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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36863/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, il 22/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In specifico. 1.1.

La qualificazione giuridica attribuita ai fatti dai giudici di merito nei termini della rapina impropria e non quale truffa è corretta.

Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, che prima si è impossessato del cellulare e che, quando gli è stata richiesta la restituzione, ha sferrato un pugno alla persona offesa strappandole contestualmente la catenina che aveva al collo, infatti, è adeguato quanto alla conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto tanto che le attuali doglianze, risultano del tutto e inconferenti.

1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla richiesta di qualificare i fatti nei termini della tentata rapina in quanto gli oggetti sottratti sarebbero stati sotto il costante controllo della persona offesa.

Tale affermazione, infatti, alla luce della coerente ricostruzione effettuata dai giudici di merito, per i quali risulta essere accertato che il ricorrente aveva conseguito il pieno possesso del cellulare e della catenina, risulta destituita di qualsivoglia fondamento così che la censura, tesa a sollecitare una diversa e inverosimile valutazione degli elementi emersi, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata.

1.3. Le doglianze in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del beneficio di legge sono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze nonché quanto al mancato riconoscimento di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ai benefici di legge.

La motivazione sul punto, con i riferimenti al valore degli oggetti sottratti, alla gravità della condotta costituita in due distinti impossessamenti e alla pena già prossima la minimi edittali, infatti, è adeguata e, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] /e Estensore I - [OSCURATO:PERSONA] ini D'Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, il 22/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Ancona dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze, reiterative delle analoghe censure sollevate con i motivi di appello, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e coerenza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito corretta e congrua risposta alle critiche contenute negli atti di appello e ha esposto le ragioni giuridiche e gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specifico. 1.1. La qualificazione giuridica attribuita ai fatti dai giudici di merito nei termini della rapina impropria e non quale truffa è corretta. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, che prima si è impossessato del cellulare e che, quando gli è stata richiesta la restituzione, ha sferrato un pugno alla persona offesa strappandole contestualmente la catenina che aveva al collo, infatti, è adeguato quanto alla conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e risulta conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto tanto che le attuali doglianze, risultano del tutto e inconferenti. 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla richiesta di qualificare i fatti nei termini della tentata rapina in quanto gli oggetti sottratti sarebbero stati sotto il costante controllo della persona offesa. Tale affermazione, infatti, alla luce della coerente ricostruzione effettuata dai giudici di merito, per i quali risulta essere accertato che il ricorrente aveva conseguito il pieno possesso del cellulare e della catenina, risulta destituita di qualsivoglia fondamento così che la censura, tesa a sollecitare una diversa e inverosimile valutazione degli elementi emersi, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. 1.3. Le doglianze in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e del beneficio di legge sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze nonché quanto al mancato riconoscimento di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ai benefici di legge. La motivazione sul punto, con i riferimenti al valore degli oggetti sottratti, alla gravità della condotta costituita in due distinti impossessamenti e alla pena già prossima la minimi edittali, infatti, è adeguata e, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] /e Estensore I - [OSCURATO:PERSONA] ini D'Ag
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