CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 luglio 1948
Cassazione n. 14327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1948 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 settembre 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di € 8.200,00 proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato cui all'art. 648 cod.pen. (l'originaria contestazione era per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.) emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che era state ritenuta sussistente il fumus commissi delicti del delitto di ricettazione senza alcuna indicazione di quale fosse il reato presupposto, ma valorizzando esclusivamente la somma di denaro rinvenuta in possesso dell'indagata; assolutamente nulla si diceva in ordine all'illecito dal quale la anziana indagata avrebbe locupletato la somma rinvenuta all'esito della perquisizione eseguita, tra l'altro, in una abitazione condivisa con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], lavoratore e percettore di reddito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, la ricorrente contesta gli elementi di fatto posti a base della decisione, per cui il ricorso appare inammissibile: in particolare, il Tribunale ha evidenziato che la ricorrente è disoccupata e non ha fornito alcuna spiegazione sulla disponibilità della somma, se non con la tesi (adombrata anche in ricorso) che il denaro era del marito (per cui non sarebbe legittimata alla restituzione) o che le era stato consegnato dal marito; in quest'ultimo caso, però, i prelievi di denaro da parte di Solina non corrispondevano alla somma sequestrata e non si spiegava come mai avesse bisogno di tenere una somma di oltre 8.000 euro oltre ai 27.000 custoditi in cassaforte (non oggetto di sequestro) che aveva ricevuto a seguito di un prestito. Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale "integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)." (Sez.2 - , Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308 - 01); tale orientamento va ribadito poiché applicazione della regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028 - 01). Trattasi di principi affermati relativamente a sentenze di condanna, che valgono tanto più in fase cautelare, nella quale non è richiesta la piena prova del reato commesso, essendo sufficienti semplici indizi; va infatti sottolineato che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli: gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]