CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 agosto 1963
Cassazione n. 23266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/08/1963 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato contestato al capo 3) della rubrica, denunciando in particolare l'omessa ed erronea motivazione in ordine alla valutazione della contestata aggravante, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata ove, con motivazione certamente sintetica ma esaustiva, si rileva come lo stato di difficoltà economica in cui versava la persona offesa Matarazzo all'epoca dei fatti poneva certamente quest'ultimo in una situazione di soggezione psicologica rispetto all'imputato, inducendolo ad accettare prestiti di carattere usurario); che l'ulteriore doglianza prospettata in calce al medesimo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della configurabilità dello stato di bisogno della persona offesa, è generico perché risulta del tutto carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M