CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30721/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/02/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA]Aglio, a mezzo del proprio difensore,ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che, per quanto diinteresse, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato inrelazione al reato di cui all’art. 4, secondo comma, l. n. 110 del 1975;Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, che rilevano violazione dilegge e vizio motivazionale nel mancato riconoscimento della lieve entità dicui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975, non sono consentite, sollecitandouna rivisitazione di elementi fattuali, e sono riproduttive di profili di censuragià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dallaCorte territoriale;considerato, in particolare, che la Corte torinese, con motivazionecongrua e non contraddittoria, ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di lieveentità prevista dal terzo comma del citato art. 4, valorizzando la “potenzialitàoffensiva elevatissima” del coltello oggetto di imputazione, in ragione della“lama tagliente”, e osservando altresì che i numerosi precedenti, ancherecentissimi, dell’imputato per delitti commessi con uso di violenza ominaccia, tra cui plurime rapine, rendevano il porto del coltello “decisamentegrave e pericoloso”;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]