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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25482/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26256/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p. e . c . : [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro TJT Società di Ingegneria a r.l.e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] viterbo.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II,n. 79; [OSCURATO:PERSONA] d’opera professionale – Società di ingegneria - Errata progettazione - Risarcimento danni – Onere della prova –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1907/2022 depositata in data 22 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che il decreto di fissazione dell’odierna adunanza camerale non risulta comunicato al difensore dei controricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che occorre pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, dando mandata alla Cancelleria di comunicare la data della nuova fissanda adunanza ai difensori delle parti costituite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazio
Decreto Cassazione n. 25482/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris