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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36806/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 103/21 G.i.p. del Tribunale di Novara del 24/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta e concordata nella misura di tre anni di reclusione e di C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del materiale di confezionamento nonché la confisca della somma di denaro di C 2.310,00 (v. ricorso) sequestrata contestualmente alla sostanza drogante.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca del denaro e gli stessi vizi in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamentétfondato e va dichiarato inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel disporre la confisca della somma di denaro, il Tribunale ha dato conto della circostanza che era stato lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni rese in interrogatorio, ad evidenziare il legame tra l'attività illecita di cessione di stupefacenti e la sopravvenuta carenza di fonti di reddito lecite, logicamente concludendo che la somma in sequestro fosse riconducibile ai reati contestati; il Tribunale ha, inoltre, osservato che la documentazione contabile prodotta dalla difesa appariva da un lato risalente nel tempo e dall'altro non direttamente collegabile al denaro contante rinvenuto nel corso della perquisizione.

Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, dal momento che la statuizione appare conforme al disposto sia dell'art. 240 cod. pen. (denaro provento del reato) sia dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla mancata dimostrazione della sua provenienza lecita né tanto meno vizio della motivazione, attesa la sua piena congruità rispetto alle risultanze probatorie.

Il secondo motivo è, inoltre del tutto generico e va come tale dichiarato inammissibile, con esso il ricorrente prospettando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., argomentatamente esclusa dal giudice in sentenza (pag. 1).

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 0 settembre 2021 Il consigliere ie ore [OSCURATO:PERSONA] ndo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 103/21 G.i.p. del Tribunale di Novara del 24/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta e concordata nella misura di tre anni di reclusione e di C 14.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina contestati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; il giudice ha, inoltre, disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e del materiale di confezionamento nonché la confisca della somma di denaro di C 2.310,00 (v. ricorso) sequestrata contestualmente alla sostanza drogante. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca del denaro e gli stessi vizi in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamentétfondato e va dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel disporre la confisca della somma di denaro, il Tribunale ha dato conto della circostanza che era stato lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni rese in interrogatorio, ad evidenziare il legame tra l'attività illecita di cessione di stupefacenti e la sopravvenuta carenza di fonti di reddito lecite, logicamente concludendo che la somma in sequestro fosse riconducibile ai reati contestati; il Tribunale ha, inoltre, osservato che la documentazione contabile prodotta dalla difesa appariva da un lato risalente nel tempo e dall'altro non direttamente collegabile al denaro contante rinvenuto nel corso della perquisizione. Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, dal momento che la statuizione appare conforme al disposto sia dell'art. 240 cod. pen. (denaro provento del reato) sia dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla mancata dimostrazione della sua provenienza lecita né tanto meno vizio della motivazione, attesa la sua piena congruità rispetto alle risultanze probatorie. Il secondo motivo è, inoltre del tutto generico e va come tale dichiarato inammissibile, con esso il ricorrente prospettando la configurabilità del diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., argomentatamente esclusa dal giudice in sentenza (pag. 1). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 0 settembre 2021 Il consigliere ie ore [OSCURATO:PERSONA] ndo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36806/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris