CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso9936-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso in proprio -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza n. 263 /20 2 4 del TRIBUNALE di COMO , depositata in data 29/02/2024; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.I.P. presso il Tribunale di Como rigettava l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], imputato irreperibile, come difensore di ufficio nell’ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 2.12.2016, ritenendo prescritto il credito del professionista. Con la sentenza impugnata, n. 263/2024, pubblicata in data 29.2.2024, il Tribunale di Como rigettava il ricorso interposto dall’Ambrosetti in opposizione al primo provvedimento di diniego, ritenendo che l’imputato non fosse originariamente irreperibile, perché comparso in udienza, ma lo fosse poi divenuto di fatto in seguito; di conseguenza, il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie la prescrizione presuntiva, avendo l’avvocato omesso di reclamare il proprio compenso per oltre sei anni dalla conclusione dell’incarico ricevuto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria di costituzione. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2938 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato la prescrizione presuntiva del credito del professionista, in via ufficiosa, in assenza di eccezione da parte del Ministero della Giustizia. L’istituto, peraltro, non potrebbe essere invocato in relazione al rapporto corrente tra il professionista che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o come difensore di ufficio di soggetto irreperibile o incapiente, e lo Stato, sulla base delle norme che presiedono la contabilità pubblica. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe potuto applicare al rapporto corrente tra professionista ed Erario, derivante da prestazioni rese come difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, o come difensore di ufficio di soggetto irreperibile o incapiente, soltanto la prescrizione estintiva ordinaria, e non anche la prescrizione presuntiva, sulla scorta di quanto previsto dalla nota ministeriale n. 0159106.U del 27.11.2013 della Direzione Generale di Giustizia Civile del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia del Ministero della Giustizia e delle pronunce di questa Corte n. 41774/2021, n. 29543/2019, n. 5684/2022 e n. 10658/2020. Le due censure sono fondate. L’eccezione di prescrizione, sia essa ordinaria o presuntiva, deve essere sollevata ad istanza di parte, e non può essere rilevata ex officio. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “ Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto dieccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 14720 del 01/06/2025, Rv. 675676). La relativa eccezione va sollevata inoltre nella prima difesa utile (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 20147 del 03/09/2013, Rv. 627623) che, per il peculiare procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, è rappresentato dall’opposizione avverso il provvedimento reso all’esito della prima fase, alla quale il Ministero non prende parte. Inoltre, in materia di compensi dovuti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ovvero del difensore d’ufficio di un soggetto irreperibile o incapiente, l’istituto della prescrizione presuntiva non è applicabile, dovendosi ribadire il principio secondo cui“Per crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento” (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 29543 del14/11/2019, Rv. 656244; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 03/02/1995, Rv.490268; nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41774del 28/12/ 2021 , non massimata, pag. 4 ). Non rileva, dunque, il fatto che l’imputato beneficiario della prestazione professionale sia divenuto irreperibile in corso di causa, perché quel che rileva è che il professionista abbia operato come difensore di ufficio e che l’assistito sia, di fatto, irreperibile, non occorrendo al riguardo neppure una formale dichiarazione da parte del giudice (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010, Rv. 614907). L’accoglimento dei primi due motivi implica l’assorbimento del terzo motivo, con il quale si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 c.c. perché il Tribunale non avrebbe consentito il deferimento del giuramento decisorio, che rappresenta l’unica prova ammessa per superare la prescrizione presuntiva. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Como, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistratoche ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Como, o ad altro giudice da lui designato, purché diverso dal magistratoche ebbe a pronunciare la decisione cassata, anche per le spese del presen