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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14190/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedella riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di sentenza diannullamento n. 9626/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato la domanda diriparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione allaprivazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento nel quale,per quanto qui di rilievo, era stato destinatario di una misura cautelare in relazioneal reato di cui all’art. 12 quinquies legge n. 306 del 1992, aggravato dall’art. 7 leggen. 201 del 1991 (ora 416 bis.1 cod.pen.) per il quale era stata condannato in primogrado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e conformula liberatoria.2.

Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorsol’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamentodeducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.La corte territoriale avrebbe reso una motivazione che contraddice i principigiurisprudenziali con riferimento alla sussistenza della colpa grave, ovvero qualecondotta che per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza,inosservanza di leggi, genera una situazione tale da costituire una non voluta, maprevedibile, ragione di intervento dell’Autorità giudiziaria che si sostanzi in unaapplicazione di misura cautelare o del suo mantenimento.Il giudice della riparazione avrebbe così ritenuto la ricorrenza della colpa gravenella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta dello zio [OSCURATO:PERSONA],senza tuttavia svolgere i compiti connessi all’assunzione della carica checontinuavano ad essere svolti dal [OSCURATO:PERSONA], elementi che avevano sostanziato lapronuncia assolutoria nel giudizio di merito.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va pertanto rigettato.La corte territoriale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali, sullascorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte diCassazione, a cui doveva attenersi quale giudice del rinvio, non sussistono ipresupposti per il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione ricorrendo unasituazione di colpa grave ostativa all’indennizzo.La sentenza di annullamento, dopo avere rammentato che il giudice dellariparazione deve svolgere un’autonoma valutazione vòlta a stabilire non tanto se lacondotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi della fattispecie penalequanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell’indurre l’autoritàgiudiziaria, nella fase cautelare, a ritenere sussistente la gravità indiziaria a suocarico, ha ritenuto non legittimo, nel caso concreto, aver escluso la condotta ostativasul mero rilievo che non vi fosse la prova in capo al [OSCURATO:PERSONA] della consapevolezza chela società GETRAL fosse una realtà imprenditoriale riconducibile alla cosca Pesce,trattandosi di argomento funzionale al giudizio di cognizione dell’illecito penale, maestraneo all’oggetto del giudizio sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione .Di conseguenza ha demandato al giudice della riparazione di valutare se nelcomportamento complessivo del [OSCURATO:PERSONA] fossero rinvenibili gli estremi di una colpacausalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure insinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente.La corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha valutato le circostanze di fattorisultanti dagli atti e non escluse dal giudice della cognizione, ritenendo sussistenteun profilo di colpa grave eziologicamente collegato all’adozione della misuracautelare.Segnatamente questi gli elementi individuati dal giudice del rinvio: il Villariaveva accettato di assumere la carica di amministratore della società (dal30/10/2014 al 15/12/2016), su richiesta dello zio [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse digiovane età e inesperto; tale circostanza si accompagnava all’assenza di svolgimentodi poteri gestori che erano rimasti in capo allo zio, come dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiaratoin sede di interrogatorio di garanzia (la società era dello zio); la nomina era ritenutastrumento idoneo per la realizzazione dell’interposizione fittizia della società; il Villariaveva mantenuto la carica di amministratore fino ad alcuni mesi dopo l’arresto delRachele, nell’ambito di una vasta operazione contro le infiltrazioni dell’ndranghetanel settore del trasporto merci; infine, vi era stata la distrazione di risorse sociali peril mantenimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ivi comprese quelle corrisposte alla moglieper i viaggi per i colloqui in carcere con il [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha ritenuto la colpa grave nell’aver accettato diassumere la carica di amministratore, pur senza avere esperienza e senzainteressarsi alle vicende aziendali, nella piena consapevolezza che egli, conl’assunzione della carica, schermava i reali titolari della società (per sua stessaammissione) ed anche nell’aver assunto comportamenti attivi di assistenza conrisorse societarie in favore di un soggetto arrestato nell’ambito di inchiesta dindrangheta.Le condotte sopra evidenziate costituivano una non voluta, ma prevedibile,ragione di intervento dell’Autorità giudiziaria che si era sostanziata nell’applicazionedella misura cautelare.

Le condotte erano connotate da colpa grave edeziologicamente rilevanti ai fini del giudizio di apparenza delle condizioni legittimantil'adozione della misura cautelare e del suo mantenimento per il reato di intestazionefittizia aggravata dall’agevolazione mafiosa.Si tratta di una motivazione puntuale e logica e giuridicamente corretta afronte della quale la prospettazione difensiva non si confronta con i principi elaboratiin tale materiale e sul diverso ambito valutativo che deve compiere il giudice dellariparazione rispetto al giudice della cognizione.La giurisprudenza di Questa corte ha elaborato una serie di princìpi vòlti adorientare il giudice della riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenzadi una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative alriconoscimento dell’indennizzo.

E in tale ambito, per quanto qui rileva, ha evidenziatocome occorre tenere distinta l’operazione logica propria del giudice del processopenale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito distabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste sisono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, allaproduzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisioneegli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così inmotivazione Sez.

Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8), da cuil’infondatezza del dedotto vizio della motivazione come dedotto dal ricorrente.Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

Nulla è dovuto per le spese processuali in assenza di svolgimentodi attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudicedella riparazione in sede di rinvio, pronunciandosi a seguito di sentenza diannullamento n. 9626/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato la domanda diriparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione allaprivazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento nel quale,per quanto qui di rilievo, era stato destinatario di una misura cautelare in relazioneal reato di cui all’art. 12 quinquies legge n. 306 del 1992, aggravato dall’art. 7 leggen. 201 del 1991 (ora 416 bis.1 cod.pen.) per il quale era stata condannato in primogrado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e conformula liberatoria.2. Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorsol’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamentodeducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 314 cod. proc. pen. e di motivazione.La corte territoriale avrebbe reso una motivazione che contraddice i principigiurisprudenziali con riferimento alla sussistenza della colpa grave, ovvero qualecondotta che per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza,inosservanza di leggi, genera una situazione tale da costituire una non voluta, maprevedibile, ragione di intervento dell’Autorità giudiziaria che si sostanzi in unaapplicazione di misura cautelare o del suo mantenimento.Il giudice della riparazione avrebbe così ritenuto la ricorrenza della colpa gravenella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica di amministratore e legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta dello zio [OSCURATO:PERSONA],senza tuttavia svolgere i compiti connessi all’assunzione della carica checontinuavano ad essere svolti dal [OSCURATO:PERSONA], elementi che avevano sostanziato lapronuncia assolutoria nel giudizio di merito.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va pertanto rigettato.La corte territoriale ha puntualmente esposto le ragioni per le quali, sullascorta delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento della Corte diCassazione, a cui doveva attenersi quale giudice del rinvio, non sussistono ipresupposti per il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione ricorrendo unasituazione di colpa grave ostativa all’indennizzo.La sentenza di annullamento, dopo avere rammentato che il giudice dellariparazione deve svolgere un’autonoma valutazione vòlta a stabilire non tanto se lacondotta di colui che chiede la riparazione integri gli estremi della fattispecie penalequanto piuttosto se tale condotta abbia avuto efficacia sinergica nell’indurre l’autoritàgiudiziaria, nella fase cautelare, a ritenere sussistente la gravità indiziaria a suocarico, ha ritenuto non legittimo, nel caso concreto, aver escluso la condotta ostativasul mero rilievo che non vi fosse la prova in capo al [OSCURATO:PERSONA] della consapevolezza chela società GETRAL fosse una realtà imprenditoriale riconducibile alla cosca Pesce,trattandosi di argomento funzionale al giudizio di cognizione dell’illecito penale, maestraneo all’oggetto del giudizio sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione .Di conseguenza ha demandato al giudice della riparazione di valutare se nelcomportamento complessivo del [OSCURATO:PERSONA] fossero rinvenibili gli estremi di una colpacausalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure insinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente.La corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha valutato le circostanze di fattorisultanti dagli atti e non escluse dal giudice della cognizione, ritenendo sussistenteun profilo di colpa grave eziologicamente collegato all’adozione della misuracautelare.Segnatamente questi gli elementi individuati dal giudice del rinvio: il Villariaveva accettato di assumere la carica di amministratore della società (dal30/10/2014 al 15/12/2016), su richiesta dello zio [OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse digiovane età e inesperto; tale circostanza si accompagnava all’assenza di svolgimentodi poteri gestori che erano rimasti in capo allo zio, come dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiaratoin sede di interrogatorio di garanzia (la società era dello zio); la nomina era ritenutastrumento idoneo per la realizzazione dell’interposizione fittizia della società; il Villariaveva mantenuto la carica di amministratore fino ad alcuni mesi dopo l’arresto delRachele, nell’ambito di una vasta operazione contro le infiltrazioni dell’ndranghetanel settore del trasporto merci; infine, vi era stata la distrazione di risorse sociali peril mantenimento della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ivi comprese quelle corrisposte alla moglieper i viaggi per i colloqui in carcere con il [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha ritenuto la colpa grave nell’aver accettato diassumere la carica di amministratore, pur senza avere esperienza e senzainteressarsi alle vicende aziendali, nella piena consapevolezza che egli, conl’assunzione della carica, schermava i reali titolari della società (per sua stessaammissione) ed anche nell’aver assunto comportamenti attivi di assistenza conrisorse societarie in favore di un soggetto arrestato nell’ambito di inchiesta dindrangheta.Le condotte sopra evidenziate costituivano una non voluta, ma prevedibile,ragione di intervento dell’Autorità giudiziaria che si era sostanziata nell’applicazionedella misura cautelare. Le condotte erano connotate da colpa grave edeziologicamente rilevanti ai fini del giudizio di apparenza delle condizioni legittimantil'adozione della misura cautelare e del suo mantenimento per il reato di intestazionefittizia aggravata dall’agevolazione mafiosa.Si tratta di una motivazione puntuale e logica e giuridicamente corretta afronte della quale la prospettazione difensiva non si confronta con i principi elaboratiin tale materiale e sul diverso ambito valutativo che deve compiere il giudice dellariparazione rispetto al giudice della cognizione.La giurisprudenza di Questa corte ha elaborato una serie di princìpi vòlti adorientare il giudice della riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenzadi una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative alriconoscimento dell’indennizzo. E in tale ambito, per quanto qui rileva, ha evidenziatocome occorre tenere distinta l’operazione logica propria del giudice del processopenale da quella cui è chiamato il giudice della riparazione il quale ha il compito distabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste sisono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, allaproduzione dell'evento "detenzione", ed in relazione a tale aspetto della decisioneegli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così inmotivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8), da cuil’infondatezza del dedotto vizio della motivazione come dedotto dal ricorrente.Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. Nulla è dovuto per le spese processuali in assenza di svolgimentodi attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuela [OSCURATO:PERSONA]
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