ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione - o comunque i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione - ma investono il trattamento pensionistico corrisposto successivamente a tale momento che, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] INPS, è interessato (come sopra si è accennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e non dal giudicato di cui si discute; in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss., e, sia pure ad altri effetti, Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: previdenza complement are RGN Cron. Rep. CC 11.5.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i da l prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] - controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.53/2021 pubblicata i l 22 / 1 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate per il periodo dal luglio 2008 al giugno 2013. Premetteva la Corte d’appello che le differenze chieste nascevano da un giudicato (sentenza del Pretore di Napoli n.17809/94 confermata in appello e cassazione con sentenza n.9024/01) che aveva confermato il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. L’erogazione di quest’ultimo era stata poi este rnalizzata mediante istituzione del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, con propria soggettività giuridica. In base all’art.47 dello Statuto del Fondo, la pensione integrativa era stata erogata in forma di capitalizzazione a tutti i pensionati, ma – secondo la Corte – tale liquidazione una tantum non era stata accompagnata da alcuna espressa loro rinuncia a far valere il diritto oggetto di giudicato; diritto che la banca non aveva mai riconosciuto e che quindi non era mai stato inglobato nella pensione integrativa. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due motivi, illustrati da memoria. I pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte ritenuto che l’adesione alla capitalizzazione della prestazione da parte degli odierni ricorrenti e loro danti causa comportasse l’estinzione del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico integrativo relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte ritenuto che la liquidazione una tantum a mezzo di capitalizzazione realizzasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione, sono fondati. Le questioni poste dal ricorso sono state, di recente, nuovamente valutate dalla Corte, con le ordinanze nn. 18383 e 18384 del 2022; i precedenti richiamati, in via preliminare, danno atto del provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato la richiesta di trattazione, di analoghi ricorsi, dinanzi alle Sezioni Unite; inoltre - e soprattutto - le ordinanze richiamate si preoccupano di chiarire l’oggetto del contenzioso; a tale riguardo, si precisa, senza che sul punto possano più esserci equivoci, che «l’oggetto della domanda è sempre stata la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligo contenuto nella sentenza nr. 17809 del 1994, passata in giudicato ma mai adempiuta dal Banco di Napoli e non certo differenze economiche sul trattamento pensionistico erogato nel periodo dedotto in causa» (pacificamente successivo, ad eccezione di quanto si dirà in relazione al nono motivo, alla cd. capitalizzazione) e che, secondo la tesi dei ricorrenti, dall’erronea comprensione del petitum e della causa petendi «[…] sostanzialmente, deriverebbero tutti i vizi imputati alla sentenza impugnata sia relativi alla motivazione che ai profili di diritto sostanziale elencati nei diversi motivi oggetto di ricorso»; la Corte, dunque, ben comprendendo i termini della domanda giudiziale e delle censure, è pervenuta al rigetto delle domande dei pensionati sulla base di un percorso motivazionale che il Collegio condivide e che, nei passaggi essenziali, si riporta di seguito (rinviando per l’ulteriore supporto argomentativo ai precedenti indicati, anche ai sensi dell’art. 118 d. a. c.p.c.); dopo la c.d. privatizzazione degli enti pubblici creditizi, la l. n.218/90 delegò il Governo ad emanare decreti diretti, tra l’ altro, a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, erano esclusi o esonerati dall’obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria; all’interno di tale categoria si trovavano anche i dipendenti del Banco di Napoli; la delega fu esercitata con il d. lgs. n. 357/90 che stabilì la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi o esonerativi degli enti pubblici creditizi e la riconduzione dei loro dipendenti (attuali, futuri e in quiescenza) nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, attraverso l'iscrizione degli stessi in una [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps; la medesima fonte stabilì la contestu ale trasformazione dei Fondi o Casse degli ex regimi esonerati in [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con affidamento agli stessi - o, nel caso degli ex regimi esclusivi, direttamente ai datori di lavoro- della funzione di garantire il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore già goduto dai dipendenti in servizio o in pensione al 31 dicembre 1990; con riguardo ai dipendenti già titolari di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della l . n.218/90 (cioè al 21 agosto 1990), si pre vedeva che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse a proprio carico una quota del trattamento (secondo percentuali normativamente indicate) mentre i [OSCURATO:PERSONA] - o i datori di lavoro - assumessero a proprio carico la differenza tra detta quota -incrementata per effetto della disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria- e il trattamento previdenziale complessivo di maggior favore cui i pensionati avrebbero avuto diritto in base ai soppressi regimi esclusivi o esonerativi; non è controverso, quanto al tema della presente fattispecie, che con la sentenza n.17809/94, passata in giudicato a seguito della sentenza di questa Corte (n.9024/01), si riconobbe ai ricorrenti «il diritto alla perequazione […] dal 1° gennaio 1994 al 26luglio 1996 […]». Altrettanto indiscusso è che detta perequazione determinò (almeno in astratto, contestandosi che in concreto ciò sia avvenuto) un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa, rispetto a quella gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS, e quindi della quota posta a carico del [OSCURATO:PERSONA] dell’AGO; sulla base di tali premesse teoriche, le ordinanze del 2022 (sopra richiamate) affrontano specificamente la questione degli effetti della capitalizzazione della detta pensione integrativa, rimarcando ancora come, in proposito, non siano ravvisabili «errori o incertezze nella qualificazione della domanda o nella determinazione del suo oggetto che, senza possibilità di dubbio, si attesta (a prescindere dalle odierne deduzioni) sulla richiesta di condanna, della ex datrice di lavoro e del Fondo, alla erogazione di una somma mensile per un lasso temporale successivo alla capitalizzazione»; ciò è riscontrabile anche nel caso di specie ove, con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti, sulla base della sentenza n.17809 cit. e di quelle successive, hanno agito per ottenere la condanna a corrispondere gli importi dovuti, relativamente al periodo dal luglio 2008 al giugno 2013, per mancato adeguamento dei trattamenti integrativi spettanti; deriva, pertanto, l’accoglimento dei motivi poiché le originarie domande, pur legata all ’ inadempimento del Banco per gli obblighi derivanti dal richiamato giudicato, non riguardano i ratei di pensione integrativa erogati prima della capitalizzazione - o comunque i criteri di calcolo della somma corrisposta a titolo di capitalizzazione - ma investono il trattamento pensionistico corrisposto successivamente a tale momento che, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] INPS, è interessato (come sopra si è accennato) solo dal meccanismo legale di perequazione e non dal giudicato di cui si discute; in definitiva, posto che la richiesta di capitalizzazione ha determinato l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (v. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass.25215/20, punti 14 e ss., e, sia pure ad altri effetti, Cass.11156/10, Cass.29614/11, Cass.16819/17), la pretesa, per il periodo controverso, almeno nei termini in cui risulta concretamente promossa, non è fondata.La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diver
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