CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di furto pluriaggravato (capi a, e, g) e per i reati di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capi b, d, f, h) tutti unificati dal vincolo della continuazione; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, rispettivamente afferenti alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già proposti in sede di appello e già vagliati dai giudici di secondo grado con congrua motivazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione del minino di pena, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna e, peraltro, è riproduttivo di un altrettanto generico motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore si esaurisce nella mera presentazione di conclusioni (non richieste dal rito in rassegna) in assenza di uno specifico contributo alla decisione, essendosi la parte limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Cos