Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04401/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26467/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 211/2021 depositata il23/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con ordinanza n. 211/2021 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa e pubblicata in data 23/04/2021, comunicata in pari data dallaCancelleria a mezzo pec al difensore, a definizione del giudizio n.274/2021 R.G., veniva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso al decreto di respingimento prot. n. 0001524/2020, emesso e notificato dal Questore della Provincia di Siracusa in data 30/11/2020.

Il primo Giudice rilevava che il ricorso era stato depositato oltre il termine di legge (30 giorni dalla notifica) decorsi anche dal successivo provvedimento di espulsione emesso dal Giudice di pace di Torino e peraltro successivamente al rimpatrio.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.; in relazione agli articoli 10 comma 2 bis e 13 comma 8 del d.l.vo 286/1998, 18 comma 3 del d.l.vo 1/09/2011 n.150, per aver applicato erroneamente il termine di 30 giorni per proporre opposizione al decreto di espulsione in luogo di quello di 60 giorni previsto per il caso in cui il ricorrente risieda all’estero.

Si sostiene che nell’ordinanza impugnata il Giudice di Pace si sarebbe limitato ad affermare genericamente che il ricorso era tardivo in quanto depositato oltre il termine di legge (30 giorni dalla notifica) del provvedimento impugnato, senza specificare quale delle due fattispecie, previste dal citato art. 18 co.3 d.lvo 150/2011, ovvero la residenza in Italia o all’estero del ricorrente, ricorresse nel caso in esame.

Si osserva che dallo stesso verbale di udienza del 23 marzo 2021 emergerebbe che il ricorrente avesse depositato la procura consolare, che era stata rilasciata all’estero, nel Paese di residenza del ricorrente, la Tunisia, nonché dallo stesso documento prodotto in atti, da cui risulta che il mandato è stato conferito in data 17 febbraio 2021, dal ricorrente al suo difensore, presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, che ne aveva legalizzato e autenticato la sottoscrizione.

Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare il fatto decisivo che la procura era stata conferita dal ricorrente al suo difensore all’estero, nel Paese di sua residenza, come risulta dalla procura consolare prodotta dal difensore all’udienza del 26 marzo 2021.

I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione essendo diretti a contestare la rilevata tardività del ricorso introduttivo sotto il profilo della non corretta applicazione della norma che regola il giudizio di opposizione al decreto di espulsione, sono inammissibili per difetto di specificità.

Il ricorrente non indica compiutamente quali siano i dati fattuali precisi a supporto della dedotta tempestività del ricorso.

Non precisa quando è stato notificato il provvedimento impugnato e quando è stato proposto il ricorso avanti al Giudice di pace.

Elementi questi che non possono essere desunti dall’ordinanza qui contestata che si limita a rilevare che “il ricorso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni nonché del decreto di espulsione decorsi anche dal successivo provvedimento di espulsione emesso dal Giudice di pace di Torino e peraltro successivamente al rimpatrio”.

In questo quadro non assume valenza dirimente la questione relativa alla non corretta applicazione del termine per impugnare se 30 o 60 giorni dalla notifica del decreto di espulsione non essendo consentito a questa Corte di valutare proprio per il difetto di specificitàe di autosufficienza della censura l’originario termine di impugnazione del provvedimento qui contestato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26467/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 211/2021 depositata il23/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con ordinanza n. 211/2021 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa e pubblicata in data 23/04/2021, comunicata in pari data dallaCancelleria a mezzo pec al difensore, a definizione del giudizio n.274/2021 R.G., veniva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso al decreto di respingimento prot. n. 0001524/2020, emesso e notificato dal Questore della Provincia di Siracusa in data 30/11/2020. Il primo Giudice rilevava che il ricorso era stato depositato oltre il termine di legge (30 giorni dalla notifica) decorsi anche dal successivo provvedimento di espulsione emesso dal Giudice di pace di Torino e peraltro successivamente al rimpatrio. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.; in relazione agli articoli 10 comma 2 bis e 13 comma 8 del d.l.vo 286/1998, 18 comma 3 del d.l.vo 1/09/2011 n.150, per aver applicato erroneamente il termine di 30 giorni per proporre opposizione al decreto di espulsione in luogo di quello di 60 giorni previsto per il caso in cui il ricorrente risieda all’estero. Si sostiene che nell’ordinanza impugnata il Giudice di Pace si sarebbe limitato ad affermare genericamente che il ricorso era tardivo in quanto depositato oltre il termine di legge (30 giorni dalla notifica) del provvedimento impugnato, senza specificare quale delle due fattispecie, previste dal citato art. 18 co.3 d.lvo 150/2011, ovvero la residenza in Italia o all’estero del ricorrente, ricorresse nel caso in esame. Si osserva che dallo stesso verbale di udienza del 23 marzo 2021 emergerebbe che il ricorrente avesse depositato la procura consolare, che era stata rilasciata all’estero, nel Paese di residenza del ricorrente, la Tunisia, nonché dallo stesso documento prodotto in atti, da cui risulta che il mandato è stato conferito in data 17 febbraio 2021, dal ricorrente al suo difensore, presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, che ne aveva legalizzato e autenticato la sottoscrizione. Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare il fatto decisivo che la procura era stata conferita dal ricorrente al suo difensore all’estero, nel Paese di sua residenza, come risulta dalla procura consolare prodotta dal difensore all’udienza del 26 marzo 2021. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione essendo diretti a contestare la rilevata tardività del ricorso introduttivo sotto il profilo della non corretta applicazione della norma che regola il giudizio di opposizione al decreto di espulsione, sono inammissibili per difetto di specificità. Il ricorrente non indica compiutamente quali siano i dati fattuali precisi a supporto della dedotta tempestività del ricorso. Non precisa quando è stato notificato il provvedimento impugnato e quando è stato proposto il ricorso avanti al Giudice di pace. Elementi questi che non possono essere desunti dall’ordinanza qui contestata che si limita a rilevare che “il ricorso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni nonché del decreto di espulsione decorsi anche dal successivo provvedimento di espulsione emesso dal Giudice di pace di Torino e peraltro successivamente al rimpatrio”. In questo quadro non assume valenza dirimente la questione relativa alla non corretta applicazione del termine per impugnare se 30 o 60 giorni dalla notifica del decreto di espulsione non essendo consentito a questa Corte di valutare proprio per il difetto di specificitàe di autosufficienza della censura l’originario termine di impugnazione del provvedimento qui contestato. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da
Decreto Cassazione n. 04401/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris