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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18541/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CANCELLWA.1 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente è detenuto in espiazione di pena lunga per reato ostativo con assenza di ogni concreto e attuale pericolo da preservare.

Nel caso in esame con motivazione illogica il tribunale non avrebbe considerato la circostanza immediatamente sopra citata, ritenendo il ricorrente solo raggiunto da condanna di primo grado, non esaminando il relativo certificato penale e la memoria difensiva, peraltro travisata.

4. Il ricorso è manifestamente infondato a fronte della rilevata sussistenza, da parte del tribunale, della doppia presunzione relativa correlata alla contestata aggravante.

Profilo del tutto trascurato dal ricorrente limitatosi ad opporre genericamente lo stato detentivo in quanto tale del ricorrente, come sintetizzato in precedenza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CANCELLWA.1 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 23 novembre 2022, il tribunale del riesame di Venezia adito avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2022 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai capi 1) e 42) (inerenti un associazione finalizzata alla realizzazione di reati fiscali e il riciclaggio di denaro, aggravati dalla finalità di agevolare una cosca della ndrangheta), rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente è detenuto in espiazione di pena lunga per reato ostativo con assenza di ogni concreto e attuale pericolo da preservare. Nel caso in esame con motivazione illogica il tribunale non avrebbe considerato la circostanza immediatamente sopra citata, ritenendo il ricorrente solo raggiunto da condanna di primo grado, non esaminando il relativo certificato penale e la memoria difensiva, peraltro travisata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato a fronte della rilevata sussistenza, da parte del tribunale, della doppia presunzione relativa correlata alla contestata aggravante. Profilo del tutto trascurato dal ricorrente limitatosi ad opporre genericamente lo stato detentivo in quanto tale del ricorrente, come sintetizzato in precedenza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
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