CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 giugno 2018, irrevocabile il 18 dicembre 2018, della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 e di altre numerose fattispecie di cui all'art. 73 stesso d.P.R., e, riconosciuta la continuazione tra i reati e più grave il reato associativo, condannato alla pena di anni 11 e mesi due di reclusione. Con sentenza in data 4 giugno 2018, irrevocabile il 31 maggio 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, giudicando altri partecipi della stessa associazione, aveva pronunciato assoluzione dal reato associativo perché il fatto non sussiste. A seguito di istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 17 novembre 2020, ha revocato la condanna per il reato associativo, pronunciando assoluzione perché il fatto non sussiste, ed ha disposto la remissione degli atti al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione della pena per i residui reati. 2. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta in anni 8 di reclusione ed C 30.000 di multa. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 133 cod. pen., in quanto era stata determinata pena "superiore a quella originariamente inflitta quanto ai soli reati fine", senza specificare la tipologia della sostanza stupefacente e senza considerare la condotta successiva al fatto, che era stata ineccepibile. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Nel giudizio di cognizione era stata inflitta la pena di 11 anni e due mesi di reclusione, così determinata:per il più grave capo 1 la pena di anni 10 di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi sei di reclusione per ciascuno dei capi 2 e 23 e di mesi tre di reclusione per ciascuno dei residui 23 capi di imputazione, e quindi alla pena complessiva di anni 16 e mesi 9 di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena sopra indicata. L'ordinanza impugnata ha ritenuto più grave il capo 12 ed ha fissato la relativa pena base in anni 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, diminuita per le attenuanti generiche ad anni 5 e mesi nove di reclusione ed C 20.000 di multa, aumentata per la continuazione di mesi sei di reclusione ed C 2.000 di multa per il capo 2 e di mesi tre di reclusione ed C 1.000 di multa per ciascuno dei residui capi di imputazione, e quindi alla pena complessiva di anni 12 di reclusione ed C 45.000 di multa, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena finale di anni otto di reclusione ed C 30.000 di multa. 2. Il motivo di ricorso articola una censura di violazione di legge, sul rilievo che la pena del reato più grave sarebbe stata commisurata in misura superiore a quella applicata nel giudizio di cognizione, e di carenza motivazionale, in quanto non si era tenuto conto della positiva condotta post factum. 2.1. Quanto alla pena del reato più grave, si deve rilevare che il giudice dell'esecuzione l'ha individuato nel capo 12, che concerne la cessione di un quantitativo di cocaina del peso di circa kg. 4,5, e che nella rideterminazione in executivis della pena, conseguente alla revoca della condanna per il reato più grave, il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nella commisurazione della pena del "nuovo" reato più grave, se non quelli costituiti dalle circostanze ritenute nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, ROSELLINI, Rv. 277145; Sez. 5, n. 8453 del 27/11/2019, PALMIERI, Rv. 278312). L'ordinanza impugnata ha congruamente motivato la scelta di attestare la pena base in misura superiore al minimo edittale, facendo riferimento al dato ponderale, pena che, comunque, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, è risultata inferiore al minimo edittale. Il motivo di ricorso, in parte qua, risulta, dunque, manifestamente infondato. 2.2. Gli aumenti di pena per i reati così detti satellite sono stati operati in misura pari a quella del giudizio di cognizione, comunque assai contenuti. Sul punto, il ricorso propone una censura con contenuto di merito, in quanto sottopone al collegio una rivisitazione del giudizio, privilegiando dati attinenti alla condotta successiva al reato, ed anche alla condanna. 3 ALF 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de