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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32923/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine "ai motivi oggetto di rinuncia "(il solo Pagano) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod, proc. pen. 3.

I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

Il concordato con rinuncia ai motivi di appelio previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta.

Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto. 2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione in ordine "ai motivi oggetto di rinuncia "(il solo Pagano) e violazione di legge e vizi di motivazione quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod, proc. pen. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appelio previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris