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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20547/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2584 CITTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSABRINA BARRA;- resistente con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 21963/2019avverso la sentenza n. 3600/2018 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 250/2015;Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 3600/2018,pubblicata il 15/01/2019, accogliendo l'impugnazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessasede - che aveva rigettato la domanda volta all'accertamentodel diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine,quella di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] metropolitana diRoma Capitale - ha riconosciuto il diritto dell'appellante allacostituzione della rendita ex art. 13 della legge nr. 1338 del1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le partidall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps, affidatoad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato mentre CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura specialea cui ha allegato copia del suo ricorso avverso la medesimasentenza iscritto al n.

R.G. 20475 del 2019.4.

Di seguito, e per la camera di consiglio del 24/06/2025nelle more fissata, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria illustrativa in data 13/05/2025.5.

Il ricorso veniva tolto dal ruolo dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] eveniva fissata nuova camera di consiglio del 28/11/2025.6.

L’INPS, per questa camera di consiglio, depositavamemoria illustrativa in data 14/11/2025 ribadendo di avereritualmente notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA].7.

Con ordinanza interlocutoria 06/01/2026, n. 262, questaCorte ha rilevato che: «come risulta anche da attestazione dellaNumero registro generale 21963/2019Cancelleria, con ricorso R.G. n. 20475 del 2019 anche CittàN umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza n.Data pubblicazione 18/06/20263600 del 2018 della Corte di appello di Roma articolando ununico motivo.A fronte di questo ricorso, ritualmente notificato alle patreparti, [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso, mentrel’INPS si era limitato a depositare procura speciale in calce allacopia notificata del ricorso.Tale ricorso risulta essere stato definito con ordinanza diquesta Corte (n. 27683 del 2020) che ha cassato la sentenza,che anche oggi viene impugnata, rinviando per un nuovo esamealla medesima Corte d’appello di Roma in diversacomposizione».7.1.

Tanto premesso la Corte, ritenuto necessario sollecitareil contraddittorio delle parti in relazione alla situazioneprocessuale verificatasi ed alle possibili conseguenze sulpresente procedimento, assegnava alle parti costituite untermine per memorie illustrative - da depositare entro trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria – e rinviava la causa a nuovo ruolo.8.

A seguito di ciò la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria in data 29/01/2026.9.

In ragione di nuova fissazione, il ricorso è stato trattatodal Collegio nella camera di consiglio del 25/05/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2935 e 2946 c.p.c.chiedendosi l’annullamento della sentenza impugnata.2.

In via preliminare va, tuttavia, rilevata l’improcedibilitàdel ricorso.Numero registro generale 21963/2019Numero sezionale 2584/20263.

Avverso la sentenza n. 3600/2018 depositata Ninum edroa dti ara ccolta generale 20547/2026Data pubblicazione 18/06/202615/01/2019 dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, èstato proposto un primo ricorso per cassazione dalla CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA], ricorso iscritto al n. r.g.20475/2019.

Il ricorso, come già rilevato, fu notificato aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] che rimase intimato e all’INPS che si limitò aldeposito della procura risultando resistente.4.

A definizione del procedimento la Corte, con ordinanza03/12/2020, n. 27683 ha accolto il ricorso, cassato la sentenzaimpugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma.5.

Il presente ricorso è stato proposto, avverso la stessasentenza, successivamente in data 26/07/2019 e iscritto al n.r.g. 21963/2019.

I due ricorsi non sono stati riuniti.6.

Orbene, risulta applicabile il principio, più volte affermatoda questa Corte, secondo il quale: nell'ipotesi in cui avverso unasentenza di merito, già impugnata con ricorso principale percassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriorericorso, presentato come autonomo, senza che sia portata aconoscenza della S.C. la pendenza della pluralità diimpugnazioni, la loro mancata riunione, con conseguentedecisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide sulla validitàdella pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbiaavuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente),preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione,giusto processo e sua ragionevole durata, l'esame dell'altroricorso, che diventa pertanto improcedibile (Cass.11/04/2016, n. 7096; Cass. 29/05/2014, n. 12038; Cass.20/05/2010 n. 12430).7.

Va solo ribadito che l’esistenza del precedente ricorso eranota ad entrambe le parti che hanno, separatamente,impugnato la medesima sentenza della Corte di Appello, di quiNumero registro generale 21963/2019la possibilità di conoscerne l’esito e di provvedere allaN umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026riassunzione.

I principi di diritto innanzi richiamati determinanoData pubblicazione 18/06/2026peraltro l’improcedibilità del ricorso rimesso in decisione in viasuccessiva anche nella ipotesi, nella specie non ricorrente, in cuidetto ricorso sia stato iscritto per primo.8.

Il ricorso deve, allora, essere dichiarato improcedibile.9.

Nulla in ordine alle spese atteso che l’Inps e la CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] instavano entrambe perl’accoglimento del ricorso.9.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è, ad ognimodo, costituita formalmente e tempestivamente in questoprocedimento con controricorso; risulta resistente con mandatoma le era precluso il deposito di memorie (Cass.29/10/2020 n. 23921).

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2584 CITTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSABRINA BARRA;- resistente con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -Numero registro generale 21963/2019avverso la sentenza n. 3600/2018 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 250/2015;Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 3600/2018,pubblicata il 15/01/2019, accogliendo l'impugnazione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessasede - che aveva rigettato la domanda volta all'accertamentodel diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine,quella di risarcimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] metropolitana diRoma Capitale - ha riconosciuto il diritto dell'appellante allacostituzione della rendita ex art. 13 della legge nr. 1338 del1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le partidall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps, affidatoad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato mentre CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura specialea cui ha allegato copia del suo ricorso avverso la medesimasentenza iscritto al n. R.G. 20475 del 2019.4. Di seguito, e per la camera di consiglio del 24/06/2025nelle more fissata, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria illustrativa in data 13/05/2025.5. Il ricorso veniva tolto dal ruolo dell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] eveniva fissata nuova camera di consiglio del 28/11/2025.6. L’INPS, per questa camera di consiglio, depositavamemoria illustrativa in data 14/11/2025 ribadendo di avereritualmente notificato il ricorso a [OSCURATO:PERSONA].7. Con ordinanza interlocutoria 06/01/2026, n. 262, questaCorte ha rilevato che: «come risulta anche da attestazione dellaNumero registro generale 21963/2019Cancelleria, con ricorso R.G. n. 20475 del 2019 anche CittàN umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza n.Data pubblicazione 18/06/20263600 del 2018 della Corte di appello di Roma articolando ununico motivo.A fronte di questo ricorso, ritualmente notificato alle patreparti, [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito con controricorso, mentrel’INPS si era limitato a depositare procura speciale in calce allacopia notificata del ricorso.Tale ricorso risulta essere stato definito con ordinanza diquesta Corte (n. 27683 del 2020) che ha cassato la sentenza,che anche oggi viene impugnata, rinviando per un nuovo esamealla medesima Corte d’appello di Roma in diversacomposizione».7.1. Tanto premesso la Corte, ritenuto necessario sollecitareil contraddittorio delle parti in relazione alla situazioneprocessuale verificatasi ed alle possibili conseguenze sulpresente procedimento, assegnava alle parti costituite untermine per memorie illustrative - da depositare entro trentagiorni dalla comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria – e rinviava la causa a nuovo ruolo.8. A seguito di ciò la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria in data 29/01/2026.9. In ragione di nuova fissazione, il ricorso è stato trattatodal Collegio nella camera di consiglio del 25/05/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2935 e 2946 c.p.c.chiedendosi l’annullamento della sentenza impugnata.2. In via preliminare va, tuttavia, rilevata l’improcedibilitàdel ricorso.Numero registro generale 21963/2019Numero sezionale 2584/20263. Avverso la sentenza n. 3600/2018 depositata Ninum edroa dti ara ccolta generale 20547/2026Data pubblicazione 18/06/202615/01/2019 dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, èstato proposto un primo ricorso per cassazione dalla CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA], ricorso iscritto al n. r.g.20475/2019. Il ricorso, come già rilevato, fu notificato aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] che rimase intimato e all’INPS che si limitò aldeposito della procura risultando resistente.4. A definizione del procedimento la Corte, con ordinanza03/12/2020, n. 27683 ha accolto il ricorso, cassato la sentenzaimpugnata e rinviato alla Corte di Appello di Roma.5. Il presente ricorso è stato proposto, avverso la stessasentenza, successivamente in data 26/07/2019 e iscritto al n.r.g. 21963/2019. I due ricorsi non sono stati riuniti.6. Orbene, risulta applicabile il principio, più volte affermatoda questa Corte, secondo il quale: nell'ipotesi in cui avverso unasentenza di merito, già impugnata con ricorso principale percassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriorericorso, presentato come autonomo, senza che sia portata aconoscenza della S.C. la pendenza della pluralità diimpugnazioni, la loro mancata riunione, con conseguentedecisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide sulla validitàdella pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbiaavuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente),preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione,giusto processo e sua ragionevole durata, l'esame dell'altroricorso, che diventa pertanto improcedibile (Cass.11/04/2016, n. 7096; Cass. 29/05/2014, n. 12038; Cass.20/05/2010 n. 12430).7. Va solo ribadito che l’esistenza del precedente ricorso eranota ad entrambe le parti che hanno, separatamente,impugnato la medesima sentenza della Corte di Appello, di quiNumero registro generale 21963/2019la possibilità di conoscerne l’esito e di provvedere allaN umero sezionale 2584/2026Numero di raccolta generale 20547/2026riassunzione. I principi di diritto innanzi richiamati determinanoData pubblicazione 18/06/2026peraltro l’improcedibilità del ricorso rimesso in decisione in viasuccessiva anche nella ipotesi, nella specie non ricorrente, in cuidetto ricorso sia stato iscritto per primo.8. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato improcedibile.9. Nulla in ordine alle spese atteso che l’Inps e la CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] instavano entrambe perl’accoglimento del ricorso.9.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è, ad ognimodo, costituita formalmente e tempestivamente in questoprocedimento con controricorso; risulta resistente con mandatoma le era precluso il deposito di memorie (Cass.29/10/2020 n. 23921). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 25 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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