CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13008/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19654/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- relativamente alla ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n.26230/2023 depositata i l 08/09/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione di un errore materiale da cui sarebbe affetta l’ordinanza di questa Corte n. 26230 del 2023; allega che nell’ordinanza si è negata al deducente la liquidazione delle spese di quel giudizio, «non avendo lo stesso resistito tempestivamente all’accoglimento del ricorso», mentre egli aveva depositato memoria il 17 maggio 2023 con adunanza camerale fissata il 9 giugno 2023. Considerato che il ricorso non prospetta un errore materiale, ovvero un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che incida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr., ad esempio, Cass., n. 572 del 2019, Cass., n. 16877 del 2020); la prospettazione potrebbe costituire, in tesi, un errore revocatorio, qualora si tratti di mera svista su punto non oggetto di discussione tra le parti, ovvero errore valutativo, che inerisce invece al diverso momento del giudizio; non deve disporsi sulle spese stante la natura amministrativa del procedimento (Cass., Sez. U., n. 29432 del 2024), peraltro, nell’ipotesi, in mancanza di contrapposizioni di parte. P.Q.M La Corte dichiara inammiss