CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Ancona per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., in continuazione ex art. 81 cod. pen. con il reato già giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.I.P. presso il medesimo tribunale il 19/07/2021, irrevocabile il 16/02/2022; Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 mag