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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13596/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova e ilvizio di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente, propone una diversa lettura dei dati processuali, unadiversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque distante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnatacon riguardo alla ricostruzione del fatto e delle prove a carico) facendo applicazione dicorretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza delreato e rilevando che la responsabilità del ricorrente si ricavava -tra l’altro- dalla titolaritàdella [OSCURATO:PERSONA] su cui veniva ricaricata la somma sottratta alla vittima;considerato che il ricorrente, pur riferendosi al vizio del travisamento della prova, inrealtà oppone un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che,per come già evidenziato, «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga unadiversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non puòoptare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutandol'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare,negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dellaprova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva inuna valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 –rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova e ilvizio di manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine al giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente, propone una diversa lettura dei dati processuali, unadiversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque distante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnatacon riguardo alla ricostruzione del fatto e delle prove a carico) facendo applicazione dicorretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza delreato e rilevando che la responsabilità del ricorrente si ricavava -tra l’altro- dalla titolaritàdella [OSCURATO:PERSONA] su cui veniva ricaricata la somma sottratta alla vittima;considerato che il ricorrente, pur riferendosi al vizio del travisamento della prova, inrealtà oppone un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che,per come già evidenziato, «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga unadiversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non puòoptare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutandol'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare,negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato dellaprova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva inuna valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 –rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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