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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11693/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2024 dalla CORTE di APPELLO di ROMA.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione attenuata di un autoveicolo.

2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione, per essere stato il giudizio abbreviato celebrato in difetto di valida procura speciale, per omessa citazione del difensore per il giudizio di appello, e per omessa derubricazione del reato in quello di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché: - il primo motivo non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche come motivo di gravame nell'atto di appello; - il secondo motivo non è consentito, perché, essendo (come lo stesso ricorrente ammette in ricorso) l'imputato assistito da due difensori di fiducia, il secondo dei quali ritualmente citato per l'udienza de qua (ancora una volta come lo stesso ricorrente ammette in ricorso), il vizio andava dedotto alla predetta udienza dal difensore presente, al contrario rimasto silente (lo stesso ricorrente - sul quale, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., gravava un onere di specificità anche al riguardo, non ha allegato circostanze contrarie sul punto); - il terzo motivo è privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato, ove si considerino le (non utilmente smentite in ricorso) argomentazioni della Corte di appello (non avendo la difesa fornito alcune elemento di prova a supporto dell'assunto della diretta sottrazione del motociclo da parte dell'imputato: f. 1 della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, reiterando una prospettazione già incensurabilmente disattesa.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 27/06/2024 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione attenuata di un autoveicolo. 2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione, per essere stato il giudizio abbreviato celebrato in difetto di valida procura speciale, per omessa citazione del difensore per il giudizio di appello, e per omessa derubricazione del reato in quello di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché: - il primo motivo non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche come motivo di gravame nell'atto di appello; - il secondo motivo non è consentito, perché, essendo (come lo stesso ricorrente ammette in ricorso) l'imputato assistito da due difensori di fiducia, il secondo dei quali ritualmente citato per l'udienza de qua (ancora una volta come lo stesso ricorrente ammette in ricorso), il vizio andava dedotto alla predetta udienza dal difensore presente, al contrario rimasto silente (lo stesso ricorrente - sul quale, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., gravava un onere di specificità anche al riguardo, non ha allegato circostanze contrarie sul punto); - il terzo motivo è privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato, ove si considerino le (non utilmente smentite in ricorso) argomentazioni della Corte di appello (non avendo la difesa fornito alcune elemento di prova a supporto dell'assunto della diretta sottrazione del motociclo da parte dell'imputato: f. 1 della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta, reiterando una prospettazione già incensurabilmente disattesa. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso legittima, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in presenza di evidente e rilevante colpa, le statuizioni accessorie specificate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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