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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28407/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in datal3 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che la pena irrogata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del medesimo Tribunale fosse sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la disposizione richiamata dal momento che il Duecento aveva riportato condanna irrevocabile non già all'esito di un processo pendente in cassazione, come da essa previsto, bensì all'esito di un processo conclusosi con in primo grado con sentenza non impugnata.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo di censura deduce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica della stessa all'imputato, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transitoria con riguardo applicabilità della nuova normativa concernente le sanzioni sostitutive.

Trattandosi di disciplina sostanziale, ad essa è applicabile il principio di retroattività della norma più favorevole sancito dall'art. 2 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Il primo motivo, con il quale si lamenta che l'ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio non sarebbe stata notificata all'interessato, è infondato.

Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dall'ordinanza medesima, essa è stata depositata in udienza, sicché deve ritenersi notificata alle parti presenti ivi compreso l'imputato, anche se rinunciante a comparire, in quanto rappresentato dal difensore.

In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la mancata comunicazione dell'ordinanza incide al più sul decorso dei termini per impugnare, ma non determina la nullità del provvedimento.

Nella specie, il ricorso avverso l'ordinanza risulta essere stato tempestivamente impugnato, sicché alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessato si è in concreto determinata.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022).

Con riferimento al giudizio di legittimità, l'art. 95 prevede invece che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

La ratio della diversa disciplina prevista per i procedimenti di impugnazione va ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed all'applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 01).

L'art. 95 costituisce espressione del principio del favor rei in coerenza con la natura sostanziale delle disposizioni che regolano le pene sostitutive, le quali, per il loro carattere afflittivo, hanno natura di vere e proprie pene, cosicché sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, cod. pen., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato (Sez.

U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01; nello stesso senso, Sez.

F, n. 32799 del 17/08/2011, Caponi, Rv. 251007 01; mass. conf.

N. 574 del 1995 Rv. 203790 - 01, N. 12732 del 1995 Rv. 203349 - 01).

3.2. La disposizione transitoria dettata dall'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, tuttavia, ha posto la questione della sua applicabilità all'ipotesi - non espressamente regolata - in cui il giudizio di appello si sia definito prima dell'entrata in vigore della riforma, il 30 dicembre 2022, e non risulti ancora proposto il ricorso per cassazione, non essendo ancora decorso il termine utile.

La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato tale questione ponendo attenzione alla nozione di "procedimento pendente", cui la disposizione fa riferimento e rilevando come, non contenendo il codice di rito alcuna norma che ne individui la portata, essa ha richiamato quanto affermato in proposito dalle Sezioni unite con riguardo alla prescrizione del reato e alla relativa disciplina transitoria, introdotta dall'art. 10, comma 3,

I. 5 dicembre 2005, n. 251.

Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 47008 dei 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810, hanno affermato che, ai fini dell'operatività delle richiamate disposizioni transitorie, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la necessità della proposizione dell'impugnazione.

Hanno, altresì, rilevato come la nozione di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello non deve essere ricostruita in termini astratti e generali, ma occorre piuttosto individuarsi «l'esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l'esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale».

A sostegno di tale soluzione, le Sezioni Unite hanno considerato gli effetti che conseguono alla pronuncia della sentenza di condanna, la quale pone fine al grado precedente; comporta l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa (salva la residua competenza in tema di procedimenti incidentali cautelari); apre la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto (correlato al deposito della sentenza) che siano pendenti i termini per proporla.

Le Sezioni unite hanno altresì evidenziato come la tecnica legislativa utilizzata in quell'occasione faceva riferimento non già ad un determinato segmento processuale, ma ai giudizi di appello e di cassazione «nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente; il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo».

3.3. Recenti pronunce di questa Corte, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite D'Amato, hanno ritenuto che, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione «procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione», al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, cit.; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229 - 01; Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684 - 01).

Rafforza tale conclusione la tecnica utilizzata dall'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel fare riferimento ai processi di appello e di cassazione nella loro globalità, ha inteso disciplinare ogni ipotesi rispetto ai procedimenti in corso, senza soluzione di continuità, per assicurare l'applicazione della norma sostanziale più favorevole quanto prima.

È stata altresì sottolineata la ratio della disposizione transitoria, volta a garantire a tutti gli imputati, il cui giudizio sia in corso, la possibilità di applicazione delle pene sostitutive, sia nei gradi di merito, sia in sede di esecuzione per il grado di legittimità.

Coerente con tale ratio si è ritenuta l'estensione del procedimento di cui all'art. 95 anche al caso in esame, non potendo ciò ritenersi precluso in ragione del fattore cronologico, in alcun modo imputabile all'interessato.

L'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma.Si è conseguentemente affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determini in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato ancora presentato dopo tale data, cosircché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

3.4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 25 del 2024, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del n. 150 del 2022 in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, Cost., ha richiamato l'interpretazione data dall'univoca giurisprudenza di questa Corte alla citata disposizione, con riferimento all'ipotesi specifica del condannato in grado d'appello, per il quale pendesse ancora il termine per il deposito della sentenza ovvero quello per la proposizione del ricorso per cassazione al momento dell'entrata in vigore della riforma, ed ha affermato che essa «non è incompatibile con il dato testuale, inserendosi in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore; e non può pertanto ritenersi il risultato di un'interpretazione contra legem», bensì «il frutto di una interpretazione analogica, senz'altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici».

Ha inoltre affermato che tale interpretazione, non è preclusa, ai sensi dell'art. 14 Preleggi, dal carattere transitorio, e dunque asseritamente eccezionale, dell'art. 95, ma è anzi espressiva di un principio generale di rango costituzionale secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso.

Ha pertanto riconosciuto che l'interpretazione analogica adottata da questa Corte di legittimità «costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata».

4. Ritiene il Collegio che analoghe considerazioni valgono con riguardo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata in primo grado.

Essendo essa inappellabile, per «procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione» deve intendersi il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado.

Nella specie, da quanto emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del Duecento, e in relazione alla quale è stata richiesta l'applicazione della pena sostitutiva avanti al giudice dell'esecuzione, è stata emessa il 16 novembre 2022, ossia anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), cosicché, a / quel momento, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione, il procedimento doveva considerarsi pendente in cassazione.

Pertanto, una volta formatosi il giudicato, il condannato ben poteva avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

5. Ne consegue la fondatezza della censura mossa dal ricorrente e il conseguente annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in datal3 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che la pena irrogata con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del medesimo Tribunale fosse sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la disposizione richiamata dal momento che il Duecento aveva riportato condanna irrevocabile non già all'esito di un processo pendente in cassazione, come da essa previsto, bensì all'esito di un processo conclusosi con in primo grado con sentenza non impugnata. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo di censura deduce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica della stessa all'imputato, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transitoria con riguardo applicabilità della nuova normativa concernente le sanzioni sostitutive. Trattandosi di disciplina sostanziale, ad essa è applicabile il principio di retroattività della norma più favorevole sancito dall'art. 2 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il primo motivo, con il quale si lamenta che l'ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio non sarebbe stata notificata all'interessato, è infondato. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dall'ordinanza medesima, essa è stata depositata in udienza, sicché deve ritenersi notificata alle parti presenti ivi compreso l'imputato, anche se rinunciante a comparire, in quanto rappresentato dal difensore. In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la mancata comunicazione dell'ordinanza incide al più sul decorso dei termini per impugnare, ma non determina la nullità del provvedimento. Nella specie, il ricorso avverso l'ordinanza risulta essere stato tempestivamente impugnato, sicché alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessato si è in concreto determinata. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. L'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Con riferimento al giudizio di legittimità, l'art. 95 prevede invece che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. La ratio della diversa disciplina prevista per i procedimenti di impugnazione va ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed all'applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell'esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 01). L'art. 95 costituisce espressione del principio del favor rei in coerenza con la natura sostanziale delle disposizioni che regolano le pene sostitutive, le quali, per il loro carattere afflittivo, hanno natura di vere e proprie pene, cosicché sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, cod. pen., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 - 01; nello stesso senso, Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, Caponi, Rv. 251007 01; mass. conf. N. 574 del 1995 Rv. 203790 - 01, N. 12732 del 1995 Rv. 203349 - 01). 3.2. La disposizione transitoria dettata dall'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, tuttavia, ha posto la questione della sua applicabilità all'ipotesi - non espressamente regolata - in cui il giudizio di appello si sia definito prima dell'entrata in vigore della riforma, il 30 dicembre 2022, e non risulti ancora proposto il ricorso per cassazione, non essendo ancora decorso il termine utile. La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato tale questione ponendo attenzione alla nozione di "procedimento pendente", cui la disposizione fa riferimento e rilevando come, non contenendo il codice di rito alcuna norma che ne individui la portata, essa ha richiamato quanto affermato in proposito dalle Sezioni unite con riguardo alla prescrizione del reato e alla relativa disciplina transitoria, introdotta dall'art. 10, comma 3, I. 5 dicembre 2005, n. 251. Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 47008 dei 29/10/2009, D'Amato, Rv. 244810, hanno affermato che, ai fini dell'operatività delle richiamate disposizioni transitorie, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la necessità della proposizione dell'impugnazione. Hanno, altresì, rilevato come la nozione di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello non deve essere ricostruita in termini astratti e generali, ma occorre piuttosto individuarsi «l'esatto significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le quali l'esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale». A sostegno di tale soluzione, le Sezioni Unite hanno considerato gli effetti che conseguono alla pronuncia della sentenza di condanna, la quale pone fine al grado precedente; comporta l'impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all'accusa (salva la residua competenza in tema di procedimenti incidentali cautelari); apre la fase dell'impugnazione, indipendentemente dal fatto (correlato al deposito della sentenza) che siano pendenti i termini per proporla. Le Sezioni unite hanno altresì evidenziato come la tecnica legislativa utilizzata in quell'occasione faceva riferimento non già ad un determinato segmento processuale, ma ai giudizi di appello e di cassazione «nella loro globalità e come aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente; il che segnala che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grado e la pendenza del successivo». 3.3. Recenti pronunce di questa Corte, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite D'Amato, hanno ritenuto che, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione «procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione», al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appello, si riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, cit.; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, Catalano, Rv. 285229 - 01; Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684 - 01). Rafforza tale conclusione la tecnica utilizzata dall'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel fare riferimento ai processi di appello e di cassazione nella loro globalità, ha inteso disciplinare ogni ipotesi rispetto ai procedimenti in corso, senza soluzione di continuità, per assicurare l'applicazione della norma sostanziale più favorevole quanto prima. È stata altresì sottolineata la ratio della disposizione transitoria, volta a garantire a tutti gli imputati, il cui giudizio sia in corso, la possibilità di applicazione delle pene sostitutive, sia nei gradi di merito, sia in sede di esecuzione per il grado di legittimità. Coerente con tale ratio si è ritenuta l'estensione del procedimento di cui all'art. 95 anche al caso in esame, non potendo ciò ritenersi precluso in ragione del fattore cronologico, in alcun modo imputabile all'interessato. L'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma.Si è conseguentemente affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determini in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato ancora presentato dopo tale data, cosircché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 3.4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 25 del 2024, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del n. 150 del 2022 in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, Cost., ha richiamato l'interpretazione data dall'univoca giurisprudenza di questa Corte alla citata disposizione, con riferimento all'ipotesi specifica del condannato in grado d'appello, per il quale pendesse ancora il termine per il deposito della sentenza ovvero quello per la proposizione del ricorso per cassazione al momento dell'entrata in vigore della riforma, ed ha affermato che essa «non è incompatibile con il dato testuale, inserendosi in uno spazio non regolato in maniera difforme dal legislatore; e non può pertanto ritenersi il risultato di un'interpretazione contra legem», bensì «il frutto di una interpretazione analogica, senz'altro consentita in materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, in applicazione degli ordinari canoni ermeneutici». Ha inoltre affermato che tale interpretazione, non è preclusa, ai sensi dell'art. 14 Preleggi, dal carattere transitorio, e dunque asseritamente eccezionale, dell'art. 95, ma è anzi espressiva di un principio generale di rango costituzionale secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso. Ha pertanto riconosciuto che l'interpretazione analogica adottata da questa Corte di legittimità «costituisce, al tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata». 4. Ritiene il Collegio che analoghe considerazioni valgono con riguardo alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata in primo grado. Essendo essa inappellabile, per «procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione» deve intendersi il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza da parte del giudice di primo grado. Nella specie, da quanto emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del Duecento, e in relazione alla quale è stata richiesta l'applicazione della pena sostitutiva avanti al giudice dell'esecuzione, è stata emessa il 16 novembre 2022, ossia anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), cosicché, a / quel momento, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione, il procedimento doveva considerarsi pendente in cassazione. Pertanto, una volta formatosi il giudicato, il condannato ben poteva avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione. 5. Ne consegue la fondatezza della censura mossa dal ricorrente e il conseguente annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu