CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l'avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato sia per mezzo dell'utilizzo del campanello sia attraverso la sua cadenza reiterata dopo un'ora, smentendo l'assunto che il ricorrente potesse non aver sentito il suono del citofono valorizzando i precedenti controlli che avevano dato differente esito nonostante fossero stati condotti attraverso le stesse modalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/06/20