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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35727/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottotichiaramputato responsabile del reato di cui agli art. 110, 93, 94, 95 del D.P.R. 380/2001, poiché realizzava opere in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e ricevere dal Genio Civile, assolvendolo per il reato di cui al capo 44 di imputazione, per avvenuta estinzione dello stesso e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo C per intervenuta dichiarazione di compatibilità paesaggistica.

Il ricorrente lamenta, con la prima doglianza, il travisamento della prova dichiarativa del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che il progetto era stato ritualmente sottoposto al preventivo vaglio dell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile e comunicato all'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva autorizzato.

Quelli successivi sono interventi migliorativi residuali, quindi non oggetto di obbligatoria previa comunicazione al Genio Civile.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che si concretizza più come un pregiudizio rispetto all'esecuzione della pena pecuniaria, che come un beneficio.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).

Nel caso in disamin‘ il giudice osserva che non assume alcuna rilevanza il dato secondo cui il geom. [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la necessità tecnica di depositare successivamente i calcoli, chiedendo modifica in sanatoria.

Sul punto, la normativa vigente in materia prevede espressamente la necessità di dare alle competenti autorità un preavviso scritto allo sportello compendiato dal progetto dei lavori.

Pertanto, il deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di tali elaborati. der Quanto al trattamento sanzionatorio le determinazioni del giudice di merito in ordine 63( no insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso in disamina il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge, tenendo conto dell'entità delle opere realizzate, delle modalità di condotta e del grado della colpa.

Si osserva infine che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, solo qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alta reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento, Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv 283475).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Visto l'art. 101 d.p.r. 380/2001 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottotichiaramputato responsabile del reato di cui agli art. 110, 93, 94, 95 del D.P.R. 380/2001, poiché realizzava opere in zona sismica e in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e ricevere dal Genio Civile, assolvendolo per il reato di cui al capo 44 di imputazione, per avvenuta estinzione dello stesso e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo C per intervenuta dichiarazione di compatibilità paesaggistica. Il ricorrente lamenta, con la prima doglianza, il travisamento della prova dichiarativa del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che il progetto era stato ritualmente sottoposto al preventivo vaglio dell'[OSCURATO:PERSONA] del Genio Civile e comunicato all'[OSCURATO:PERSONA], che lo aveva autorizzato. Quelli successivi sono interventi migliorativi residuali, quindi non oggetto di obbligatoria previa comunicazione al Genio Civile. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che si concretizza più come un pregiudizio rispetto all'esecuzione della pena pecuniaria, che come un beneficio. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamin‘ il giudice osserva che non assume alcuna rilevanza il dato secondo cui il geom. [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto la necessità tecnica di depositare successivamente i calcoli, chiedendo modifica in sanatoria. Sul punto, la normativa vigente in materia prevede espressamente la necessità di dare alle competenti autorità un preavviso scritto allo sportello compendiato dal progetto dei lavori. Pertanto, il deposito in sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di tali elaborati. der Quanto al trattamento sanzionatorio le determinazioni del giudice di merito in ordine 63( no insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in disamina il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge, tenendo conto dell'entità delle opere realizzate, delle modalità di condotta e del grado della colpa. Si osserva infine che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, solo qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alta reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa alla applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento, Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv 283475). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 101 d.p.r. 380/2001 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente [OSCURATO:PERSONA] della Regione Si
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