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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 1954

Cassazione n. 19241/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1954 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato per estinzione del reato conseguente all'intervenuta rimessione di querela [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 luglio 2018 dal Tribunale di Campobasso in relazione a quattro diverse fattispecie di truffa ai danni di quattro diverse persone offese (MASUCCI Fiorella, MACCHIAROLA Massimo, COCCA Mattia, [OSCURATO:PERSONA] Daniel).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, VELLUCCI Elio, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza del fatto che i raggiri sarebbero avvenuti successivamente al depauperamento patrimoniale.

2.2. Violazione di legge in relazione all'intervenuta estinzione del reato contestato al capo B) per remissione di querela

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato per estinzione del reato conseguente all'intervenuta rimessione di querela [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto attiene al reato contestato al capo B) dell'imputazione, a seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681).

2. Il residuo motivo di ricorso attinente agli ulteriori capi di imputazione è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto il ricorrente non fa riferimenti concreti e specifici passaggi della decisione limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. N. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

Peraltro, sussiste sul punto specifica motivazione che valorizza in fatto la piena consapevolezza della originaria mancanza di strutture e dotazioni economiche per la realizzazione dei corsi promessi e l'artificioso silenzio tenuto dall'imputato sul punto al momento della conclusione degli accordi.

4. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) e il rinvio alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena stante l'impossibilità di un matematico ricalcolo delle pene irrogate con riguardo alle altre truffe.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) perché' il reato è estinto per remissione di querela e con rinvio avanti la Corte di appello di Salerno con riguardo ai restanti reati per la determinazione della pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1954 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato per estinzione del reato conseguente all'intervenuta rimessione di querela [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 luglio 2018 dal Tribunale di Campobasso in relazione a quattro diverse fattispecie di truffa ai danni di quattro diverse persone offese (MASUCCI Fiorella, MACCHIAROLA Massimo, COCCA Mattia, [OSCURATO:PERSONA] Daniel). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, VELLUCCI Elio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità in conseguenza del fatto che i raggiri sarebbero avvenuti successivamente al depauperamento patrimoniale. 2.2. Violazione di legge in relazione all'intervenuta estinzione del reato contestato al capo B) per remissione di querela 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato per estinzione del reato conseguente all'intervenuta rimessione di querela [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto attiene al reato contestato al capo B) dell'imputazione, a seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681). 2. Il residuo motivo di ricorso attinente agli ulteriori capi di imputazione è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto il ricorrente non fa riferimenti concreti e specifici passaggi della decisione limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. N. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01). Peraltro, sussiste sul punto specifica motivazione che valorizza in fatto la piena consapevolezza della originaria mancanza di strutture e dotazioni economiche per la realizzazione dei corsi promessi e l'artificioso silenzio tenuto dall'imputato sul punto al momento della conclusione degli accordi. 4. Le suesposte considerazioni fondano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B) e il rinvio alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena stante l'impossibilità di un matematico ricalcolo delle pene irrogate con riguardo alle altre truffe. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b) perché' il reato è estinto per remissione di querela e con rinvio avanti la Corte di appello di Salerno con riguardo ai restanti reati per la determinazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità. Così deciso in Roma, il 2 marzo
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