CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 35656/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 30071/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 13/09/2019; 10(1/( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4,96 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) cittadino della [OSCURATO:PERSONA]Avorio, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Venezia, reso pubblico il 13 settembre 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona - sez. Vicenza, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - In via preliminare ed assorbente, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). E difatti, l'avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa "in merito a [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali". 2. - Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.Dinanzi a procure di tal specie, l'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere "inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell'impugnazione in cassazione" (Cass. n. 1525/2020). 3. - Peraltro, l'unico motivo proposto dal ricorrente veicola una denuncia di "violazione protezione sussidiaria (violazione art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251/2007)", che è palesemente inammissibile, giacché, lungi dal dedurre un error in iudicando, censura la valutazione della quaestio facti riservata al giudice del merito e da questi effettuata in base a COI specificamente indicate (IRIN giugno 2017 e AI 2018), le quali non sono fatte oggetto di alcuna critica. 3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data