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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 agosto 2026

Cassazione n. 24497/2026

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sa dall’avv.to Andrea PisaniMassamormile -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenteavverso la sentenza n. 6344/2024 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi si evince che, a seguitodi notifica di un processo verbale di constatazione nei confronti dell’odiernaricorrente, nonché di altri soggetti, identificati come condebitori solidali,l’Agenzia delle dogane riclassificò la merce importata (componenti di e-bikeda assemblare), accompagnata da 60 dichiarazioni doganali, e, all’esito delNumero registro generale 11025 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026contraddittorio, notificò l’avviso di rettifica dell’accertamento, con cui accertòData pubblicazione 06/08/2026maggiori diritti doganali ed iva per complessivi € 3.401.591,92, di cuirichiese il pagamento, oltre ad € 135.966,50 a titolo di interessi di mora.Irrogò inoltre le sanzioni amministrative di cui all’art. 303, 3° comma, Tuld.Nell’atto impositivo, tra l’altro, l’ufficio sostenne che era «emersa laviolazione del combinato disposto degli articoli 56 e seguenti del Reg. (UE)9 ottobre 2013, n. 952 e degli articoli 1 e seguenti del Regolamento diesecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, chemodifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativoalla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, inquanto le dichiarazioni doganali presentate sono risultate irregolari per laqualità della merce importata».Seguì il giudizio, per quanto qui di interesse introdotto dalla Trilogs (econ separati ricorsi dagli altri condebitori solidali).

La Corte di giustiziatributaria di I grado di Napoli rigettò le ragioni della società con sentenza n.12412/2023.

L’appello della contribuente fu respinto con sentenza n.6344/2024, ora al vaglio di questa Corte.Il giudice d’appello, dopo aver evidenziato che i motivi di impugnazioneerano tutti ricollegati alla medesima questione di diritto, ossia l’applicabilitàdella Regola 2A di interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dellemerci, di cui al Regolamento UE n. 2658/87, contestata dall’appellantesull’assunto che a trovare applicazione dovesse essere la Regola n. 1, harigettato le doglianze sulla violazione delle regole del contraddittorio; harigettato l’eccezione di prescrizione dei poteri accertativi; ha rigettato lacensura di motivazione apparente dell’atto impositivo; si è quindi soffermatosulla portata e significato della Regola n. 2A, coinvolgente non solo l’oggettocompleto sottoponibile a dazio, ma anche quello incompleto o non finito, chetuttavia abbia le caratteristiche essenziali di quello completo o finito, nonchéquello smontato o “non montato”, da assemblare.

Ha richiamato gli arrestidella giurisprudenza unionale in materia, in particolare sulla qualificazionedel prodotto come finito per la contemporanea presentazione dei singolielementi smontati, chiarendo che ciò esulava dalla contestuale dichiarazionein dogana; ha evidenziato che nel caso di specie le e-bike a pedalata assistitaerano risultate complete di tutti i pezzi, giunti a destinazione normalmentein due contenitori, presentati per lo sdoganamento con intervalli di soli alcuniNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2633 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026giorni, semplicemente da assemblare sia pur con l’apporto di competenzespecifiche, non tali tuttavia da richiedere operazioni di lavorazione.

A tal fineha richiamato anche i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,che per fattispecie analoghe aveva fatto applicazione dell’imposta doganaledovuta per il prodotto finito.

Ha infine respinto la richiesta di rimessione dellaquestione alla Corte di Giustizia UE, richiamando infine la sentenza 27 aprile2023, in causa C-107/22.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa dodici motivi, di cui l’ultimo dedicato all’errore in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello nel rigettare la richiesta di remissione della questione allaCGUE, a tal fine insistendo per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267TFUE.

Le ragioni di censura, ulteriormente illustrate da memoria, sono statecontrastate con controricorso dall’Agenzia delle dogane. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di cassazione ha depositato memoria, con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.Nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 103, Reg.

UE 952/2013, e dell’art. 27 Cost.

La Corte avrebbeerroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione e decadenza dal potereimpositivo dell’amministrazione doganale, per non aver considerato ildecorso del termine triennale rispetto alla notifica dell’atto impugnato peralcune delle operazioni doganali contestate e comunque mancando ilpresupposto della sussistenza di un reato accertato con sentenza penale dicondanna passata in giudicato.Il motivo è infondato come infondati sono i dubbi di costituzionalitàadombrati.Premesso che la censura è comune, come le successive, allacontroversia che sulle medesime contestazioni è insorta tra l’erario e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], altro condebitore solidale dei medesimi fatti, definita conordinanza n. 14383/2026, questo collegio (lo stesso del precedente appenamenzionato) ha affermato che «richiamando quanto affermato da Cass. n.21444/2022 (richiamato da Cass. n. 21659/2024), […], questa Corte èNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2643 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026ferma nel ritenere che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali puòessere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data dicontabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancatacontabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente,ma alla sola condizione che sia trasmessa all’[OSCURATO:PERSONA], entro lascadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) lanotitia criminis (Cass., Sez.

V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez.

V, 12settembre 2019, n. 22745, pronunciata in un caso del tutto analogo).

Latrasmissione della notitia criminis, in qualità di “primo atto esterno rivolto aprefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di impostadestinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale” (già in tal sensoCass., Sez.

V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez.

V, 23 aprile 2010, n.9773; Cass., Sez.

V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 esuccessive), costituisce condizione – ove intervenga nel corso del termine diprescrizione e non dopo la sua scadenza – affinché l’Amministrazionefinanziaria possa legittimamente procedere a una azione di recupero aposteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispeciedelittuosa.

Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momentodell’inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsisugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto diaccertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio allatrasmissione della notizia di reato.

La sentenza impugnata, nella parte in cuiha escluso la fondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dalla societàcontribuente con riferimento alle azioni di recupero a posteriori in relazionead operazioni daziarie contabilizzate in epoca (dal 12/11/2018 al04/08/2019) in cui non era ancora decorso il triennio dalla trasmissione dellanotitia criminis (13/09/2021) – che peraltro sono date che la ricorrente noncontesta - non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi.Alla stregua di tali considerazioni devono ritenersi manifestamente infondatii dubbi di costituzionalità che la ricorrente ha prospettato peraltro senzaneppure l’indicazione di quale sarebbe la norma primaria che impatterebbenegativamente rispetto ai precetti costituzionali e quali di questi verrebberoin rilievo».Condividendosi interamente i passaggi della motivazione ora richiamati,il motivo va dunque rigettato.Numero registro generale 11055 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.Data pubblicazione 06/08/2026e/o violazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; la violazione art. 24 Cost.; laviolazione dell’art. 111 Cost., nonché dei Regolamenti UE n. 71 del 10gennaio 1997, n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell’8 settembre 1993,n. 1379 del 28 agosto 2019, e ciò ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

Con il motivo si denuncia l’illegittima modifica e/o l’illegittimoampliamento della causa petendi perché -secondo la ricorrente- la sentenza,riformando la decisione del primo Giudice, ha accolto l’appello avversario perragioni diverse rispetto a quelle affermate dall’Ufficio nel provvedimentoimpugnato, ovvero imputando alla società contribuente comportamentielusivi.Con il terzo motivo la ricorrente deduce anche, in via subordinata almancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101, secondocomma c.p.c., dei Regolamenti UE n. 71 del 10 gennaio 1997, n.Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell’8 settembre 1993, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Sostiene che «Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto di decidere lalite sulla scorta di questioni estranee alla causa petendi individuata dal PVC(presunte condotte elusive)», avrebbe dovuto instaurare il contraddittoriodelle parti»I motivi, che vanno trattati congiuntamente perché logicamenteconnessi, sono altrettanto infondati.Come si è già chiarito nel precedente n. 14383/2026, la Corte di II gradoha argomentato in ordine all’applicazione della Regola 2A, affermando cheun’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o non montatoconsentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi, medianteuna manipolazione relativamente semplice, come la presentazione dellemerci in dichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci inquestione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole(v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14,EU:C:2016:155, punto 39).

Sulla scorta della ricostruzione normativa egiurisprudenziale comunitaria, la sentenza ora all’esame di questo Collegioha ritenuto che anche nel caso in esame occorresse applicare la Regola n.2A, espressione di un principio generale volto a fronteggiare possibiliNumero registro generale 11065 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026comportamenti elusivi, come l’importazione separata di diversi componentiData pubblicazione 06/08/2026che, una volta assemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbeapplicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per lesingole parti.Il giudice d’appello, dunque si è riferito alla Regola 2 A, sulla quale infattisi sofferma ai fini della sua interpretazione e di cui fa espressa applicazione.Manca dunque l’imputazione alla società contribuente di comportamentielusivi.

Questi ultimi vengono menzionati nella sola prospettiva delle finalitàdi tutela, cui presiede la disciplina della Regola 2 A, ma non per imputarealla società una condotta elusiva, come invece erroneamente sostenuto nelmotivo in esame.

Sotto tale profilo l’argomentazione censurata noncostituisce affatto la ratio decidendi, esprimendo soltanto un convincimentodei giudici di appello sulle finalità della Regola richiamata.L’inconsistenza del secondo motivo e le ragioni del suo rigetto siriflettono conseguenzialmente sul terzo motivo, atteso che, nonriconoscendosi la modifica della causa petendi, non vi era alcuna necessitàdi sottoporre la questione alle parti per sollecitarne il contraddittorio.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 12,comma 7, della legge 212 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 241/1990,nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost.».Sostiene la ricorrente che «Ciò di cui Trilogs si è sempre doluta (sin dalprimo grado di questo processo) non è la mancata possibilità di depositare“memorie e osservazioni” nella fase endoprocedimentale, ma la diversacircostanza per la quale le memorie e osservazioni depositate non sono stateprese in considerazione dall’Ufficio e/o quella per cui l’Ufficio non ha resonoto i motivi a sostegno dei quali ha raggiunto la determinazione di nonconsiderarle».In sostanza. la violazione del contraddittorio sarebbe consistitanell’esaminare sbrigativamente le memorie depositate in sedeamministrativa.Il motivo è infondato.Come anche in questo caso chiarito dall’ordinanza 14383/2026, talecondotta, addebitata all’amministrazione, non costituisce violazione delcontraddittorio.

A parte l’erroneo richiamo all’art. 12 della legge n. 212 delNumero registro generale 11075 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/20262000, questa Corte ha reiteratamente affermato che «In tema di imposteData pubblicazione 06/08/2026sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che nonmenziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolaritàper le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ognieffetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare taliosservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo»(Cass. n. 12343/2024).

Peraltro, la ricorrente confonde il diritto alcontraddittorio con la motivazione dell’atto impositivo e pretende diapplicare le disposizioni processual-civilistiche e i principi espressi da questaCorte in materia di motivazione apparente delle pronunce giudiziali anchealla motivazione degli atti amministrativi.Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la «Violazione del principio del ne bis in idem.

Violazione e/o falsaapplicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».Sostiene che la sentenza impugnata, là dove «qualifica le attivitàcompiute presso gli stabilimenti di V-Ita dopo lo sdoganamento quali meroassemblaggio (p. 6) e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificarele merci oggetto di [OSCURATO:PERSONA] quale prodotto finito», si pone incontrasto con l’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n.2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28marzo 2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nel casoin esame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta,tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento,ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori – quantomenol’assemblaggio - per essere commercializzate come biciclette a pedalataassistita».Il motivo è infondato atteso che la sufficienza del «mero assemblaggio»dei beni importati, affermata nella sentenza del TAR, si pone in assolutasintonia e non in contraddizione con quanto affermato nella sentenza quiimpugnata.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem.

Violazionee/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso esameNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2683 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dalla sentenza del TARcitata nel precedente motivo di ricorso.Il motivo, formulato entro il parametro del vizio di motivazione, è intantoinammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., per la sussistenza diuna doppia pronuncia di merito conforme in assenza, peraltro, delladeduzione di una qualche difformità delle ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass. n. 35893/2023).È in ogni caso inammissibile anche sotto il diverso profilo della concretacensura formulata.

La dedotta omissione è infatti riferita non a un fattostorico-naturalistico ma ad argomentazioni, nella specie contenute in unapronuncia giudiziale.Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui il"fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può confondersicon una "questione" o un "punto".

Esso deve consistere in un vero e proprio"fatto", in senso storico e normativo, ossia un preciso accadimento o unaprecisa circostanza naturalistica, un episodio fenomenico rilevante (cfr, exmultis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n. 29883/2017; Cass. Sez.

U.,n. 8053/2014 e n. 5745/2015).Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la «Violazione artt. 24 e 111 Cost; Violazione art. 132c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987».Sostiene che «La Sentenza ha da un lato confermato che l’applicazionedella Regola Generale n. 2a necessiti della necessaria contemporaneità dellapresentazione in Dogana di tutte le parti occorrenti per ottenere il prodottofinito […] e, dall’altro, ritenuto legittimo l’atto impugnato, nonostante abbiapacificamente ad oggetto parti di biciclette elettriche dichiarate in dogananell’arco di quasi quattro anni proprio perché asseritamente avvenute inspregio alla Regola Generale n. 2a, in quanto questa sarebbe “espressionedi un principio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi,come l’importazione separata di diversi componenti che, una voltaassemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata unafiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti(p. 4)”».

La Sentenza, secondo la formulazione della censura, avrebbe cioèritenuto, contemporaneamente, che i destinatari dell’avviso avrebbero:Numero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2693 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026«realizzato un meccanismo di importazione elusivo volto ad aggirare laRegola Generale n. 2A per eludere l’applicazione dei dazi antidumping ecompensativi; violato la Regola Generale n. 2, in applicazione della quale leparti di ebike andrebbero qualificate e quindi tassate come un unicoinsieme , anche se presentate in dogana in confezioni separate e intempi diversi .

I due concetti sono, però, tra loro incompatibili, sino adessere – a ben vedere – l’uno il contrario dell’altro e, di conseguenza, lamotivazione della Sentenza è in parte qua soltanto apparente».Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. èdedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione «Violazione dell’art.132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.;[OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987».I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono privi dipregio.Per quanto già detto in ordine al secondo motivo di ricorso, il giudiced’appello nella parte motivazionale oggetto di censura si riferisce alla Regola2 A, di cui fa espressa applicazione senza alcuna imputazione alla societàcontribuente di comportamenti elusivi, come invece erroneamente sostenutonel motivo in esame.

Anzi, l’argomentazione censurata non costituisceneppure ratio decidendi, esprimendo soltanto un convincimento dei giudicidi appello sulle finalità della Regola 2A.

Da ciò deriva l’infondatezza delsettimo e dell’ottavo motivo.A maggior ragione inammissibile si rivela il nono motivo, con il quale lasocietà ha lamentato la «violazione art 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.;Violazione art. 111, comma 6, Cost.; [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987,in relazione all’art. 360, n. 5».

I limiti di percorribilità della censuraindirizzata al vizio motivazionale, già prima esposti, evidenziano il totaledebordamento dal perimetro di critica formulabile entro il suddettoparametro d’impugnazione.Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione del RegolamentoUE n. 952/2013 e del [OSCURATO:PERSONA] UE n. 2446/2015 in relazioneall’art. 360, n. 3».La ricorrente richiama l’art. 60 del Regolamento UE 952/2013 (rubricato“Acquisizione dell’origine”) che sancisce, al secondo comma, che «le merciNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12603 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerateoriginarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione olavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata pressoun’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazionedi un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante delprocesso di fabbricazione».Secondo parte ricorrente la predetta disposizione prevede che «la“origine” di un prodotto può essere ricondotta in capo al Paese o territorionel quale è eseguita l’ultima trasformazione economicamente giustificata,effettuata presso un’impresa attrezzata, che abbia rappresentato una faseimportante del processo di fabbricazione.

Nel nostro caso, questo paese èl’Italia.

È certo, infatti, che in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione deiprodotti importati, consistente nell’assemblaggio degli stessi».

Sarebbe lastessa sentenza, prosegue la difesa della società, ad affermarlo «quandorichiama, senza confutarle in parte qua, le relazioni tecniche prodotte da V-Ita attestanti le operazioni di assemblaggio.

Che le operazioni diassemblaggio eseguite presso gli stabilimenti di V-Ita costituiscano una“trasformazione economicamente giustificata” è stato poi accertato, come siè detto, dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2197/2022 (poi confermata dalConsiglio di Stato ed oggi passata in giudicato)».Il motivo, già formulato nella causa parallela introdotta dalla societàresponsabile solidale e decisa con la richiamata ordinanza n. 14383/2026, èinammissibile per novità della questione che non risulta trattata nellasentenza impugnata.

La ricorrente non ha indicato in quale parte del giudiziodi merito aveva introdotto la questione, così contravvenendo al notoprincipio giurisprudenziale secondo cui, «Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la censura stessa» (da ultimo, Cass. n.3473/2025).Numero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12613 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026Il motivo è comunque infondato atteso che da nessuna parte degli attidi causa all’esame di questa Corte emerge che quelle da effettuare nel casodi specie fossero lavorazioni di trasformazione o sostanziali come pretendeil citato art. 60.

Anzi, richiamando quanto si è detto esaminando il quintomotivo di ricorso, la sentenza del TAR cui fa riferimento la ricorrente haaccertato che nel caso di specie fosse sufficiente, per esserecommercializzate come biciclette a pedalata assistita, l’assemblaggio deipezzi importati, in perfetta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato dalla Corte di II grado.Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione delRegolamento di Esenzione (n. 88/97, come modificato dal Regolamento n.512/2013 e dal Regolamento n. 1296/2020) e del Regolamento 611 del 17marzo 2023».Il motivo è infondato.Vanno ribadite le argomentazioni già utilizzate da questo collegionell’ordinanza n. 14383/2026, secondo cui «Il motivo, diretto a censurare lastatuizione d’appello di esclusione dell’importazione de qua dal regime diesenzione dal dazio antidumping ritenendo che “il Regolamento diesenzione, e dunque il suo art. 14, non si applica alle parti di bicicletteelettriche importate per essere poi sottoposte ad operazioni diassemblaggio» (ricorso, pag. 48), è all’evidenza inammissibile per difetto diinteresse in quanto con lo stesso la ricorrente sostanzialmente ribadiscel’inapplicabilità di detto Regolamento, già affermata dalla CTR, ancorchésotto altro profilo.

Va da ultimo osservato che la solidità del quadrointerpretativo emergente dalla giurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibilenella sentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEai sensi dell’art. 267 TFUE, sollecitato dalla ricorrente, dovendosi, peraltro,evidenziare che il provvedimento del Tribunale di Genova depositato dallaparte ricorrente con la memoria (essendo superflua la rimessione in terminiper consentirle di provare il deposito di detto provvedimento dinanzi allaCGUE) riguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviatia giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica perrispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblicoNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12623 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001».

In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malam partem,delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione che non rilevanoin ambito tributario.Le ragioni esplicitate spiegano anche il rigetto del dodicesimo motivo,con cui la società ha denunciato la «violazione e falsa applicazione del TFUE,art. 267; [OSCURATO:PERSONA] 2658/1987; Violazione principio del né bisin idem in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c.».Manca infatti ogni presupposto per il rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia dell'Unione Europea, tanto più che questa si è già pronunciata consentenza del 27 aprile 2023 in causa C-107/22.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di causa seguono lasoccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano nella misuradi € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall’avv.to Andrea PisaniMassamormile -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenteavverso la sentenza n. 6344/2024 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi si evince che, a seguitodi notifica di un processo verbale di constatazione nei confronti dell’odiernaricorrente, nonché di altri soggetti, identificati come condebitori solidali,l’Agenzia delle dogane riclassificò la merce importata (componenti di e-bikeda assemblare), accompagnata da 60 dichiarazioni doganali, e, all’esito delNumero registro generale 11025 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026contraddittorio, notificò l’avviso di rettifica dell’accertamento, con cui accertòData pubblicazione 06/08/2026maggiori diritti doganali ed iva per complessivi € 3.401.591,92, di cuirichiese il pagamento, oltre ad € 135.966,50 a titolo di interessi di mora.Irrogò inoltre le sanzioni amministrative di cui all’art. 303, 3° comma, Tuld.Nell’atto impositivo, tra l’altro, l’ufficio sostenne che era «emersa laviolazione del combinato disposto degli articoli 56 e seguenti del Reg. (UE)9 ottobre 2013, n. 952 e degli articoli 1 e seguenti del Regolamento diesecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, chemodifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativoalla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, inquanto le dichiarazioni doganali presentate sono risultate irregolari per laqualità della merce importata».Seguì il giudizio, per quanto qui di interesse introdotto dalla Trilogs (econ separati ricorsi dagli altri condebitori solidali). La Corte di giustiziatributaria di I grado di Napoli rigettò le ragioni della società con sentenza n.12412/2023. L’appello della contribuente fu respinto con sentenza n.6344/2024, ora al vaglio di questa Corte.Il giudice d’appello, dopo aver evidenziato che i motivi di impugnazioneerano tutti ricollegati alla medesima questione di diritto, ossia l’applicabilitàdella Regola 2A di interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] dellemerci, di cui al Regolamento UE n. 2658/87, contestata dall’appellantesull’assunto che a trovare applicazione dovesse essere la Regola n. 1, harigettato le doglianze sulla violazione delle regole del contraddittorio; harigettato l’eccezione di prescrizione dei poteri accertativi; ha rigettato lacensura di motivazione apparente dell’atto impositivo; si è quindi soffermatosulla portata e significato della Regola n. 2A, coinvolgente non solo l’oggettocompleto sottoponibile a dazio, ma anche quello incompleto o non finito, chetuttavia abbia le caratteristiche essenziali di quello completo o finito, nonchéquello smontato o “non montato”, da assemblare. Ha richiamato gli arrestidella giurisprudenza unionale in materia, in particolare sulla qualificazionedel prodotto come finito per la contemporanea presentazione dei singolielementi smontati, chiarendo che ciò esulava dalla contestuale dichiarazionein dogana; ha evidenziato che nel caso di specie le e-bike a pedalata assistitaerano risultate complete di tutti i pezzi, giunti a destinazione normalmentein due contenitori, presentati per lo sdoganamento con intervalli di soli alcuniNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2633 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026giorni, semplicemente da assemblare sia pur con l’apporto di competenzespecifiche, non tali tuttavia da richiedere operazioni di lavorazione. A tal fineha richiamato anche i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,che per fattispecie analoghe aveva fatto applicazione dell’imposta doganaledovuta per il prodotto finito. Ha infine respinto la richiesta di rimessione dellaquestione alla Corte di Giustizia UE, richiamando infine la sentenza 27 aprile2023, in causa C-107/22.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa dodici motivi, di cui l’ultimo dedicato all’errore in cui sarebbe incorso ilgiudice d’appello nel rigettare la richiesta di remissione della questione allaCGUE, a tal fine insistendo per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267TFUE. Le ragioni di censura, ulteriormente illustrate da memoria, sono statecontrastate con controricorso dall’Agenzia delle dogane. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di cassazione ha depositato memoria, con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso.Nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 103, Reg. UE 952/2013, e dell’art. 27 Cost. La Corte avrebbeerroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione e decadenza dal potereimpositivo dell’amministrazione doganale, per non aver considerato ildecorso del termine triennale rispetto alla notifica dell’atto impugnato peralcune delle operazioni doganali contestate e comunque mancando ilpresupposto della sussistenza di un reato accertato con sentenza penale dicondanna passata in giudicato.Il motivo è infondato come infondati sono i dubbi di costituzionalitàadombrati.Premesso che la censura è comune, come le successive, allacontroversia che sulle medesime contestazioni è insorta tra l’erario e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA], altro condebitore solidale dei medesimi fatti, definita conordinanza n. 14383/2026, questo collegio (lo stesso del precedente appenamenzionato) ha affermato che «richiamando quanto affermato da Cass. n.21444/2022 (richiamato da Cass. n. 21659/2024), […], questa Corte èNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2643 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026ferma nel ritenere che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali puòessere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data dicontabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancatacontabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente,ma alla sola condizione che sia trasmessa all’[OSCURATO:PERSONA], entro lascadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) lanotitia criminis (Cass., Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 12settembre 2019, n. 22745, pronunciata in un caso del tutto analogo). Latrasmissione della notitia criminis, in qualità di “primo atto esterno rivolto aprefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di impostadestinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale” (già in tal sensoCass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n.9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 esuccessive), costituisce condizione – ove intervenga nel corso del termine diprescrizione e non dopo la sua scadenza – affinché l’Amministrazionefinanziaria possa legittimamente procedere a una azione di recupero aposteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispeciedelittuosa. Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momentodell’inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsisugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto diaccertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio allatrasmissione della notizia di reato. La sentenza impugnata, nella parte in cuiha escluso la fondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dalla societàcontribuente con riferimento alle azioni di recupero a posteriori in relazionead operazioni daziarie contabilizzate in epoca (dal 12/11/2018 al04/08/2019) in cui non era ancora decorso il triennio dalla trasmissione dellanotitia criminis (13/09/2021) – che peraltro sono date che la ricorrente noncontesta - non si è sottratta alla corretta applicazione dei suddetti principi.Alla stregua di tali considerazioni devono ritenersi manifestamente infondatii dubbi di costituzionalità che la ricorrente ha prospettato peraltro senzaneppure l’indicazione di quale sarebbe la norma primaria che impatterebbenegativamente rispetto ai precetti costituzionali e quali di questi verrebberoin rilievo».Condividendosi interamente i passaggi della motivazione ora richiamati,il motivo va dunque rigettato.Numero registro generale 11055 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Con il secondo motivo la società deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.Data pubblicazione 06/08/2026e/o violazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; la violazione art. 24 Cost.; laviolazione dell’art. 111 Cost., nonché dei Regolamenti UE n. 71 del 10gennaio 1997, n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell’8 settembre 1993,n. 1379 del 28 agosto 2019, e ciò ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Con il motivo si denuncia l’illegittima modifica e/o l’illegittimoampliamento della causa petendi perché -secondo la ricorrente- la sentenza,riformando la decisione del primo Giudice, ha accolto l’appello avversario perragioni diverse rispetto a quelle affermate dall’Ufficio nel provvedimentoimpugnato, ovvero imputando alla società contribuente comportamentielusivi.Con il terzo motivo la ricorrente deduce anche, in via subordinata almancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101, secondocomma c.p.c., dei Regolamenti UE n. 71 del 10 gennaio 1997, n.Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, n. 2474 dell’8 settembre 1993, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Sostiene che «Il secondo Giudice, infatti, una volta scelto di decidere lalite sulla scorta di questioni estranee alla causa petendi individuata dal PVC(presunte condotte elusive)», avrebbe dovuto instaurare il contraddittoriodelle parti»I motivi, che vanno trattati congiuntamente perché logicamenteconnessi, sono altrettanto infondati.Come si è già chiarito nel precedente n. 14383/2026, la Corte di II gradoha argomentato in ordine all’applicazione della Regola 2A, affermando cheun’interpretazione diversa della nozione di oggetto smontato o non montatoconsentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi, medianteuna manipolazione relativamente semplice, come la presentazione dellemerci in dichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci inquestione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole(v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C-499/14,EU:C:2016:155, punto 39). Sulla scorta della ricostruzione normativa egiurisprudenziale comunitaria, la sentenza ora all’esame di questo Collegioha ritenuto che anche nel caso in esame occorresse applicare la Regola n.2A, espressione di un principio generale volto a fronteggiare possibiliNumero registro generale 11065 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/2026comportamenti elusivi, come l’importazione separata di diversi componentiData pubblicazione 06/08/2026che, una volta assemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbeapplicata una fiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per lesingole parti.Il giudice d’appello, dunque si è riferito alla Regola 2 A, sulla quale infattisi sofferma ai fini della sua interpretazione e di cui fa espressa applicazione.Manca dunque l’imputazione alla società contribuente di comportamentielusivi. Questi ultimi vengono menzionati nella sola prospettiva delle finalitàdi tutela, cui presiede la disciplina della Regola 2 A, ma non per imputarealla società una condotta elusiva, come invece erroneamente sostenuto nelmotivo in esame. Sotto tale profilo l’argomentazione censurata noncostituisce affatto la ratio decidendi, esprimendo soltanto un convincimentodei giudici di appello sulle finalità della Regola richiamata.L’inconsistenza del secondo motivo e le ragioni del suo rigetto siriflettono conseguenzialmente sul terzo motivo, atteso che, nonriconoscendosi la modifica della causa petendi, non vi era alcuna necessitàdi sottoporre la questione alle parti per sollecitarne il contraddittorio.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 12,comma 7, della legge 212 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 241/1990,nonché degli artt. 24, 97, 111 Cost.».Sostiene la ricorrente che «Ciò di cui Trilogs si è sempre doluta (sin dalprimo grado di questo processo) non è la mancata possibilità di depositare“memorie e osservazioni” nella fase endoprocedimentale, ma la diversacircostanza per la quale le memorie e osservazioni depositate non sono stateprese in considerazione dall’Ufficio e/o quella per cui l’Ufficio non ha resonoto i motivi a sostegno dei quali ha raggiunto la determinazione di nonconsiderarle».In sostanza. la violazione del contraddittorio sarebbe consistitanell’esaminare sbrigativamente le memorie depositate in sedeamministrativa.Il motivo è infondato.Come anche in questo caso chiarito dall’ordinanza 14383/2026, talecondotta, addebitata all’amministrazione, non costituisce violazione delcontraddittorio. A parte l’erroneo richiamo all’art. 12 della legge n. 212 delNumero registro generale 11075 0/2025Numero sezionale 2637/2026Numero di raccolta generale 24497/20262000, questa Corte ha reiteratamente affermato che «In tema di imposteData pubblicazione 06/08/2026sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che nonmenziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n.212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolaritàper le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva unalesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ognieffetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare taliosservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo»(Cass. n. 12343/2024). Peraltro, la ricorrente confonde il diritto alcontraddittorio con la motivazione dell’atto impositivo e pretende diapplicare le disposizioni processual-civilistiche e i principi espressi da questaCorte in materia di motivazione apparente delle pronunce giudiziali anchealla motivazione degli atti amministrativi.Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. la «Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione e/o falsaapplicazione degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.».Sostiene che la sentenza impugnata, là dove «qualifica le attivitàcompiute presso gli stabilimenti di V-Ita dopo lo sdoganamento quali meroassemblaggio (p. 6) e dunque irrilevanti rispetto alla possibilità di qualificarele merci oggetto di [OSCURATO:PERSONA] quale prodotto finito», si pone incontrasto con l’accertamento risultante dalla sentenza del TAR Campania n.2197/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3151 del 28marzo 2023, passata in giudicato, in cui si legge (a pag. 18) che «nel casoin esame, le merci di cui si discute non erano destinate alla vendita diretta,tant’è che non sono re-imballate congiuntamente dopo lo sdoganamento,ma necessitano comunque di passaggi intermedi ed ulteriori – quantomenol’assemblaggio - per essere commercializzate come biciclette a pedalataassistita».Il motivo è infondato atteso che la sufficienza del «mero assemblaggio»dei beni importati, affermata nella sentenza del TAR, si pone in assolutasintonia e non in contraddizione con quanto affermato nella sentenza quiimpugnata.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la «Violazione del principio del ne bis in idem. Violazionee/o falsa applicazione e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per omesso esameNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2683 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026di un fatto decisivo ai fini della decisione», costituito dalla sentenza del TARcitata nel precedente motivo di ricorso.Il motivo, formulato entro il parametro del vizio di motivazione, è intantoinammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., per la sussistenza diuna doppia pronuncia di merito conforme in assenza, peraltro, delladeduzione di una qualche difformità delle ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello (cfr. Cass. n. 8515/2020; Cass. n. 35893/2023).È in ogni caso inammissibile anche sotto il diverso profilo della concretacensura formulata. La dedotta omissione è infatti riferita non a un fattostorico-naturalistico ma ad argomentazioni, nella specie contenute in unapronuncia giudiziale.Costituisce orientamento consolidato, infatti, quello secondo cui il"fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può confondersicon una "questione" o un "punto". Esso deve consistere in un vero e proprio"fatto", in senso storico e normativo, ossia un preciso accadimento o unaprecisa circostanza naturalistica, un episodio fenomenico rilevante (cfr, exmultis, Cass. n. 7983/2014, n. 17761/2016, n. 29883/2017; Cass. Sez. U.,n. 8053/2014 e n. 5745/2015).Con il settimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la «Violazione artt. 24 e 111 Cost; Violazione art. 132c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987».Sostiene che «La Sentenza ha da un lato confermato che l’applicazionedella Regola Generale n. 2a necessiti della necessaria contemporaneità dellapresentazione in Dogana di tutte le parti occorrenti per ottenere il prodottofinito […] e, dall’altro, ritenuto legittimo l’atto impugnato, nonostante abbiapacificamente ad oggetto parti di biciclette elettriche dichiarate in dogananell’arco di quasi quattro anni proprio perché asseritamente avvenute inspregio alla Regola Generale n. 2a, in quanto questa sarebbe “espressionedi un principio generale volto a fronteggiare possibili comportamenti elusivi,come l’importazione separata di diversi componenti che, una voltaassemblati, costituiscono un prodotto finito a cui andrebbe applicata unafiscalità doganale più elevata rispetto a quella prevista per le singole parti(p. 4)”». La Sentenza, secondo la formulazione della censura, avrebbe cioèritenuto, contemporaneamente, che i destinatari dell’avviso avrebbero:Numero registro generale 11050/2025Numero sezionale 2693 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026«realizzato un meccanismo di importazione elusivo volto ad aggirare laRegola Generale n. 2A per eludere l’applicazione dei dazi antidumping ecompensativi; violato la Regola Generale n. 2, in applicazione della quale leparti di ebike andrebbero qualificate e quindi tassate come un unicoinsieme , anche se presentate in dogana in confezioni separate e intempi diversi . I due concetti sono, però, tra loro incompatibili, sino adessere – a ben vedere – l’uno il contrario dell’altro e, di conseguenza, lamotivazione della Sentenza è in parte qua soltanto apparente».Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. èdedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione «Violazione dell’art.132, 2° comma, n. 4, c.p.c.; Violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.;[OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987».I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono privi dipregio.Per quanto già detto in ordine al secondo motivo di ricorso, il giudiced’appello nella parte motivazionale oggetto di censura si riferisce alla Regola2 A, di cui fa espressa applicazione senza alcuna imputazione alla societàcontribuente di comportamenti elusivi, come invece erroneamente sostenutonel motivo in esame. Anzi, l’argomentazione censurata non costituisceneppure ratio decidendi, esprimendo soltanto un convincimento dei giudicidi appello sulle finalità della Regola 2A. Da ciò deriva l’infondatezza delsettimo e dell’ottavo motivo.A maggior ragione inammissibile si rivela il nono motivo, con il quale lasocietà ha lamentato la «violazione art 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.;Violazione art. 111, comma 6, Cost.; [OSCURATO:PERSONA] n. 2658/1987,in relazione all’art. 360, n. 5». I limiti di percorribilità della censuraindirizzata al vizio motivazionale, già prima esposti, evidenziano il totaledebordamento dal perimetro di critica formulabile entro il suddettoparametro d’impugnazione.Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione del RegolamentoUE n. 952/2013 e del [OSCURATO:PERSONA] UE n. 2446/2015 in relazioneall’art. 360, n. 3».La ricorrente richiama l’art. 60 del Regolamento UE 952/2013 (rubricato“Acquisizione dell’origine”) che sancisce, al secondo comma, che «le merciNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12603 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerateoriginarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione olavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata pressoun’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazionedi un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante delprocesso di fabbricazione».Secondo parte ricorrente la predetta disposizione prevede che «la“origine” di un prodotto può essere ricondotta in capo al Paese o territorionel quale è eseguita l’ultima trasformazione economicamente giustificata,effettuata presso un’impresa attrezzata, che abbia rappresentato una faseimportante del processo di fabbricazione. Nel nostro caso, questo paese èl’Italia. È certo, infatti, che in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione deiprodotti importati, consistente nell’assemblaggio degli stessi». Sarebbe lastessa sentenza, prosegue la difesa della società, ad affermarlo «quandorichiama, senza confutarle in parte qua, le relazioni tecniche prodotte da V-Ita attestanti le operazioni di assemblaggio. Che le operazioni diassemblaggio eseguite presso gli stabilimenti di V-Ita costituiscano una“trasformazione economicamente giustificata” è stato poi accertato, come siè detto, dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2197/2022 (poi confermata dalConsiglio di Stato ed oggi passata in giudicato)».Il motivo, già formulato nella causa parallela introdotta dalla societàresponsabile solidale e decisa con la richiamata ordinanza n. 14383/2026, èinammissibile per novità della questione che non risulta trattata nellasentenza impugnata. La ricorrente non ha indicato in quale parte del giudiziodi merito aveva introdotto la questione, così contravvenendo al notoprincipio giurisprudenziale secondo cui, «Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la censura stessa» (da ultimo, Cass. n.3473/2025).Numero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12613 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026Il motivo è comunque infondato atteso che da nessuna parte degli attidi causa all’esame di questa Corte emerge che quelle da effettuare nel casodi specie fossero lavorazioni di trasformazione o sostanziali come pretendeil citato art. 60. Anzi, richiamando quanto si è detto esaminando il quintomotivo di ricorso, la sentenza del TAR cui fa riferimento la ricorrente haaccertato che nel caso di specie fosse sufficiente, per esserecommercializzate come biciclette a pedalata assistita, l’assemblaggio deipezzi importati, in perfetta sintonia e non in contraddizione con quantoaffermato dalla Corte di II grado.Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione delRegolamento di Esenzione (n. 88/97, come modificato dal Regolamento n.512/2013 e dal Regolamento n. 1296/2020) e del Regolamento 611 del 17marzo 2023».Il motivo è infondato.Vanno ribadite le argomentazioni già utilizzate da questo collegionell’ordinanza n. 14383/2026, secondo cui «Il motivo, diretto a censurare lastatuizione d’appello di esclusione dell’importazione de qua dal regime diesenzione dal dazio antidumping ritenendo che “il Regolamento diesenzione, e dunque il suo art. 14, non si applica alle parti di bicicletteelettriche importate per essere poi sottoposte ad operazioni diassemblaggio» (ricorso, pag. 48), è all’evidenza inammissibile per difetto diinteresse in quanto con lo stesso la ricorrente sostanzialmente ribadiscel’inapplicabilità di detto Regolamento, già affermata dalla CTR, ancorchésotto altro profilo. Va da ultimo osservato che la solidità del quadrointerpretativo emergente dalla giurisprudenza unionale, da ultimo rinvenibilenella sentenza della Corte di giustizia UE del 27 aprile 2023, in causa C-107/22, esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UEai sensi dell’art. 267 TFUE, sollecitato dalla ricorrente, dovendosi, peraltro,evidenziare che il provvedimento del Tribunale di Genova depositato dallaparte ricorrente con la memoria (essendo superflua la rimessione in terminiper consentirle di provare il deposito di detto provvedimento dinanzi allaCGUE) riguarda un procedimento penale, dove gli imputati «venivano rinviatia giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica perrispondere, i primi, dei reati di contrabbando doganale, falso in atto pubblicoNumero registro generale 11050/2025Numero sezionale 12623 7/2026Numero di raccolta generale 24497/2026Data pubblicazione 06/08/2026e evasione dell’IVA all’importazione e le seconde per i relativi illecitiamministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001». In buona sostanza, il rinvio operato dal Trib. di Genova èparametrato sui riflessi penali, quali il divieto di analogia in malam partem,delle interpretazioni delle Regole generali di classificazione che non rilevanoin ambito tributario.Le ragioni esplicitate spiegano anche il rigetto del dodicesimo motivo,con cui la società ha denunciato la «violazione e falsa applicazione del TFUE,art. 267; [OSCURATO:PERSONA] 2658/1987; Violazione principio del né bisin idem in relazione all’art. 360, n. 2, c.p.c.».Manca infatti ogni presupposto per il rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia dell'Unione Europea, tanto più che questa si è già pronunciata consentenza del 27 aprile 2023 in causa C-107/22.In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di causa seguono lasoccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano nella misuradi € 18.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDA