CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 15 aprile 2021 ha confermato il decreto di sequestro preventivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 104.950, oggetto di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen., in quanto finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. Il Tribunale espone: - Il denaro contante era stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione di un'autovettura in disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], custodita in un box auto. Le banconote, divise in 10 pacchi sigillati, erano occultate in un alloggiamento ricavato nella parte posteriore del sedile anteriore del passeggero; - la polizia giudiziaria accertava una evidente sproporzione fra í redditi ufficiali del ricorrente e del coniuge sia rispetto alla somma di denaro rinvenuta che, in generale, al loro tenore di vita; - [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il denaro proveniva dalla vendita di un immobile in Albania, paese di origine. Su queste premesse in fatto, si segnalano quali elementi indicativi della provenienza illecita del denaro: - la quantità e le modalità di occultamento del denaro; - la falsità delle dichiarazioni rese inizialmente dal prevenuto; - le cautele per occultare le chiavi dell'automobile e il telecomando di apertura del box; - l'assenza di giustificazioni; - una precedente condanna dell'indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 nel 2001. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore con unico motivo deducendo la «mancanza e manifesta illogicità della motivazione» nel ritenere il fumus commissi delicti e il periculum in mora in quanto il Tribunale si è limitato a ripetere le stesse valutazioni del giudice per le indagini preliminari senza considerare le argomentazioni della difesa. In ogni caso, non vi sono elementi concreti per ritenere il denaro dì provenienza delittuosa. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo testualmente deduce il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non ammesso in quanto l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione in materia di sequestro solo per violazione di legge. Né ricorre un caso di motivazione meramente apparente, condizione che integrerebbe la mancanza assoluta di motivazione integrante la violazione dell'art.125 cod. proc. pen. e, quindi, il vizio dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha dato atto delle circostanze anomale del possesso del denaro, dell'assenza di spiegazioni plausibili e della presumibile provenienza da delitto (si veda, per un caso esattamente sovrapponibile, Sez. 2 - , Sentenza n. 5616 del 15/01/2021, rv. 280883 - 02 "Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, dì cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro)"). Vi è, quindi, quantomeno il minimum per ritenere esistente la motivazione, non sindacabile per la ragione già esposta. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, co ì deiso il 5 ottobre 2021 stensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] i4i Stefano na Peb z ellis