CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 08027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18131/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –ricorrente – contro Comune di Ciampino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente– avverso la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 6052/2019 depositata il 31 ottobre 2019 Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dallo stesso proposto dalla società odierna ricorrente avverso un avviso di pagamento della TARI (n. 65 del 30.3.2016), a titolo di acconto, relativo all’anno 2016; - l’imposta, richiesta nella misura di € 17.937,76, ha ad oggetto alcuni locali nel comune di Ciampino della complessiva superficie di mq. 5.352 nei quali la ricorrente svolge un’attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio ha affermato che: • manca la prova della natura dell’attività svolta concretamente e delle superfici impegnate alla produzione di ciascun tipo di rifiuto; • la ricorrente ha ricevuto un avviso bonario di pagamento che non costituisce un autonomo atto impositivo con la conseguenza che è infondata la doglianza relativa all’omessa indicazione delle modalità, termini e autorità a cui proporre ricorso; • deve essere respinta l’eccezione relativa al diritto all’esenzione, posto che il tributo ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti si producano o meno e in quali quantità; • il contratto relativo allo smaltimento di rifiuti speciali, prodotto dalla contribuente è irrilevante, in quanto riferito all’impianto di Pomezia e la sua produzione potrebbe implicare solo la riduzione dell’importo dovuto; • ove è istituito il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti ed esso copra lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, l’imposta è comunque dovuta, anche se suddivisa in una parte variabile e in una parte fissa; • qualora anche si dimostrasse che tutti i rifiuti vengono conferiti a soggetti privati, a fronte di documentazione probante, verrebbe abbattuta unicamente la parte variabile dell’imposta; • il regolamento comunale all’art. 3 prevede che anche i rifiuti provenienti da attività di servizi sono assimilati a quelli urbani; • n ella specie la società non ha fornito alcuna prova cir ca la tipologia di rifiuti prodotta, con la conseguenza che non è dimostrato che i rifiuti prodotti non rientrino tra quelli assimilabili dal regolamento a quelli urbani; • per l’annualità in oggetto la società non ha fornito la prova di avere presentato, entro il termine previsto, i formulari di identificazione dei rifiuti; - il controricorrente si è costituito con controricorso. CONSIDERATOCHE 1. La preliminare eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa per essere intervenuta tra le parti una pronuncia della S.C. relativa al medesimo tributo sugli stessi beni per la medesima annualità, deve essere accolta nei seguenti termini (Cass. n. 9937 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio per cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass.n. 25516/2019, Rv. 655438 – 01 , la quale ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato). Deve, altresì, essere richiamato l’ulteriore principio di legittimità, secondo cui nel contenzioso tributario, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo (Cass. n. 14714/2001,Rv. 550460 – 01, n. 7359/2011 , Rv. 616469 - 01, n. 14719/2013, Rv. 627169 – 01) . Le pronunce ora richiamate, rese in tema di revocazione, hanno escluso l’ammissibilità del giudicato in relazione ad annualità diverse dello stesso tributo, trattandosi di obbligazioni tributarie autonome. Se è vero, infatti, che per le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 13916/2006, Rv. 589696 - 01 ), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio, è altrettanto vero che, in ragione dell’autonomia dei singoli periodi d'imposta, deve negarsi la possibile esistenza di un'unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714/2001 cit.). 1.1. Nel caso in esame i due giudizi hanno ad oggetto la medesima obbligazione tributaria. Nel presente giudizio, riguardante l’acconto del tributo (TARI 2016) , la CTR ha accertato che non risultava alcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quella originaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione. In altri termini, dal momento del sopralluogo la ricorrente non avrebbe inviato alcuna comunicazione circa la mancata produzione di rifiuti nei locali oggetto del contendere. Nel giudizio conclusosi con l’ordinanza n. 9937 del 2022, viceversa, avente ad oggetto il saldo del medesimo tributo (TARI 2016) la CTR ha accertato un fatto positivo, ovvero che la ricorrente nel 2016 ha effettuato una comunicazione al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) sulla circostanza che “nella sede di [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo. Tenuto conto di tale comunicazione, poi, sulla base delle perizie giurate in atti e della relazione di un consulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, la CTR ha concluso che l’inesistenza del presupposto impositivo, ai fini Tari , emergeva dalla situazione di fatto e dalle circostanze addotte dalla ricorrente. Nel giudizio passato in giudicato il comune ha , fonda to il proprio ricorso per cassazione su un unico motivo riguardante “la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essere la decisione della CTR in contrasto con il principio fondante della legge istitutiva della Tari che prevede come presupposto del tributo il mero possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dal fatto che tali rifiuti vengano o meno prodotti”. Risulta evidente, quindi, che in quel giudizi o la mancata produzione di rifiuti nei locali oggetto di imposizione non è stata oggetto di impugnativa nel ricorso per cassazione e, pertanto, tale circostanza di fatto è passata in giudicato. Non può, dunque, che concludersi che i fatti costitutivi, come anche quelli impeditivi dell’imposizione, sono i medesimi, sia in quel giudizio, sia nella presente controversia, avendo ad oggetto le stesse parti, i medesimi beni, lo stesso tributo per la stessa annualità, uno quale saldo, l’altro quale acconto. 2. Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. La TARI è dovuta “ da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, l. cit.). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1, comma 649l. cit.) “non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. 2.1. I commi 659 e 660 dell’ art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono ai regolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad usonon continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate dasoggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 2.2.Nella specie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato con deliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60) dispone che: « Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione». 2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 pone a carico dei possessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vinta soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione. A tale proposito è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dal comma 657 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 («in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 d ella Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (innanzi citate) sono meramente eventuali e, quindi , subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l' an , la disciplina di dettaglio ed il quantum , tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (in termini: Cass., n. 17334/2020, Rv. 658774 -01). È stato, poi,da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 – 01). In ogni caso, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto chel'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentee non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzionidirettamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è, invece, una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa (Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2017, n. 26637; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287). 2.4. Nel caso in esame non è contestato che la ricorrente originariamente ha aderito ad un avviso di accertamento in data 6 febbraio 2003 e che da quell'anno in poi sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento per la metratura rilevata dalla planimetria. Non è stata , inoltre, mai contestata la categoria dei locali quali magazzini depositi senza venditafino all'annualità 2012 compresa. È rimasto, altresì, incontestato che nel 2012 è stato effettuato un sopralluogo dai vigili urbani, unitamente al personale dell’ ufficio tributi , nel corso del quale è stata effettuata la misurazione dei locali,da cui sono stati rilevati ulteriori mq 5352 . A tale sopralluogo ha fatto seguito un avviso di accertamento per infedele dichiarazione. La sentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risulta va alcuna dichiarazione da parte della ricorrent e successiva a quella originaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione. Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente ad oggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che la contribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali in questione “ non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo. La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 ha provveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliato e documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità. 3. Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento dell’originario