CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.7, comma 15 bis, D. Lgs. 285/92, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con cui lamenta ~violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di assoluzione con motivazione viziata da contraddittorietà e illogicità, non risultando provato che l'imputato stesse esercitando attività di parcheggtatore abusivo sulla pubblica via. 2.2 Con il secondo motivo, contesta la definitività della precedente violazione amministrativa contestata con verbale n. CC17150298298 del 15/01/2019, sostenendo che la motivazione della Corte d'appello sarebbe arbitraria e illogica in quanto basata su generiche deduzioni di un testimone, prive di riscontro. 3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura è del tutto priva di fondamento, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione, valorizzando la deposizione del teste P.G. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di aver notato, durante un pattugliamento in abiti civili presso la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo, indirizzando i conducenti nelle operazioni di posteggio. Tale ricostruzione fattuale, immune da vizi logici e giuridici, accolta dal giudice di primo grado, è stata confermata dalla Corte d'appello con motivazione esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Manifestamente infondato è il secondo motivo, concernente la prova della definitività della precedente violazione amministrativa. Si rammenta che, in ordine alla prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 ; Sez. 7 -, n. 30502 del 10/07/2024 , Truzzi, Rv. 286879 -01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la contestata recidiva, valorizzando la dichiarazione testimoniale del P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiarito che, dall'esame del sistema informatico, risultava l'importo della multa irrogata per la violazione del 15/01/2019 con i numeri "0,00", circostanza indicativa della definitività dell'accertamento per mancata impugnazione. La difesa non ha fornito alcun principio di prova contraria, limitandosi a contestare genericamente l'attendibilità del testimone senza allegare elementi concreti circa l'avvenuta impugnazione del verbale o il pagamento della sanzione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]