CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 36451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza emessa in data 3 ottobre 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima sezione penale, in data 14 luglio 2022 con sentenza n. 32950/2022 — confermava il provvedimento del G.i.p. capitolino che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], detto "Diabolik", aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre che in relazione ai connessi reati in materia di armi, fatti commessi il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti in Roma. 2. La Corte di cassazione, in sede di annullamento, rilevava come il Tribunale del riesame avesse ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato dell'omicidio grazie alle videoregistrazioni private relative al momento dell'omicidio, alla consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero avente ad oggetto la comparazione antropometrica tra le immagini predette ritraenti il killer al momento del fatto e quelle di [OSCURATO:PERSONA] successive ai fatti; alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA], ex compagna di [OSCURATO:PERSONA], e alle conversazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza del Tribunale del riesame, condividendo la ricostruzione operata dal G.i.p., ricostruiva il delitto come segue: il killer [OSCURATO:PERSONA] -- che indossava una tenuta da runner, una fascia bianca all'altezza del polpaccio destro, una bandana in testa e un paio di occhiali da sole — attinse con un colpo di pistola Piscitelli, che si trovava seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti insieme al proprio autista [OSCURATO:PERSONA]. Il killer si allontanò poi con un complice, che lo attendeva a bordo di un ciclomotore. L'omicidio sarebbe stato realizzato per il conflitto fra due gruppi criminali, quello 'degli albanesi' ricollegabile alla vittima Piscitelli, l'altro riconducibile ai fratelli Leandro ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di cassazione annullava con rinvio la prima ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ritenendo fondati il primo e, parzialmente, il terzo motivo di ricorso, in relazione ai seguenti profili. 2.1 In relazione al primo motivo, la Corte di legittimità rilevava come le doglianze difensive prospettassero la violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. — con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni erga omnes rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2021 dinanzi al Pubblico ministero -- allorchè la stessa avesse fornito dichiarazioni auto-indizianti circa una propria eventuale responsabilità per il reato di detenzione di una pistola cal. 7,65, senza che l'escussione fosse sospesa e fossero dati gli avvisi di cui all'art. 63 cod. proc. pen. Rilevava la Corte di legittimità come il Tribunale del riesame non avesse chiarito quale fosse lo status processuale di [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui rese le dichiarazioni del 13 dicembre 2021, in particolare, osservava la Corte rescindente, «con riferimento alla sussistenza di eventuali procedimenti penali a suo carico, pendenti o definiti, circa reati in materia dii armi. La questione è pregiudiziale all'analisi della doglianza difensiva circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], poiché se quest'ultima fosse stata già raggiunta da sentenza passata in giudicato per l'ipotesi di detenzione della citata pistola cal. 7,65, non sarebbe stato necessario procedere alla interruzione della escussione del 13 dicembre 2021 per rendere i citati avvisi (...) La questione circa la sussistenza di procedimenti penali pendenti o definitivi in relazione alla persona di [OSCURATO:PERSONA] risulta pregiudiziale anche , alla qualificazione della stessa come testimone estraneo al procedimento ora in esame o come persona indagata o imputata in procedimento connesso o collegato. Infatti, la individuazione della qualifica rivestita da [OSCURATO:PERSONA] risulta rilevante ai fini della valutazione del rispetto di tutte le garanzie difensive previste dall'ordinamento circa la persona indagata o imputata in procedimento connesso o collegato — tra cui l'adempimento inerente agli avvisi di cui ,all'art. 64 cod. proc. pen. — applicabile anche nel corso della fase delle indagini preliminari in base ai rinvii operati dagli artt. 362 e 363 cod. proc. pen., rispettivamente, agli artt. 197- bis e 210 cod. proc. pen.». 2.2 Del terzo motivo fondate venivano ritenute le doglianze relative ai seguenti profili, sui quali per la Corte di legittimità il Tribunale del riesame anche non aveva offerto una adeguata motivazione in ordine alle critiche difensive relative a: a) l'affidabilità dei risultati degli esami antropometrici quanto ai plurimi elementi critici segnalati dalla difesa: mancata indicazione della tipologia di sensori, individuazione immotivata della misura dei pixel dei video in un micrometro, la diversità del frame rate dei citati video, le incongruenze nella misurazione degli arti inferiori e superiori del killer e del ricorrente, l'assenza di capacità individualizzante della regolarità dell'andatura del passo; b) la costanza delle dichiarazioni rese il 13 dicembre 2021 da [OSCURATO:PERSONA], che accusava [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una confidenza dallo stesso ottenuta, e la coerenza delle stesse con quanto emerso nel corso di una conversazione intercettata del 23 novembre 2021, allorché la stessa [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere solo 'dedotto' il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]; c) il diverso movente emergente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — una questione personale fra [OSCURATO:PERSONA] e Piscitelli — rispetto a quello emerso dalle conversazioni intercettate relativamente a [OSCURATO:PERSONA], che rappresentavano il conflitto esistente fra i menzionati gruppi. A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale del riesame, con l'ordinanza ora impugnata, confermava il provvedimento cautelare genetico. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due articolati motivi, nonché di motivi aggiunti, tutti enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 63, 64, 197-bis cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso delle escussioni del 13 dicembre 2021 e del 18 febbraio 2022 avrebbe fatto emergere indizi di reità a proprio carico in ordine a delitti di rapina e in materia di armi mai contestati e accertati. Inoltre, con il motivo aggiunto, la difesa del ricorrente lamenta la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato ed eluso i principi di diritto fissati dalla Corte rescindente, travisando il senso delle sentenze di merito che avevano condannato [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione e il porto di due armi, nonché per la rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le sentenze in realtà accertarono la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la rapina e per la detenzione e il porto solo di una arma, Beretta cal. 9 per 21, sottratta a Mangiucca e utilizzata per la rapina medesima, mentre per la seconda arma i Giudici della sentenza passata in giudicato assolvevano [OSCURATO:PERSONA] perché non vi era prova che fosse una pistola vera e non una replica inoffensiva. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che il giudicato copra l'intero fatto storico e, quindi, anche la detenzione e il porto dell'arma che [OSCURATO:PERSONA] non utilizzò nel corso della rapina, anche perché la donna oltre ad aver confessato di aver avuto con sé la cal. 7,65 e di averla però tenuta nascosta durante la rapina, riferiva anche di averla detenuta successivamente, per cui comunque non vi sarebbe un effetto estensivo del giudicato assolutorio. Pertanto, non corretta sarebbe la conclusione del Tribunale del riesame che ha ritenuto definita con sentenza irrevocabile la posizione della dichiarante rispetto al contenuto della deposizione, ritenendo pertanto in modo erroneo che la stessa escussione non andava interrotta ex art. 63 cod. proc. pen., né avrebbe implicato la necessità <Ai avvisi conseguenti. Come anche errata, secondo il ricorrente, è l'esclusione della connessione fra la confessata detenzione della pistola cal. 7,65 da parte della [OSCURATO:PERSONA] e l'omicidio Piscitelli, in quanto sia la cal. 7,65 che la Beretta cal. 9 per 21 erano detenute dalla donna e furono prese da [OSCURATO:PERSONA], con unica azione, utilizzando — secondo la prospettazione accusatoria — la seconda arma per l'omicidio, rientrando poi la donna in possesso della stessa e, dunque, consumando altro delitto. Ciò a differenza di quanto affermato dal Tribunale del riesame, secondo il quale la donna mai aveva perso la signoria di fatto sull'arma cal. 9 per 21, cosicchè la condotta sarebbe stata "coperta" da giudicato e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto solo essere escussa ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. con l'assistenza del difensore, in assenza del quale non si integrerebbe alcuna nullità, perché non prevista, come richiesto dalla natura tassativa di tale sanzione. [OSCURATO:PERSONA], osserva il ricorrente, oltre ad aver reso dichiarazioni auto-indizianti, quale indagata in procedimento connesso doveva essere assistita da un difensore e avvisata ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. a pena di inutilizzabilità, per il rinvio dell'art. 197-bis all'art. 64 cod. proc. pen.: in \R, 4 sostanza la dichiarante, non avvisata durante le indagini, mai potrebbe assumere, per l'assenza dell'avviso, la veste di testimone assistito. Inoltre, il ricorrente evidenzia quale sopravvenuta causa di inutilizzabilità la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2022 si autoaccusava di un ulteriore delitto di rapina, in relazione al quale l'atto dichiarativo doveva essere interrotto ex art.63 cod. proc. pen., tanto più che in occasione della successiva escussione del 10 maggio 2022 alla [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto un fascicolo fotografico: a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, l'assenza di connessione o collegamento con i fatti per cui si procede non esclude comunque l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni. Con i motivi aggiunti la ricorrente lamenta la violazione del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] si autcaccusò per la prima volta delle detenzione dell'arma 7,65 successivamente alla consumazione della rapina del 11 aprile 2019 e che, pertanto, si verterebbe in una condotta ulteriore rispetto a quella coperta da giudicato, che per altro non riguarda, come emerge dalla sentenza, alcuna altra arma se non la cal. 9 per 21. Il Tribunale del riesame non avrebbe tratto, errando, l'inutilizzabilità erga omnes della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'omessa sospensione del verbale e dell'assicurazione delle garanzie previste. 5. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost.Manifestamente apparente risulterebbe la motivazione del Tribunale del riesame in ordine all'analisi dei rilievi dei consulenti della difesa, ripresi dalla Corte rescindente e su indicati, in ordine agli accertamenti antropometrici effettuati, essendosi limitata l'ordinanza impugnata a fare proprie le conclusioni del consulente del pubblico ministero. Il ricorrente analizza ognuno dei profili di criticità che, secondo la sentenza rescindente, avrebbero richiesto una più approfondita verifica, che continuerebbe a risultare del tutto assente perché non adeguatamente operata da parte del Tribunale del riesame. Con i motivi aggiunti il ricorrente evidenzia, inoltre, come da una prima relazione del consulente del pubblico ministero emergessero già criticità tanto che l'esperto annotava: da «una prima osservazione qualitativa (e quindi priva di informazioni metriche oggettive) i due soggetti non sembrano così simili, anche se le valutazioni possono comunque essere condizionate dal diverso abbigliamento», riferendosi alla comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza riproducenti il killer e quelle relative a [OSCURATO:PERSONA].Come anche, nell'ordinanza impugnata, permarrebbe il deficit motivazionale quanto alla coerenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2021 con le conversazioni intercettate, in ordine alla conoscenza diretta da parte della dichiarante del ruolo di killer di [OSCURATO:PERSONA] ovvero alla natura deduttiva dell'accusa: il Tribunale per un verso avrebbe sopravvalutato, per attribuire credibilità alla conoscenza diretta, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a riferire dell'uso da parte del killer della pistola Beretta cal. 9 per 21, mentre i media facevano riferimento alla pistola 7,65, tralasciando le censure difensive già rivolte sul punto quanto a fonti giornalistiche che già fornivano la notizia di un bossolo calibro 9 ritrovato sul luogo del delitto; e, per altro, avrebbe omesso di valutare l'animosità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], suo ex compagno, stato d'animo anche evidenziato dalla polizia giudiziaria; infine, l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con le ulteriori dichiarazioni rese il 18 febbraio 2022 al Pubblico ministero, allorchè la [OSCURATO:PERSONA] rese una diversa dichiarazione. Anche sul movente il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione contraddittoria, avendo ritenuto la dichiarainte depositaria delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla programmazione dell'omicidio, ma non anche per la causale dello stesso, che la donna indicava in «motivo personali» e il Tribunale attribuisce, dando maggior rilievo alle conversazioni intercettate, al conflitto fra bande. Ne conseguirebbe anche la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis 1, comma 1, cod. pen., per l'ordinanza impugnata da trarsi dal conflitto fra opposte fazioni, aggravante per altro esclusa anche dalla sentenza di merito per altro delitto, di tentata estorsione, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] che, pur non coinvolgendo C:alderon, comunque negava la sussistenza di un contesto o un metodo mafioso nel gruppo indicato come di riferimento dell'attuale indagato. Altro profilo di censura attiene alla consulenza balistica, depositata dalla difesa nel giudizio rescissorio, dalla quale emergerebbe che la comparazione fra la cartuccia rinvenuta sul luogo della rapina in danno di Mangiacca, esplosa dalla pistola beretta 9 per 21, e quella esplosa per l'omicidio del Piscitelli, sia di totale "esclusione/negatività", quindi di assoluta incompatibilità, nella scala di valutazione indicata con il livello "E", piuttosto che riconducibile — come ritenuto invece dalla [OSCURATO:PERSONA] incaricata dal Pubblico ministero — al livello di "inconcludenza" livello "C", in quanto le cartucce sarebbero risultate invece compatibili. Anche sulla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e sul suo stato di salute mentale il Tribunale, di fronte alla consulenza medica depositata dalla difesa, si sarebbe limitato a ribadire quanto già valutato con l'ordinanza impugnata, per altro rilevando erroneamente come la consulenza di parte non sia stata solo fondata su dati documentali e non anche su test clinici. 6. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta della difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comrna 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 7. In sede di discussione le parti concludevano come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo di ricorso va premesso che, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale del riesame ha provveduto alla ricognizione della qualità processuale della dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della censura proposta in ordine alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. va richiamato quale sia stato il «mandato» della Corte di cassazione al Giudice di rinvio, a fronte della sopravvenuta confessione della detenzione della pistola 7.65 da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rescindente ha chiesto al giudice del rinvio di verificare il regime di utilizzabilità o meno delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], dovendosi accertare, per un verso, la identità del reato, per altro verso la sussistenza di ragioni di connessione fra il reato per cui si procede e quello del quale era eventualmente indagata/imputata [OSCURATO:PERSONA], come anche se sussistesse o meno la necessità di escutere la dichiarani:e con le garanzie evidenziate dalla difesa del ricorrente e «se, nell'ipotesi di eventuale violazione di tali disposizioni, possa ravvisarsi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di costei »(cfr. fol. 12. par. 2.2 della sentenza di rinvio). La Corte rescindente, quindi, chiede, non avendo contezza degli atti, quale sia «la posizione di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui rese le dichiarazioni del 13 dicembre 2021, con riferimento alla sussistenza di eventuali procedimenti penali a suo carico, pendenti o definiti, circa reati in materia di armi». L'affermazione della Corte di cassazione — per cui la definizione dello status della dichiarante «è pregiudiziale all'analisi della doglianza difensiva circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], poiché se quest'ultima fosse stata già raggiunta da sentenza passata in giudicato per l'ipotesi di detenzione della citata pistola cal. 7,65, non sarebbe stato necessario procedere alla interruzione della escussione del 13 dicembre 2021 per rendere i citati avvisi. Nulla è stato precisato dal Tribunale sul punto» — non vuol dire, come ritiene invece la difesa, che accertata l'insussistenza di una sentenza passata in giudicato per la cal. 7,65, debbano necessariamente ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì solo il contrario, vale a dire che, in caso di accertamento positivo in ordine a una sentenza che avesse giudicato tale condotta, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore verifica. A ben vedere la Corte di legittimità non ha contezza della cronologia delle indagini nei confronti dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA], e per quesl:o fornisce al giudice del rinvio uno 'strumentario' di orientamenti giurisprudenziali da applicare a quello che sarà accertato essere il caso concreto. Da qui l'annullamento con rinvio, lasciando al Giudice della fase rescissoria il compito della verifica della sussistenza di cause di inutilizzabilità conseguenti a eventuali violazioni quanto agli avvisi e alle modalità di escussione. Emerge dunque un ampio spettro di questioni, un 'programma' di verifiche necessario per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione di legge, rispetto al quale però la Corte di legittimità non si pronuncia anticipatamente, se non nei termini evidenziati, con affermazioni di carattere generale e richiami giurisprudenziali che forniscono una 'guida' al giudice di merito, che può farne, come ha fatto, applicazione a seguito dell'accertamento in fati:o affidatogli. Per quanto si leggerà a seguire, quindi, alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. è intervenuta, nemmeno con riferimento al vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo, in ordine al quale va richiamato quale sia il 'regolamento di confini' fra pronuncia di legittimità e giudizio di rinvio: a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). Né tantomeno, come con i motivi aggiunti ancora denuncia la difesa, la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. scaturisce dalla estensione dell'indagine da parte del Tribunale in merito alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alla pistola Beretta cal. 9 per 21: difatti il mandato della Corte rescindente era ampio, per quanto evidenziato, e teso a richiedere al Tribunale ogni accertamento utile a chiarire la qualità processuale della dichiarante. 3. Tornando al primo motivo di ricorso, l'ordinanza del Tribunale del riesame e gli atti attentamente allegati al ricorso evidenziano come [OSCURATO:PERSONA] si sia autoaccusata della detenzione e del porto illegale di una pistola cal. 7,65, mai emersa durante le indagini, che la donna aveva indosso nel corso della rapina in danno del gioielliere Mangiucca. Diversamente l'acquisizione, e quindi la detenzione e il porto, della pistola Beretta cal. 9 per 21, ritenuta l'arma utilizzata per l'omicidio di Piscitelli, emergevano invece già dalla sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per la rapina. Il Tribunale del riesame riteneva, che la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2020, passata in giudicato in data 13 aprile 2021 per la rapina al Mangiucca, avesse riguardato sia la pistola Beretta cal. 9 per 21 che la pistola cal. 7,65, riconducendo le condotte relative a entrambe le armi nel fatto storico contestato e ritenendo il tutto 'coperto' dal giudicato. 3.1 E bene, quanto alla pistola cal. 7,65, a buona ragione la difesa rappresenta con il ricorso come la detenzione dell'arma non fosse stata in alcun modo oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento per rapina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con la sentenza menzionata, né si faccia riferimento nella motivazione alla detenzione dell'arma: l'esistenza di tale arma in occasione della rapina è fatto storico nuovo e ulteriore rispetto alla contestazione oggetto del giudicato. Pertanto, fondata la censura difensiva sul punto, in quanto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusò di un reato per il quale non vi era stata alcuna sentenza di condanna irrevocabile, la tesi del ricorrente non lo è altrettanto in ordine al seguito della motivazione impugnata: difatti il Tribunale del riesame ha comunque, seppur in via subordinata, verificato quale sia stato il grado di 'interferenza' fra il delitto di detenzione e porto dell'arma cal. 7,65 e il delitto di omicidio. A riguardo ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica né in violazione di legge, che le dichiarazioni confessorie della [OSCURATO:PERSONA] sulla detenzione dell'arma cal. 7,65 non abbiano alcuna rilevanza per il presente procedimento di omicidio, in quanto l'arma non fu utilizzata per il delitto che cagionò la morte di Piscitelli, a differenza del primo sospetto da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA]. .Si tratta di una motivazione che declina proprio i principi richiamati dalla Corte rescindente, allorché la stessa indica la duplice condizione richiesta per l'inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen.: che il dichiarante sia raggiunto da chiari indizi di reità, che i suddetti indizi attengano al medesimo reato o a un reato connesso (ex. art. 12 comma primo lett. a) e c) cod. proc. pen.) oppure a un reato collegato (ex art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.) con quello attribuito nelle dichiarazioni a un terzo, in quanto solo in tali casi al soggetto dichiarante è riconosciuto il diritto a non rendere tali dichiarazioni auto e etero-indizianti, sussistendo l'incompatibilità a ricoprire l'ufficio di testimone (cfr. Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Minutolo, Rv. 270363 - 01; 5.:;ez. 1, n. 9540 del 21/12/2005, dep. 2006, Maganuco, Rv. 233532 - 01). D'altro canto, osserva questa Corte, nell'ipotesi di inosservanza delle regole contenute negli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dall'indagato nei confronti di persone sottoposte ad indagini anche per altre ipotesi di reato, di cui il dichiarante sia persona offesa (quindi anche con un grado di connessione potenziale maggiore), sono utilizzabili nel caso di assenza di qualunque interferenza tra le fattispecie di reato, poiché in siffatta ipotesi il dichiarante assume la veste di "testimone comune" anche all'interno di un procedimento nel quale è sottoposto ad indagine (Sez. 5, n. 575 del 29/11/2018, dep. 2019, P. Rv. 274393 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da una donna, indagata per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai diversi reati di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen. rispetto ai quali era persona offesa). Né fondata è la tesi difensiva, che rappresenta come le due pistole siano state insieme sottratte alla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], cosicchè si tratterebbe di unico atto. Se non è al procedimento che occorre guardarsi, bensì al reato, come osserva Sez. 5, P., cit., non essendo il titolo cautelare restrittivo relativo alla detenzione e al porto illegale della pistola cal. 7,65, bensì al delitto di omicidio e a quello di detenzione e porto della pistola Beretta cal. 9 per 21, non sussiste né concorso di persone nel medesimo reato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla detenzione della prima arma e all'omicidio, né l'un reato è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] per occultare o eseguire l'omicidio, né vi è alciun collegamento probatorio, come correttamente in diritto rileva l'ordinanza impugnata. Né l'interferenza nasce dalla appropriazione delle due pistole contestualmente operata da parte di [OSCURATO:PERSONA] in danno della [OSCURATO:PERSONA], in quanto solo una sarebbe poi stata utilizzata, nella prospettiva d'accusa, per l'omicidio, e non l'altra. In modo puntuale, a tal proposito, il Tribunale richiama il principio per cui il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (nel caso di specie la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA])(Sez. 2, n. 18241 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Arzu, Rv.283405 - 02; Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Prctoduari, Rv. 252006 - 01). Non ricorre, quindi, nei diversi procedimenti l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova, ovvero non è ravvisabille la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319 - 01; mass. conf. N. 16988 del 2009 Rv. 243255 - 01, N. 37321 del 2008 Rv. 241636 - 01, N. 31170 del 2009 Rv. 244491 - 01, N. 24570 del 2015 Rv. 264397 - 01). Per le stesse ragioni, quanto all'assenza del collegamento probatorio, non è fondato il richiamo da parte della difesa dell'interferenza fra l'omicidio e l'ulteriore reato di rapina, che [OSCURATO:PERSONA] pure confessò. Pertanto sul punto la motivazione, resa in via subordinata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, è corretta in diritto e non manifestamente illogica. 3.2 I! Tribunale del riesame, inoltre, correttamente dato l'ampio «mandato» estende l'indagine anche alla pistola Beretta cal. 9 per 21, arma utilizzata dal killer, e, come anticipato, ha con non manifestamente illogica motivazione ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stata già giudicata in ordine alla detenzione dell'arma predetta, sottratta al gioielliere che la estraeva nel corso della rapina, e impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per minacciare la commessa Bellucci (sentenza del del Tribunale di Roma, 27 febbraio 2020, foll. 2-4). La valutazione del Tribunale risulta corretta e si fonda sulla lettura congiunta dell'imputazione - ove si faceva riferimento all'uso delle armi per la commissione della rapina, quindi aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., aggravante ritenuta sussistente — e della motivazione — ove si esplicita che la pistola Beretta sottratta a Mangiucca fu subito utilizzata per «tenere sotto tiro» la commessa. A riguardo l'ordinanza impugnata rileva correttamente come la qualità della [OSCURATO:PERSONA], proprio per la 'copertura' del giudicato e per la sussistenza di un collegamento probatorio fra la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] e l'omicidio commesso con la medesima pistola, che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a confidare alla dichiarante, sia quella di testimone assistito ex art. 197-bis, comma 1, cod. proc pen., che recita: «L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444». Tale qualità esclude la necessità degli avvisi ex art. 64, comma 3, lett. c), prevista nel solo e diverso caso in cui l'imputato/testimone non sia stato raggiunto da sentenza passata in giudicato, come previsto dall'art. 197-bis, comma 2, cod.proc. pen., cosicché sono anche escluse le sanzioni previste dall'art. 64, comma 3-bis cod. proc. pen. E' invece richiesta l'assistenza del difensore dall'art. 197-bis, comma 2, che nel caso di specie è mancata. Il Tribunale del riesame, a tal riguardo, richiama correttamente Sez. 6, n. 9760 del 26/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278713 - 01, che ritiene configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto sui medesimi fatti, comunque, tenuto a rispondere secondo verità (in motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384, comma 2, cod. pen.). In motivazione chiarisce — in modo condiviso da questa Corte — Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], che «[l]a posizione del «testimone assistito», prevista dal comma 2, dell'art. 197-bis cod. proc. pen. non diverge da quella di cui al comma 1, sussistendo per entrambi lo stesso obbligo che impone di testimoniare nei limiti fissati dal comma 4, senza che tale limite faccia venir meno il dovere di rispondere quando invece si verta al di fuori di tali situazioni, che potrebbero, se del caso, compromettere la posizione del propalante». In sostanza, tanto che si verta, come nel caso in esarne,' .ht testimone già giudicato con sentenza irrevocabile per reato connesso o collegato e quindi non necessitante di avvisi (art. 197-bis, comma 1), che a, dichiarante non ancora giudicato ma avvisato (comma 2), l'assenza del difensore non costituisce causa di invalidità della dichiarazione, poiché le modalità di svolgimento del relativo mezzo di prova, disciplinate dall'art. 197-bis cod. proc. pen. non ammettono un'interpretazione estensiva delle figure di nullità o inutilizzabilità per il principio di tassatività, di cui all'art. 177 cod. proc. pen., difettando una esplicita previsione sanzionatoria di legge. D'altronde, osserva Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA] in modo condivi so da questa Corte, «il testimone imputato non assistito dalla difesa tecnica trova la sua specifica tutela nell'art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen. in relazione ad ipotesi di possibile auto ed etero incriminazione. In tal modo venuta, meno la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese contro il testimone, egli resta vincolato all'obbligo di dire la verità per tutto quel che non lo coinvolge» (cfr. nello stesso senso, Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Meraviglia, Rv. 252047 - 01, per la quale il testimone esaminato in ordine a reati per i quali abbia già riportato condanna va sentito ai sensi dell'art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen., ma senza ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; ne consegue che l'eventuale difetto di assistenza difensiva non produce l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma costituisce unicamente un vizio della procedura acquisitiva che va immediatamente eccepito). Tali principi sono anche in linea con l'orientamento per cui, con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni "erga alios" rese da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197-bis, comma quinto, cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese (Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007, dep. 2008, Ferraro, Rv. 238720 - 01; Sez. 2, n. 39644 del 09/07/2004, Ambrosio, Rv. 230364 - 01 - in motivazione viene evidenziato come l'assistenza del difensore tende a tutelare l'imputato o l'indagato, il quale renda dichiarazioni, erga alios dal rischio che arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato connesso o collegato e comunque a deporre contro se stesso; che l'inutilizzabilità d una prova ai sensi dell'art. 191, comma 1 c.p.p. consegue soltanto nei casi in cui quella prova sia stata assunta "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", e non nei casi in cui l'assunzione della prova, pur consentita, sia stata assunta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, pertanto, in questi ultimi casi, può trovare applicazione soltanto il diverso istituto delle nullità — Sez. III, 30 aprile 1999, dep. 16 giugno 1999, n. 7747; che le dichiarazioni rese da chi viene sentito come indagato o imputato in violazione delle garanzie difensive non sono inutilizzabili nei confronti dei terzi, rientrando nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste — Sez. I, 5 maggio 1997, dep. 8 settembre 1998, n. 23164 — e pertanto, nei casi di irregolarità di assunzione delle dichiarazioni di colui che viene sentito come indagato o imputato - omesso avviso al difensore o simili - esulano dalla disciplina dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto rientranti nella sfera delle nullità, riguardanti solo la persona nell'interesse della quale le formalità sono previste — Sez.un.9 ottobre 1996, dep. 13 febbraio 1997, n. 1282; che tale regula iuris applicata prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte ex lege n.63 del 2001, trova anche in base alla vigente disciplina conferma, in quanto l'indagato di reato connesso o del medesimo reato, nel caso in cui renda dichiarazioni erga alios, deve essere interrogato in ogni caso, a norma dell'art. 210, comma 3, e 197-bis cod. proc. pen., con l'assistenza del difensore il quale ha "diritto di assistere" all'interrogatorio, la cui assenza non determina inutilizzabilità, in quanto idoneità probatoria soggeda alla regola della tassatività che può operare solo nei casi espressamente previsti). 3.3 La condotta afferente alla pistola Beretta, quindi, a buona ragione viene ritenuta dal Tribunale 'coperta' da giudicato quanto alla dichiarante [OSCURATO:PERSONA].Né inficiano tale conclusione le censure mosse dalla difesa in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perso la disponibilità della pistola cal. 9 per 21, dunque la detenzione si sarebbe interrotta, cosicchè vi sarebbero più delitti successivi riguardanti la stessa arma per difetto di continuità: l'arma, infatti, fu presa dalla Bennato durante la rapina e custodita, poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA], poi dallo stesso restituita alla donna, poi sottratta dal [OSCURATO:PERSONA], che con la stessa avrebbe consumato l'omicidio, costituendo tali interruzioni nella disponibilità la causa di nuovi delitti di detenzione dell'arma, successivi e non 'coperti' dal richiamato giudicato. Il Tribunale del riesame rende a riguardo una motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, ritenendo, con una ricostruzione in fatto non contestabile in sede di legittimità, che la [OSCURATO:PERSONA] mai abbia perso la disponibilità dell'arma, anche quando la stessa era custodita dal Bennato, tanto che gli regalò un bracciale in cambio del favore della custodia (fol. 9 dell'ordinanza impugnata), a riprova dell'interesse alla custodia da parte della donna. D'altro canto, se è vero, come osserva il ricorrente, che la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo implica una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura richiede un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente (Sez. 1, n. 42886 del 20/12/2017, dep. 2018, Gasparro, Rv. 274380 - 01), è anche vero che tale disponibilità possa essere mantenuta anche in modo mediato, con l'affidamento dell'arma a un custode, tenendo presente che la disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione, sicché il concorso nella detenzione o nel porto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (così Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Minchella, Rv. 274806 - 01, che in motivazione richiama Sez. 1, n. 8389 del 07/07/1992, Rv. 191456). A riguardo l'ordinanza impugnata rende conto ampiamente della permanente 'signoria di fatto' sull'arma da parte della [OSCURATO:PERSONA], anche nel periodo di custodia da parte di Bennato (foll. 8 e 9). Dunque, la condotta di detenzione dell'arma risulta unica e continuativa e la stessa si dipana dalla data della rapina (11 aprile 2019) alla data immediatamente precedente l'omicidio del Piscitelli (7 agosto 2019), condotta totalmente 'coperta' dal giudicato in quanto la sentenza di condanna fu emessa dal G.u.p. il 27 febbraio 2020 e divenne irrevocabile il 13 aprile 2021.A ben vedere si tratta di una valutazione corretta, in quanto l'unicità della condotta di detenzione determina l'unicità del delitto coperto da giudicato con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni auto-accusatorie della [OSCURATO:PERSONA] contra se. Sul punto va anche richiamata la nozione di "bis in idem" processuale, che ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo possibile giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021, Leto, dep. 2022, Rv. 282529 - 01; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774 - 01). In sostanza, la contestazione della rapina commessa con la pistola Beretta 9 per 21, alla quale è seguita la condanna della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato, esclude la possibilità di un nuovo giudizio in relazione alla detenzione e al porto della medesima arma per il periodo oggetto del 'giudicato'. Da ciò consegue che in relazione alla detenzione e al porto dell'arma utilizzata per l'omicidio, secondo la ricostruzione fatta propria dal Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA] sia stata già giudicata, in ragione del principio, richiamato dal Tribunale del riesame, che il delitto di detenzione illegale di armi è un reato unico che assorbe tutti gli episodi detentivi verificatisi durante la sua permanenza, la quale viene interrotta dalla cessazione della disponibilità dell'arma, ovvero dalla denuncia della stessa presso gli organi competenti (Sez. 1, n. 46422 del 03/12/2021, Campanella, Rv. 282317 - 01; Mass. conf. N. 4701 del 2011 Rv. 249559 - 01). Quanto poi alla ritenuta possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] sia tornata ad avere la detenzione della pistola dopo l'omicidio, si tratta di una ipotesi esclusa di fatto dal Tribunale del riesame, sulla scorta delle conversazioni intercettate riportate nell'ordinanza dal fol. 17 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vertono anche sulla contestazione della donna all'uomo dell'aver usato l'arma a :sua insaputa, con il conseguente personale coinvolgimento nell'omicidio essendo la pistola alla stessa riconducibile a seguito della rapina. L'ordinanza impugnata rende conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] tranquillizza la donna in ordine alla cal. 9 per 21, riferendole di non doversi più preoccupare a riguardo (n. 5, fol. 20). D'altro canto, l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizo avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico degli stessi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 — 01; mass. conf. N. 4060 del 2008 Rv. 239195 - 01, N. 51732 del 2013 Rv. 258.109 - 01). Il Tribunale del riesame ha inteso, seppur implicitamente ma in modo non manifestamente illogico a fronte della ricostruzione operata, non sussistere indizi precisi di reità a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla nuova detenzione dell'arma dopo l'omicidio, per altro comunque per un arco temporale significativo coperta dal giudicato. Pertanto non fondato è, complessivamente, il primo motivo di ricorso. 4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è sostanzialmente versato in fatto, richiede una 'rilettura' delle emergenze indiziarie operata dal Tribunale del riesame non consentita in sede di legittimità laddove non rifluisca in manifesta infondatezza o contraddittorietà, tanto più in sede cautelare, trattandosi di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prDspettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). D'altro canto, Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, hanno sancito che in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Giudice di legittimità ha il compito di verificare, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianl:i, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 4.1 In ordine al primo profilo di censura mosso con il secondo motivo di ricorso, rileva questa Corte come la valutazione operata dal Tribunale del riesame, quanto alle osservazioni dei consulenti della difesa e alle repliche del consulente del Pubblico ministero, in ordine all'accertamento antropometrico, non sia viziata da approssimazione, apparenza, illogicità: l'ordinanza impugnai:a rende conto delle ragioni di attendibilità della consulenza e della integrazione del consulente Lingua, incaricato dalla pubblica accusa. Tali argomentazioni, che si leggono al fol. 15 della ordinanza impugnata, chiariscono in modo non manifestamente illogico il deficit delle osservazioni degli esperti della difesa, di tal chè deve richiamarsi il principio per cui, in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità tecnico-scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, bensì solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, il che risulta nel caso in esame. La Corte di cassazione, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato, come è nel caso in esame (Sez.1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722 - 01). Per altro, neanche le censure, operate poi dalla difesa con i motivi aggiunti, inficiano la logicità dell'accertamento: le difficoltà espresse dal consulente del pubblico ministero nella prima relazione, ora conosciuta e tempestivamente allegata dalla difesa, in ordine alla individuabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale killer, in vero non rendono manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione ora impugnata: quelle valutazioni dell'esperto intervenivano nella fase iniziale dell'accertamento, tanto da essere intitolate «prime valutazioni». In sostanza non è manifestamente illogico che a una prima valutazione sommaria, ictu ocu/i, ne seguano altre più approfondite e corredate di motivazioni coerenti e logiche, con esito diverso da quello ipotizzato. D'altro canto, la censura relativa alla consulenza antropometrica non si confronta con una parte della motivazione impugnata: l'esito dell'accertamento tecnico veniva a essere integrato sia con la circostanza che il killer indossava una fascia sul polpaccio destro e una bandana, che risultavano ricoprire parti del corpo caratterizzanti il [OSCURATO:PERSONA], in quanto recanti tatuaggi proprio e solo sul polpaccio, oltre che una evidente stempiatura; né si confronta, il ricorso, con l'individuazione degli indumenti, operata in maniera dettagliata dalla [OSCURATO:PERSONA], che in modo specifico riconosce un capo di abbigliamento dia lei regalato al [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue, pertanto, per un verso la manifesta infondatezza della censura e per altro la sua genericità per aspecificità, risultando il confronto con le argomentazioni dell'ordinanza solo parziale. 4.2 Quanto alle censure relative alla ritenuta, dalla ordinanza impugnata, coerenza delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] agli organi inquirenti, rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate, va in primo luogo evidenziato che a differenza di quanto rileva la difesa, il Tribunale si è confrontato anche con le dichiarazioni rese il 18 febbraio 2022 (fol. 24 della ordinanza). \\ 17 L'analisi complessivamente svolta dal Tribunale risulta approfondita, immune da manifeste illogicità, quanto alla comparazione fra le dichiarazioni rese e il contenuto delle conversazioni intercettate, come anche fra le stesse conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] per un verso e con Cricelli per altro. La doglianza è versata in fatto, sollecita una censura all'interpretazione operata dal Tribunale che esclude il contrasto fra le fonti di prova: in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, non solo l'interpretazione ma anche la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - fattispecie in cui la S.C. ha rigettato la contestazione relativa alla ritenuta attendibilità del contenuto delle captazioni, osservando che l'evidente impiego di particolari attenzioni e cautele nel parlare escludeva, logicamente, l'ipotesi difensiva di affermazioni rese volutamente false dai conversanti in quanto consapevoli di essere intercettati). Né manifestamente illogico risulta l'aver ritenuto non decisivo, per escludere la credibilità della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA], l'argomento che vi fossero fonti giornalistiche che avessero segnalato l'uso di una pistola 9 per 21 da parte del killer, il che neutralizzerebbe il valore indiziario della conoscenza diretta dell'uso dell'arma da parte di [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere il quadro indiziario fondato sulle dichiarazioni e le conversazioni intercettate della [OSCURATO:PERSONA], nell'interpretazione offerta dal Tribunale in modo non manifestamente illogico, rende conto di ben due occasioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver saputo direttamente da [OSCURATO:PERSONA] chi fosse l'autore dell'omicidio. Per il resto le censure richiedono una 'rilettura' non consentita a questa Corte. 4.3 Quanto alle censure relative alla valutazione della consulenza balistica e alla credibilità di Bennato, il Tribunale in ordine alla prima, al netto del ritenuto inammissibile deposito della consulenza tecnica di parte in sede di giudizio rescissorio, evidenzia come la prova balistica fosse stata valutata neutra. Le obiezioni del consulente della difesa — che negano la compatibilità e quindi che la cartuccia reperita sul luogo del delitto fosse stata potesse essere stata esplosa dalla cal. 9 per 21 in possesso della [OSCURATO:PERSONA] — sono oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che con delibazione non sindacabile in questa sede rileva come si dovrebbero rinvenire «differenze evidenti» fra i reperti in comparazione, che nel caso in esame non si rinvengono, per giungere alla classificazione offerta dal consulente della difesa di esclusione/negatività della identità dei reperti. In sostanza, occorrerebbe l'emergenza positiva delle predette differenze e non solo quella negativa della insussistenza di corrispondenze, che conduce all'esito di inconcludenza della comparazione. La motivazione sul punto censurato sussiste, quindi, e non risulta né apparente né manifestamente illogica. Quanto alle conversazioni di Bennato e alla sua inattendibilità, dedotta anche in forza di un prospettato deficit di salute mentale, il Tribunale del riesame rilevava come la Corte di cassazione avesse escluso alcun vizio logico a riguardo, mentre ora il ricorso pone la questione della intrinseca inattendibilità d Bennato, mai posta come motivo dell'originario ricorso. Ad ogni buon conto il Tribunale esamina gli elaborati di parte sulle condizioni psicologiche di Bennato e le valuta escludendo una valenza decisiva, in quanto fondate su accertamenti documentali e non sull'esame clinico diretto del paziente. Il motivo di ricorso contesta tale ultima affermazione, ma a ben vedere non comprova il travisamento legato alla circostanza che vi sarebbe stata una visita, e comunque ne depotenzia il valore disarticolante richiesto rappresentando che «la produzione intendeva offrire una chiave di lettura al Tribunale dei dialoghi che vedono protagonista [OSCURATO:PERSONA], tenendo nella debita considerazione le risultanze dell'indagine medica» (cfr. ricorso, ultima pagina). In sostanza tali elementi, nella prospettiva difensiva, dovevano rifluire nella valutazione delle dichiarazioni di Bennato, operata in modo approfondito dal Tribunale, che anche analizza le ulteriori argomentazioni difensive in ordine all'autoaccusa da parte di Bennato di un altro omicidio, confessione che risulterebbe invece smentita dalle emergenze d'indagine a riprova della inattendibilità dello stesso: tali emergenze risultano tutte analizzate in modo accurato dal Tribunale del riesame, che non giunge al risultato di inattendibilità auspicato dalla difesa con una valutazione non manifestamente illogica. Anche in questo caso, quindi, il motivo chiede una valutazione di emergenze indiziarie in comparazione, che viene risolta dal Tribunale in modo non adeguato, anche in ordine alla valutazione delle consulenze di parte. 4.4 Neanche manifestamente illogica è la motivazione impugnata, quanto alla censura relativa al movente: il Tribunale del riesame continua a ritenere individuabile nel conflitto fra gruppi la causale dell'omicidio di 1 3iscitelli. [OSCURATO:PERSONA] escludeva che la causale fosse relativa alla gestione di piazze di spaccio, ma riferiva trattarsi di una questione personale che il Tribunale del riesame indica nella 'accusa di infannità', perché Piscítelli 'pensava' e 'diceva in giro' che [OSCURATO:PERSONA] era un infame. L"infamità' viene ritenuta dal Tribunale una causale più che personale nel contesto criminale di riferimento e si riferirebbe al tradimento. In sostanza, l'omicidio di Piscitelli si inserirebbe nella dinamica conflittuale che viene riscontrata da una serie di attentati e omicidi conseguenti, elencati al fol. 26 della ordinanza.A ben vedere non è manifestamente illogica tale valutazione, che ovviamente richiederà ulteriori verifiche, ma la censura in sé non è decisiva e disarticolante. Per un verso l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 01; mass. conf. N. 31449 del 2012 Rv. 254143 - 01, N. 22995 del 2017 Rv. 270138 - 01). Quanto poi alla rilevanza della ricostruzione del movente in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen., va evidenziato come l'intensità delle esigenze di cautela e l'opzione per la misura estrema non scaturiscono dal riconoscimento del metodo mafioso, bensì dalla presunzione connessa al delitto di omicidio (art. 275, connnna 3, seconda parte, cod. proc. pen.), in assenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa e ritenendo il pericolo di reiterazione di analoghe condotte fondato sulla capacità criminale e sulla alla spregiudicatezza dell'indagato — che operò in pieno giorno in un parco pubblico alla presenza di bambini — sui precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] — specificamente indicati, come anche sulla sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno— sul ruolo di stretto collaboratore e uomo di fiducia dei fratelli Bennato, tanto da operare una perlustrazione nei luoghi dell'attentato subito dal Leandro, alla ricerca del presunto autore dello stesso, come anche sul suo coinvolgimento in un :successivo omicidio ordito da parte del Bennato (sul punto, fol. 34 della ordinanza, ove viene rappresentato anche il concreto pericolo di fuga, in forza di precedenti allontanamenti in Spagna, e di inquinamento probatorio). A fronte di tale completa motivazione, che fonda sia per l'adeguatezza della misura cautelare estrema che per l'intensità delle esigenze di cautela su fattori diversi da quello riguardante l'aggravante speciale oggetto della censura, deve rilevarsi come sussista carenza di interesse al ricorso. Difatti, sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era :stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione: Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv.279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabbricini, Rv. 258502 - 01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507 - 01). In vero si tratta di una declinazione coerente con il principio per cui nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; analogamente, Sez. U, n