CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la domanda di detenzione domiciliare avanzata, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, da Fausto SCUDO, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in data 18 marzo 2019. Lo SCUDO era stato sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia dall'inizio del 2009 al 13 novembre 2019, quando la Commissione centrale deliberò la revoca dello stesso, previa capitalizzazione. Dato atto del parere (favorevole) espresso dal [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo, della relazione di sintesi e del parere espresso dall'esperto psicologo, il Tribunale di sorveglianza riteneva che, pur a fronte della positività della collaborazione offerta dallo SCUDO, sintomatica della rescissione dei suoi legami con il contesto criminale di provenienza, e della correttezza della condotta da lui tenuta in ambito intramurario e durante la fruizione di permessi premio, la misura richiesta non potesse esere accordata in mancanza di indici significativi di un sicuro ravvedimento, tra cui, in particolare, una convinta revisione critica della vita anteatta che consentisse di escludere, ragionevolmente, la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti illeciti. A giudizio del Tribunale, emblematica di una revisione critica soltanto parziale e superficiale era l'omissione, nel racconto fatto del suo passato dal condannato agli educatori e all'esperto ex art. 80, delle otto rapine aggravate, commesse dallo SCUDO a Torino nel 2014, a sei anni dall'inizio della sua collaborazione con la giustizia, quando si trovava in stato di libertà e ancora sottoposto al programma di protezione. Tale ricaduta nel reato, in un territorio diverso da quello di pertinenza del sodalizio criminale di riferimento, in condizioni di vita completamente diverse e in concorso con altri soggetti, e il silenzio serbato dal detenuto su tali eventi, costituivano un dato allarmante nella valutazione della sua personalità, peraltro non sufficientemente esplorata, e nel giudizio prognostico circa la conformazione della futura condotta di vita alle regole dell'ordinamento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge. In sintesi, il difensore del ricorrente rimprovera al Tribunale adìto di aver disatteso i pareri ampiamente favorevoli alla concessione della misura richiesta, espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] e nelle relazioni di sintesi stilate dagli operatori degli istituti di Vicenza ed Alessandria, enfatizzando illogicamente il silenzio serbato dallo SCUDO sulle otto rapine commesse a Torino nel 2014, quando oramai erano decorsi otto anni da quegli eventi e il dato era, comunque, riscontrabile dal certificato del casellario giudiziale.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato, perché infondato. 1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento", previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/5/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/7/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137). Va, inoltre ricordato, che, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Egli può, dunque, ben disattendere detti pareri, così come quello espresso dal [OSCURATO:PERSONA], purché adduca in motivazione elementi atti a giustificare la scelta operata in tal senso (Sez. 1, n. 1923 del 22/4/1991, Calarese, Rv. 187246). 2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata, sinteticamente riassunta nella superiore esposizione in fatto, risponda ai canoni enunciati, perché ha attribuito, non illogicamente, valore preponderante al carattere ambiguo della collaborazione prestata dal condannato con l'Autorità giudiziaria, soprattutto con riferimento al silenzio assoluto serbato dallo SCUDO sulle otto rapine aggravate commesse quando si trovava in stato di libertà e ancora sottoposto al programma di protezione, ambiguità che, all'evidenza, inficia dalle fondamenta - perché ne costituisce il presupposto iniziale, ossia la collaborazione con la giustizia - il percorso di riscatto dal passato criminale che dovrebbe culminare nel sicuro ravvedimento del condannato. Del tutto logicamente il Tribunale ha spiegato che, a fronte degli elementi positivi messi in luce dagli organi competenti, di cui pure ha dato atto, tale volontaria lacuna informativa sul passato criminale del ricorrente assumeva valore preminente, in quanto non poteva non riverberarsi sull'autenticità del percorso di revisione critica dei propri agiti devianti dal medesimo intrapreso, e, conseguentemente, sull'effettività del requisito del "sicuro" ravvedimento giustificante la misura richiesta. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, il giudice a quo non aveva nessun obbligo di conformarsi ai pareri favorevoli espressi dal [OSCURATO:PERSONA] e Antiterrorismo e dagli operatori penitenziari e li ha disattesi, come era in suo potere, con motivazione congrua e non censurabile in questa sede. Il rilievo di illogicità sulla valutazione di decisività attribuita dal giudice di merito, per negare la misura della detenzione domiciliare, al silenzio mantenuto dal condannato sui plurimi e gravi episodi di rapina di cui si è detto, è stato formulato, nel ricorso, in modo generico e assertivo, senza tradursi in specifiche censure dirette a criticare le argomentazioni che sostengono il provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso i