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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 20073/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; aln ••n••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 2 maggio 2022 il Tribunale di Marsala, quale giudice della esecuzione, in accoglimento dell'stanza avanzata dal P.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 10.03.2021, irrevocabile il 27.07.2021.

In motivazione, il Tribunale osserva che [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco ha adempiuto all'obbligo dell'integrale restituzione della somma da egli indebitamente percepita ai danni della persona offesa, solo 121 giorni dopo il termine massimo impostogli dalla sentenza (fissato in 90 giorni dal passaggio in giudicato).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente evidenzia che l'adempimento, sia pure tardivo, è avvenuto.

Ciò impedirebbe la revoca del beneficio. 2.1 Con memoria difensiva è stato evidenziato, tra l'altro, che la statuizione è stata fatta in favore della persona offesa non costituitasi parte civile, il che ne comporterebbe la illegittimità (v.

Sez.

U n. n.37503 del 5.10.2022).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, quanto alla doglianza in punto di efficacia dell'adempimento tardivo, va rilevato che la decorrenza del termine comporta la revoca del beneficio, salva la dimostrazione della concreta possibilità di adempiere (v.

Sez.

III n. 9859/2016).

Quanto alla individuazione del beneficiano, va rilevato che la statuizione è divenuta irrevocabile (peraltro in un periodo in cui il tema era, in diritto, controverso) ed è pertanto coperta dal giudicato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. ,••nn Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; aln ••n••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 maggio 2022 il Tribunale di Marsala, quale giudice della esecuzione, in accoglimento dell'stanza avanzata dal P.M., ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 10.03.2021, irrevocabile il 27.07.2021. In motivazione, il Tribunale osserva che [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco ha adempiuto all'obbligo dell'integrale restituzione della somma da egli indebitamente percepita ai danni della persona offesa, solo 121 giorni dopo il termine massimo impostogli dalla sentenza (fissato in 90 giorni dal passaggio in giudicato). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che l'adempimento, sia pure tardivo, è avvenuto. Ciò impedirebbe la revoca del beneficio. 2.1 Con memoria difensiva è stato evidenziato, tra l'altro, che la statuizione è stata fatta in favore della persona offesa non costituitasi parte civile, il che ne comporterebbe la illegittimità (v. Sez. U n. n.37503 del 5.10.2022). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, quanto alla doglianza in punto di efficacia dell'adempimento tardivo, va rilevato che la decorrenza del termine comporta la revoca del beneficio, salva la dimostrazione della concreta possibilità di adempiere (v. Sez. III n. 9859/2016). Quanto alla individuazione del beneficiano, va rilevato che la statuizione è divenuta irrevocabile (peraltro in un periodo in cui il tema era, in diritto, controverso) ed è pertanto coperta dal giudicato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. ,••nn Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
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