CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 40382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 aprile 1951; avverso la sentenza del 30 settembre 2020, della Corte d'Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'Appello di Messina, confermando la decisione resa dal giudice di pace, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, a lui contestato in rubrica. Il ricorrente articola due motivi di ricorso, deducendo: con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, l'erronea attribuzione delle condotte R" contestate in ragione della sola titolarità formale della fornitura (laddove il vero fruitore sarebbe stato suo figlio, titolare dell'esercizio commerciale servito dalla derivazione abusiva); con il secondo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuali, l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore. Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il primo. All'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, non fu notificato il decreto di citazione in appello. Tanto ha determinato una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato (Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154). La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Così deciso il 14 settembre 2022 Il C sigli re estensore I