CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 1960
Cassazione n. 44685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1960 avverso la sentenza del 10/12/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova in data 4 dicembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva originariamente contestata, in relazione ai reati di ricettazione di una tessera "Viacard" e del correlato utilizzo indebito per il pagamento di pedaggi autostradali. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, considerata la carenza di prova in ordine alla sussistenza del reato presupposto, che aveva indotto i giudici di secondo grado a metter in rilievo il potenziale coinvolgimento del ricorrente nella sottrazione della tessera oggetto della contestata ricettazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.99 cod. pen., e conseguente omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) (art. 55, comma 9 d. Igs. 231/2007), poiché la decisione di primo grado aveva espressamente escluso la contestazione della recidiva. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto delle condizioni obiettive desunte sia dalla denuncia del titolare della tessera Viacard (chiarendo le ragioni della tardiva indicazione della tessera tra gli oggetti sottratti o smarriti), sia dall'uso della tessera da soggetto non abilitato, condizioni che davano prova della provenienza delittuosa della tessera, poi indebitamente utilizzata dal ricorrente. Si tratta di motivazione adeguata e idonea a dimostrare l'esistenza del reato presupposto, secondo il granitico orientamento della Corte che ritiene sufficiente, a questo riguardo, la prova logica dell'esistenza del reato da cui derivi l'oggetto della ricettazione, non essendo necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, potendo invece rilevare la natura e le caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 0; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108 - 01), in mancanza di prova positiva dell'esclusione della provenienza delittuosa in sede giudiziale (per il medesimo principio in tema di riciclaggio, Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell'Anna, Rv. 269017 - 0) 1.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Considerata, infatti, l'espressa esclusione della contestazione della recidiva ad opera del giudice di primo grado (pag. 4 della sentenza del Tribunale), il termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo B), ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 161 cod. pen., considerando la sospensione del corso della prescrizione dall'udienza del 19 aprile 2017 a quella del 10 maggio 2017, è maturato il 12 gennaio 2019, in epoca anteriore alla pronuncia in grado di appello. 2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione; in conseguenza, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., la Corte può rideterminare la pena da infliggere all'imputato, eliminando l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B) (pari a giorni 20 di reclusione ed euro 50 di multa); pertanto, considerando la pena per il residuo reato di cui al capo A), pari a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, e applicando la riduzione per il rito ex art. 442 cod. proc. pen., la pena finale deve essere determinata nella misura di mesi 3 e giorni 16 di reclusione ed euro 266 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 2) (violazione art. 55 d. I.vo n. 231/2007) perché il reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di gg. 14 di reclusione ed euro 34,00 di multa. Determina la pena finale in mesi 3 e giorni 16 di reclusione ed euro 266 di multa. Dichiara inammiss