CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento punitivo determinato dal giudice del rinvio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, essendo stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, che certamente consente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ai profili di gravità del fatto richiamati in sentenza (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L Ramacci [OSCURATO:PERSONA] 1 2 APR 22 !c