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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 27093/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29033/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].)in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 383/2021 depositata il 15/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E. A .

RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA]) la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Udine di voler dichiarare la nullità o inefficacia delle clausole di indicizzazione contenute nei contratti di leasing stipulati con la Hypo.

Il Tribunale ha ritenuto – anche sulla base dei risultati di una consulenza tecnica-la nullità parziale dei contratt i e determinato le somme dovute al netto degli effetti delle eccepite nullità; ha condannato la società attrice, in accoglimento della riconvenzionale e dopo aver operato una compensazione,al pagamento della somma di euro 240.000,00.

La società ha proposto appello che la Corte triestina ha respinto, ritenendo generica la contestazione della quantificazione delle somme dovute.

Avverso la predetta sentenza la società Bravo ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a un motivo.

Si è costituita la controricorrente, sollevando preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 365 c.p.c. e depositando altresì memoria exart. 380 bis c.p.c.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

La società osserva che non intende censurare i principi di diritto affermati dai giudici di merito in tema di nullità parziale dei contratti di leasing derivanti dalla indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di indicizzazione ivi contenute, ma rileva che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di determinare le conseguenze che derivano da tale nullità parziale.

Deduce che per effetto della nullità delle clausole di indicizzazione la sospensione dei pagamenti di canone di locazione finanziaria operata da Bravo era legittima con la conseguente necessità di compensare le somme dovute da Bravo alla società concedente senza applicazione degli interessi convenzionali di mora per ritardo, ma solo ed esclusivamente con applicazione degli interessi legali e non di quelli convenzionali,i quali essendo collegati alle clausole di indicizzazione risultano travolti dalla nullità.

Osserva che nell’elaborato peritale il consulente non ha indicato le somme indebitamente percepite dalla società di leasing per effetto della clausola di indicizzazione rischio tasso e rischio cambio e quindi era necessaria una integrazione di consulenza per la rideterminazione del piano di ammortamento sottostante al contratto.

La controricorrente, resistendo nel merito, solleva preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che è sottoscritto digitalmente da avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che la procura alle liti rilasciata dalla ri corrente è stata autenticata dal medesimo avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

La società ricorrente non ha replicato a questa eccezione. 2.-L’eccezione preliminare è fondata.

Sebbene la procura sia rilasciata ad entrambi i legali e cioè all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (non patrocinante in Cassazione) e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA](patrocinante in Cassazione) né la procura né il ricorso risultano firmati da quest'ultimo, con la conseguente inammissibilità prevista d a ll’art . 365 c.p.c. a mente del quale il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale; come risulta dal documento “H” allegato dalla controricorrente, estratto dal sito dell’ordine degli Avvocati di Verona, peraltro liberamente consultabile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è iscritto solo all’albo ordinario e non anche all’albo dei cassazionisti.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso;condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00per compensi ed euro 200,00per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il a norma del comma 1 - bis, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29033/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (in precedenza denominata [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].)in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 383/2021 depositata il 15/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E. A . RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA]) la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Udine di voler dichiarare la nullità o inefficacia delle clausole di indicizzazione contenute nei contratti di leasing stipulati con la Hypo. Il Tribunale ha ritenuto – anche sulla base dei risultati di una consulenza tecnica-la nullità parziale dei contratt i e determinato le somme dovute al netto degli effetti delle eccepite nullità; ha condannato la società attrice, in accoglimento della riconvenzionale e dopo aver operato una compensazione,al pagamento della somma di euro 240.000,00. La società ha proposto appello che la Corte triestina ha respinto, ritenendo generica la contestazione della quantificazione delle somme dovute. Avverso la predetta sentenza la società Bravo ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a un motivo. Si è costituita la controricorrente, sollevando preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 365 c.p.c. e depositando altresì memoria exart. 380 bis c.p.c. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo ed unico motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La società osserva che non intende censurare i principi di diritto affermati dai giudici di merito in tema di nullità parziale dei contratti di leasing derivanti dalla indeterminatezza dell'oggetto delle clausole di indicizzazione ivi contenute, ma rileva che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di determinare le conseguenze che derivano da tale nullità parziale. Deduce che per effetto della nullità delle clausole di indicizzazione la sospensione dei pagamenti di canone di locazione finanziaria operata da Bravo era legittima con la conseguente necessità di compensare le somme dovute da Bravo alla società concedente senza applicazione degli interessi convenzionali di mora per ritardo, ma solo ed esclusivamente con applicazione degli interessi legali e non di quelli convenzionali,i quali essendo collegati alle clausole di indicizzazione risultano travolti dalla nullità. Osserva che nell’elaborato peritale il consulente non ha indicato le somme indebitamente percepite dalla società di leasing per effetto della clausola di indicizzazione rischio tasso e rischio cambio e quindi era necessaria una integrazione di consulenza per la rideterminazione del piano di ammortamento sottostante al contratto. La controricorrente, resistendo nel merito, solleva preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che è sottoscritto digitalmente da avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e che la procura alle liti rilasciata dalla ri corrente è stata autenticata dal medesimo avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. La società ricorrente non ha replicato a questa eccezione. 2.-L’eccezione preliminare è fondata. Sebbene la procura sia rilasciata ad entrambi i legali e cioè all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (non patrocinante in Cassazione) e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA](patrocinante in Cassazione) né la procura né il ricorso risultano firmati da quest'ultimo, con la conseguente inammissibilità prevista d a ll’art . 365 c.p.c. a mente del quale il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale; come risulta dal documento “H” allegato dalla controricorrente, estratto dal sito dell’ordine degli Avvocati di Verona, peraltro liberamente consultabile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è iscritto solo all’albo ordinario e non anche all’albo dei cassazionisti. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso;condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00per compensi ed euro 200,00per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il a norma del comma 1 - bis, del
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