Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40527/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12411/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli, che lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di falso materiale in atto pubblico ed esercizio abusivo della professione.

Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen, lamentando la parte l'omesso espletamento di perizia grafologica, è inammissibile, giacchè il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha implicitamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, sul rilievo che l'affermazione di responsabilità da parte del primo giudice si era fondata non solo sulle risultanze peritali del perito grafologo, ma in virtù degli esiti di una "ben più ampia attività istruttoria".

Ed ha ritenuto superflua la invocata acquisizione di un saggio grafologico, dal momento che il perito aveva avuto a disposizione "le necessarie scritture di comparazione".

La motivazione offerta dalla Corte di appello, in quanto logicamente supportata, resiste al vaglio di legittimità, risultando, peraltro, la doglianza difensiva manifestamente infondata, laddove denuncia l'indebito utilizzo processuale, da parte del Giudice, di proprie competenze tecniche, senza avvalersi dell'ausilio del perito, circostanza che non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha puntualmente enucleato le ulteriori fonti di prova poste a fondamento della decisione, e indicato i saggi grafici a disposizione del perito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 IIl co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12411/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli, che lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di falso materiale in atto pubblico ed esercizio abusivo della professione. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 co. 1 lett. d) cod. proc. pen, lamentando la parte l'omesso espletamento di perizia grafologica, è inammissibile, giacchè il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha implicitamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, sul rilievo che l'affermazione di responsabilità da parte del primo giudice si era fondata non solo sulle risultanze peritali del perito grafologo, ma in virtù degli esiti di una "ben più ampia attività istruttoria". Ed ha ritenuto superflua la invocata acquisizione di un saggio grafologico, dal momento che il perito aveva avuto a disposizione "le necessarie scritture di comparazione". La motivazione offerta dalla Corte di appello, in quanto logicamente supportata, resiste al vaglio di legittimità, risultando, peraltro, la doglianza difensiva manifestamente infondata, laddove denuncia l'indebito utilizzo processuale, da parte del Giudice, di proprie competenze tecniche, senza avvalersi dell'ausilio del perito, circostanza che non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha puntualmente enucleato le ulteriori fonti di prova poste a fondamento della decisione, e indicato i saggi grafici a disposizione del perito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 IIl co
Sentenza Cassazione n. 40527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris