CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava che la pena di anni trenta di reclusione, inflittagli per il reato di omicidio posto in essere il 17/03/2001, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 31/01/2022 e passata in giudicato il 25/09/2024, fosse stata inserita nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania del 15/10/2024. La difesa si doleva dell'inserimento di tale pena nel secondo cumulo - unitamente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di oltraggio commesso il 05/07/2014, durante l'esecuzione della pena - nonostante si trattasse di reato posto in essere in epoca antecedente, rispetto all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 e 80 cod. pen., nonché 125, comma 2, 649, 657 e 671 cod. proc. pen., lamentando l'errato inserimento - nel primo cumulo gravante sul condannato - anche della condanna riportata per il reato di omicidio posto in essere il 17/03/2001. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non si potesse inserire la condanna per il reato commesso nel 2001 all'interno del primo cumulo, attenendo essa ad un fatto successivo all'inizio della carcerazione. La continuazione rilevata, quindi, non vale a derogare a tale principio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, la difesa segnala esser stata pronunciata - a carico dì [OSCURATO:PERSONA] - condanna alla pena di anni trenta di reclusione, con sentenza del 31/01/2022, relativamente a un omicidio realizzato in data 17/3/2001, dunque antecedente rispetto all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In ipotesi difensiva, sostanzialmente, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato come il cumulo del 07/07/2022 della Procura Generale della Corte di appello di Torino sia divenuto definitivo, per essere intervenuta pronuncia del giudice 2 dell'esecuzione; la suddetta condanna alla pena di anni trenta di reclusione, relativa al reato di omicidio posto in essere il 17/03/2001, quindi, sarebbe stata da inserire nel primo cumulo e non nel secondo. L'omicidio di cui alla sentenza n. 91 del 2022, peraltro, rientrando fra i reati fine dell'associazione mafiosa, sarebbe stato - sempre secondo la difesa - da porre in continuazione con gli altri reati inseriti nel primo cumulo. 2.1. Il principio di diritto fissato da questa Corte, nella specifica materia - come correttamente osservato dal Procuratore generale, in sede di requisitoria - è nel senso che, in vista dell'esecuzione di pene concorrenti, debbano essere inserite nel cumulo sia le pene non ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, sia quelle che risultino già espiate che, comunque, vadano a influire sul criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., ovvero sul cumulo materiale; ciò anche ai fini della maturazione dei requisiti temporali utili, per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari [si veda Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posta Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 - 01; si veda, infine, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01, a mente della quale: «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992, Rv. 192016-01)]». Allorquando il soggetto ponga in essere - nel corso dell'espiazione di una pena, oppure dopo l'avvenuta interruzione dell'esecuzione della stessa - un ulteriore fatto costituente reato, troverà poi applicazione il criterio ex art. 78 cod. pen., attraverso la creazione di cumuli parziali, comprendenti le pene riportate con riferimento ai fatti posti in essere in data antecedente, rispetto all'inizio di ciascuna carcerazione (Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690 - 01). 2.2. Nella concreta fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione - con motivazione lineare e logica, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, nePgiudizio di legittimità - ha mostrato di saper fare buon governo delle regole ermeneutiche sopra enucleate, escludendo di poter ricomprendere la condanna per il fatto omicidiario commesso nel 2001 nel primo cumulo, per essere essa inerente a un reato posto in essere in epoca posteriore, rispetto all'inizio della carcerazione. Nel provvedimento impugnato, infatti, si afferma come la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio commesso in data 17/3/2001 non potesse essere inserita nel primo cumulo, essendo essa conseguente a un fatto commesso dopo l'inizio della carcerazione, avvenuta in data 06/03/1989. Tale profilo - di dirimente rilievo, ai fini del controllo della correttezza del provvedimento impugnato - non viene efficacemente aggredito dalla difesa, che arresta la propria deduzione alla apodittica affermazione che si tratti di fatto posto in essere prima dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In tal modo, l'impugnazione finisce per eludere il tema che sta alla base del provvedimento aggredito, dipanando una critica che - con tutta evidenza - risulta distonica, rispetto alla decisione che aggredisce. 2.3. Né difformi lumi possono ricavarsi dalla ulteriore doglianza coltivata dalla difesa, inerente alla pretesa incidenza della rilevata continuazione; a tale istituto, infatti, non può attribuirsi una valenza eccezionale, nell'ambito della disciplina generale sin qui delineata. È sufficiente ricordare che - stando alla consolidata elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità - l'eventuale riconoscimento, in executivis, della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria tra più reati, con la correlativa individuazione di una pena complessivamente inferiore, rispetto a quella che si sarebbe ottenuta mediante l'applicazione del cumulo materiale, non determina il fatto che la differenza così formatasi vada ipso facto ricondotta alla detenzione da eseguire; vige anche in tal caso, infatti, il dettato dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato ed essendo necessario, quindi, procedere alla scissione del reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327 - 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618 - 01). La stessa difesa, del resto, riconosce correttamente che l'eventuale riconoscimento della continuazione - fra il già menzionato omicidio, commesso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e gli altri reati già unificati sotto il vincolo della continuazione - sarebbe comunque "ininfluente ai fini di far rientrare la pena nel primo cumulo". Ad ogni modo, la doglianza contenuta nell'impugnazione è, sul punto specifico, meramente reiterativa e improntata alla sola contestazione, risultando essa priva dell'attitudine a disarticolare la saldezza della decisione reiettiva impugnata. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, infatti, ha escluso la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti suddetti, sul presupposto che il condannato - già al momento della commissione dei precedenti reati - non potesse aver programmato, neanche nelle linee essenziali, la perpetrazione dell'omicidio poi realizzato nel 2001; di quest'ultimo, ricorda l'ordinanza impugnata, è restato peraltro ignoto il movente, mentre ne è stata esclusa la finalità di agevolare il sodalizio malavitoso, per esser stata ritenuta sussistente l'aggravante mafiosa solo nella sua declinazione oggettiva, ossia attinente al metodo. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione si è trattato, in definitiva, di un fatto ricollegabile a eventi contingenti, non inseriti in una originaria programmazione. La censura difensiva, quanto a tale profilo, si sviluppa interamente sul piano del fatto, oltre che mediante l'evidenziazione di mere questioni terminologiche; essa risulta, in tal modo, tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso