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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2019

Cassazione n. 37256/2022

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21160-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc. e P.Iva12219440158), con sede in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso il loro studio professionale.- controricorrent i - contro MOSE’ BOTTER - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , deposit ata in data 29.1.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 14 marzo 2011 i coniugi Spertini e Smaniotto convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, nei confronti del primo quale promotore finanziario, l’accertamento della violazione dei doveri di comportamento sullo stesso gravanti ex art. 31 d.lgs. n. 58/1998 nonché ex artt. 107/108 Reg. Promotori e dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, e nei confronti della banca, la condanna per responsabilità oggettiva per fatto del promotore ai sensi dell’art. 31, 3 comma, TUF, esponendo che: i) avevano rinnovato malauguratamente la loro fiducia nel Botter che, divenuto promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA], li aveva convinti a trasferire il loro patrimonio e la inerente gestione da [OSCURATO:PERSONA]; ii) avevano trasferito il loro patrimonio di circa euro 430.000 presso [OSCURATO:PERSONA] con l’intesa che gli investimenti non avrebbe dovuto essere speculativi, ma esclusivamente finalizzatia conservare i risparmi accumulati, senza accedere a operazioni rischiose; iii) i rapporti con il Botter erano scanditi da visite mensili presso la loro abitazione in occasioni delle quali il promotore finanziario li aggiornava dei risultati (riportati come sempre positivi) che le operazioni effettuate avevano prodotto sul patrimonio, tramite l’esibizione di tabelle excel dallo stesso promotore redatte; iv) in caso di discrasie tra la documentazione esibita periodicamente dal Botter e quella inviata dalla banca, il promotore era solito spiegare che le stesse dipendevano da “operazioni non ancora contabilizzate” ovvero dal risultato di “pronto contro termine”; v) il Botter faceva sottos crivere loro in bianco la modulistica necessaria per il compimento delle operazioni di investimento/disinvestimento, con la conferma che avrebbe poi provveduto alla sua compilazione ottemperando agli ordini ricevuti e facendo inoltre compilare anche quella riguardante il “profilo di rischio dell’investitore”; vi) nell’ottobre del 2009 ricevettero una comunicazione da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la quale appresero che era cessato, con effetto immediato, il rapporto di collaborazione tra il promotore finanziarioe la banca e le condotte truffaldine del Botter che nel corso degli ultimi anni aveva ripetutamente falsificato la documentazione riguardante l’andamento positivo dei loro investimenti, con perdite di circa 66.000 euro, non rendicontate. 2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 16235/2013, pur riconoscendo le responsabilità ascritte ai convenuti, rigettava la domanda risarcitoria per la mancata dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra i danni patiti e “la dissimulazione dei reali andamenti della gestione” del patrimonio degli attori. 3. Proposto appello da parte degli odierni ricorrente, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348bis c.p.c.. 4. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 348ter e 360 c.p.c., i coniugi Spertini e Smaniotto impugnavano dunque la sentenza di prime cure, chiedendone la cassazione, e la Corte di legittimità, con la sentenza n. 18363 del 26.7.2017, accogliendo i primi quattro motivi di censura e dichiarando assorbito il quinto, annullava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Milano ed affermando il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate – autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa –fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale”. 5. Gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Smaniotto hanno dunque riassunto il giudizio ex art. 392 cod. proc. civ., chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e, in via solidale, di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 35.199,56 e di euro 9.290,78, a titolo di danno emergente, e di una somma da liquidarsi in via equitativa come valore medio del 3% realizzato da comuni strumenti finanziari a basso rischio, a titolo di lucro cessante, oltre che del danno morale da liquidarsi in via equitativa in misura pari ad euro 10.000 per ciascuno. Con la sentenza n. 404/2019, pubblicata il 29.1.2019, e qui di nuovo impugnata, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Smaniotto nei confronti del Botter e di [OSCURATO:PERSONA] e ha invece accolto la domanda risarcitoria del danno morale, riducendola tuttavia - per il concorso colposo dei creditori -nella misura di euro 5.000 per ciascun attore. La corte del merito ha ritenuto- per quanto qui ancora di interesse - che : a) l’eccezione di inammissibilità, sollevata dagli appellanti in riassunzione, dei nuovi documenti prodotti nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della prima sentenza della Corte di appello, era in realtà infondata, in quanto l’acquisizione della nuova documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] , riguardante la “prova contraria” richiesta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18363/2017per superare l’affermata presunzione di sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e danno, si rendeva necessaria in relazione proprio all’applicazione del principio di diritto affermato nell’arresto da ultimo indicato che aveva reimpostato tra le parti il criterio di riparto dell’onere della prova e dunque anche riqualificato i termini giuridici della controversia, con la conseguenza che il giudizio di riassunzione non si configurava come continuazione dei precedenti gradi ma come la prima occasione per fornire per gli appellati la prova contraria alla predetta presunzionedi sussistenza del nesso causale; b) nel merito, risultava provata la condotta illecita del promotore finanziario, consistente nella dissimulazione del reale andamento degli investimenti, peraltro anche incontestata dalla banca e dal Botter, ed anche oggetto di confessione da parte di quest’ultimo in sede di interrogatorio durante le indagini preliminari e come anche emergeva dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p. per il reato di truffa a carico del Botter; c) doveva considerarsi sussistente il nesso di causalità tra fatto illecito e danno, sulla base della presunzione affermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18363/2017, con la precisazione che tuttavia il giudizio di riassunzione non doveva ritenersi circoscritto alla valutazione della prova dell’an e del quantum delle voci di danno, dovendo invece investire l’ulteriore e diversa questione del se gli appellati avessero fornito la prova contraria alla presunta esistenza del nesso di causalità; d) in ordine alla prova contraria relativa al rispetto del profilo di rischio del cliente, emergeva dai documenti prodotti che, all’atto dell’affidamento della gestione patrimoniale, la propensione al rischio dei clienti era stata qualificata come “media” e che, nel periodo intercorso tra il detto affidamento e la cessazione della collaborazione del Botter, era entrata in vigore la direttiva MIFID la cui disciplina era ispirata a maggiori esigenze di tutela del client retail, con la conseguenza che la banca aveva elaborato i [OSCURATO:PERSONA], relativi a Spertini e Smaniotto (e da questi sottoscritti), qualificandoli come clienti dal profilo di rischio accentuato ed aventi esperienza pluriennale nel settore degli investimenti; d1) dalla rendicontazioneinviata da [OSCURATO:PERSONA] ai clienti era emerso che gli investimentierano stati effettuati principalmente in prodotti assicurativi e in fondi comuni e, solo in minima parte, in obbligazioni e azioni estere, e dunque non in categorie di prodotti ad alto rischio; d2) gli investimenti necessitavano sempre del consenso preventivo del cliente, consenso che peraltro si intendeva conferito anche in caso di mancata contestazione a seguito della ricezione dell’informativa da parte della banca entro uno specifico termine; d3) dalla sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non si evinceva in alcun modo che il Botter avesse alterato la profilatura di rischio ovvero artefatto i documenti ovvero, ancora, falsificato la sottoscrizione dei clienti che comunque nulla avevano domandato in termini di disconoscimento dei documenti stessi; d4) il promotore finanziario, sebbene avesse dissimulato il reale andamento degli investimenti, non risultava aver svolto attività di investimento mobiliare contraria al profilo di rischio dei coniugi Spertini e Smaniotto; e) in ordine alla prova contraria relativaal fatto che “ le perdite si sarebbero egualmente verificate, in pari ovvero misura diversa, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato”, la crisi finanziaria degli anni 2007-2009 rappresentava un elemento decisivo ai fini delle valutazioni in parola, posto che costituiva un fatto noto, come tale apprezzabile giudizialmente ai sensi dell’art. 115, 2 comma, c.p.c., che l’economia italiana aveva subito un lungo periodo di stagnazione e addirittura recessione, soprattutto nel settore degli investimenti finanziari, proprio in quegli anni e in conseguenza dell’influenza negativa del famoso fallimento dellaLehman Brothers del 2008, con la conseguenza che, anche qualora il promotore finanziario non avesse artefatto i valori dell’andamento degli investimenti e raggirato i clienti, la perdita patrimoniale subita da quest’ultimi -consistente, peraltro , in una minusvalenza limitata al 9,65% e al 13,9% - si sarebbe “più probabilmente che non” verificata quale esito della recessione; f) quanto alla prova contraria richiesta sul fatto che “il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale”, i clienti avevano in realtà dichiarato di possedere un’esperienza nel campo degli investimenti da 6 e 15 anni e avevano ricevuto informazioni sul reale andamento della gestione del patrimonio anche da parte dell’istituto bancario e, dunque, gli stessi investitori, qualora fossero stati diligenti, avrebbero potuto disinvestire; g) in conclusione il promotore finanziario e l’istituto di credito avevano fornito la richiesta prova contraria alla presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra il fatto illecito e i danni che i clienti avevano assunto aver subito, posto che avevano dimostrato il rispetto del profilo di rischio dei clienti, la circostanza che le perdite subite si sarebbero comunque verificate anche a prescindere dalla condotta del Botter e che, anche qualora edotti della reale situazione patrimoniale, non avrebbero comunque disinvestito, con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria patrimoniale così avanzata; h) occorreva invece riconoscere il danno morale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. posto che la condotta truffaldina tenuta dal promotore finanziario era titolo per legittimare la richiesta di risarcimento del danno, inteso quale turbamento d’animo determinato dal tradimento della fiducia dei clienti (che costituiva elemento centrale nella disciplina della intermediazione finanziaria), risarcimento tuttavia da contenersi nella somma di euro 5.000 per ciascun investitore (anziché nella somma richiesta di euro 10.000), a causa del concorso colposo dei creditori nella causazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c. per non essersi quest’ultimi diligentemente attivati per la verifica della veridicità dei dati del rendimento dei titoli nonostante la banca li avesse correttamente e periodicamente trasmessi. 2. La sentenza, pubblicata il 29.1.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa od omessa applicazionedegli artt. 153, 183, comma 6, 345, 3 comma, e 394 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere ammissibile, nel giudizio di rinvio,la produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] al fine di fornire la prova contraria alla presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra l’illecito del promotore ed il dannosubito dai risparmiatori. 1.1 Il motivo –così articolato – è i nfondato. 1.1.1 Orbene, la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la predetta documentazione sul rilievo che la Corte di Cassazione, nella pronuncia rescindente, avrebbe “reimpostato” il criterio di riparto dell’onere della prova e dunque riqualificato i termini giuridici della controversia, imponendo alla banca e al promotore finanziario la prova di fatti considerati invece non dirimenti in precedenza. 1.1.2 Sostengono, al contrario, i ricorrenti che, qualora – come ritenuto nel caso in esame – la mate ria del contendere resti soggetta alla stessa qualificazione giuridica, alle medesime norme e agli stessi principi che la Cassazione aveva ritenuto essere stati violati dal giudice del merito, senza che vi sia stata, cioè, alcuna applicazione alla fattispecie di una norma malamente individuata dal giudice del merito, bensì solo una fallace interpretazione della stessa, il corredo probatorio in sede di rinvio resterebbe cristallizzato in quello acquisito negli anteriori gradi di giudizio, in ossequio alla natura chiusa del giudizio di rinvio. Evidenziano sempre i ricorrenti che, allorquando –diversamente da quanto avvenuto nel caso in esame – venga mutata la qualificazione giuridica della fattispecie e si rendano necessari nuovi temi di indagine, allora il giudizio di rinvio ben si potrà aprire a nuove produzioni documentali. 1.1.3 Tale ricostruzione della odierna vicenda processuale non è tuttavia condivisibile. Sul punto giova ricordare, in termini generali, che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394,comma 3, c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo(Sez. 6-5, Ordinanza n. 9768 del 18/04/2017 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 26108 del 18/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 19424del 30/09/2015). Ebbene, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 394, 3 comma, c.p.c. e al diritto alla prova nel giudizio di rinvio. Ed invero, i giudici d’appello hanno evidenziato che l’acquisizione della nuova documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] riguardava la “prova contraria” richiesta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18363/2017 - per superare l’affermata presunzione di sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e danno - e , dunque , si rendeva necessaria in relazione proprio all’applicazione del principio di diritto affermato nell’arresto da ultimo indicato, che aveva reimpostato tra le parti il criterio di riparto dell’onere della prova e dunque anche riqualificato i termini giuridici della controversia, con la conseguenza che il giudizio di riassunzione non si configurava, più, come la continuazione dei precedenti gradi ma come l’occasione per fornire per gli appellati la prova contraria alla predetta presunzione di sussistenza del nesso causale. Come è dato riscontrare la Corte di Cassazione, cassando la precedente sentenza della Corte fiorentina e rinviando al giudice a quo, aveva, in realtà, reimpostato, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, prospettando -come si ripete -un diverso criterio di ripartizione degli oneri probatori quanto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra condotta illecita e danno, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito in precedenza perché ritenuti erroneamente privi di rilievo. Ne consegue la piena legittimità del provvedimento ammissivo della provain sede di giudizio di rinvio e l’infondatezza del motivo di censura qui in esame. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione od omessa applicazione dell’art. 384, 2 comma, c.p.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223, 1227, 2043 e 2056 c.c., 40 e 41 c.p., 2697 c.c., 107 e 108 Reg. Intermediari, 31 Tuf, in ordine all’omessa ricostruzione del nesso di causalità con metodo controfattuale, secondo il criterio del “più probabile che non”, dell’id quod plerumque accidit ed il parametro del risparmiatore medio, in relazione ai danni patrimoniali cagionati dal Botter, tramite l’inganno, la falsificazione di documenti e l’occultamento ai risparmiatori delle perdite. 2.1 Anche il secondo motivo è in realtà infondato.2.1.1 Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe completamente travisato e tradito la portata del principio di diritto sancito dalla Cassazione, ricercando in tal modo la prova contraria interruttiva del nesso causale allorquando la Corte di merito si sarebbe dovuta invece limitare a procedere alla quantificazione del “danno-conseguenza” sotto il profilo della diminuzione patrimoniale patita dalle vittime delle condotte lesive per danno emergente e lucro cessante. Né, secondo i ricorrenti, sarebbero circostanze idonee ad interrompere il nesso causale tra l’accertato reato di truffa e l’eventus damni, il profilo di rischio dei risparmiatori (che sarebbe stato falsificato e artefatto dal Botter), ovvero la crisi finanziaria di quegli anni, come invece affermato dalla Corte territoriale. 2.2 Preme subito al Collegio chiarire che le doglianze articolate dai ricorrenti partono da una lettura errata del principio di diritto affermato da questa Corte nel precedente n. 18363-2017 (per come sopra più volte riportato in premessa), atteso che la Corte di Cassazione non si è affatto limitata a richiedere al giudice del rinvio la mera quantificazione del danno subito dagli investitori, ma, al contrario, ha fissato la presunzione di sussistenza del nesso causale tra condotta illecita (condotta truffaldina del promotore finanziario, per come accertata in sede penale ed anche confessata dallo stesso Botter) e danno, precisando tuttavia che tale presunzione avrebbe potuto essere superata dal promotore finanziario e dalla banca attraverso la prova contraria. E a tale principio si è correttamente attenuta la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio ex artt. 392 e segg. codice di rito, scrutinando le prove fornite dagli appellati e ritenendo, con accertamento in fatto qui non più censurabile (se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.), che gli appellati avessero fornito la “prova contraria” alla predetta presunzione, avendo allegato e dimostrato il rispetto del profilo di rischio dei clienti, la circostanza che le perdite subite si sarebbero comunque verificate anche a prescindere dalla condotta del promotore finanziario e che, anche qualora edotti della reale situazione patrimoniale, i clienti non avrebbero comunque disinvestito.2.3 Per il resto il motivo si compone solo di doglianze volte a far ripetere a questa Corte di legittimità un inammissibile riesame di merito della “prova controfattuale”, nei termini già chiariti in precedenza, attraverso doglianze che neanche chiariscono, dopo l’elencazione delle norme dicui si assume la violazione da parte della Corte di merito, come quest’ultima si sia discostata dai principi di diritto contenutinelle norme stesse. Sul punto non è inutile ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenzan. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L , Ordinanzan. 17570 del 21/08/2020 ). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 384, 2 comma, cod. proc. civ. e degli artt. 1710, 1176, 2 comma, 1218, 1223, 1227, 31 TUF (d.lgs. n. 58/1998), 107 e 108 Reg. Interm., avuto riguardo alla gestione abusiva e surrettizia del promotore finanziario, artatamente svolta mediante la falsificazione del profilo dei risparmiatori, false rendicontazioni degli investimenti e del loro andamento. Si evidenzia da parte dei ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe errato nel trattare la presente vicenda come se la stessa fosse la rappresentazione dello svolgimento “fisiologico” del rapporto di intermediazione finanziaria, trascurando invece che la fattispecie in esame dovrebbe essere qualificata come gestione surrettizia, abusivamente perpetrata dal promotore finanziario in danno dei risparmiatori. La Corte di appello avrebbe – aggiungono i ricorrenti – assimilato , in tal modo, la predetta gestione surrettizia a una normale gestione patrimoniale consapevolmente voluta dal risparmiatore, applicando dunque erroneamente principi – quale quello per cui dovrebbe essere l’investitore a dover dimostrare che le perdite sono state cagionate da investimenti in contrasto con le linee di gestione pattuite ovvero che il profilo di rischio era stato abusivamente compilato dal promotore – che non risulterebbero pertinenti al caso in esame,che, invece , nulla avrebbe a che fare con una gestione consapevole, informata e confacente alla profilatura degli investitori. 3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile. Le censure non si confrontano, così come rilevato anche nel secondo motivo, con le rationes decidendi del provvedimento impugnato, co sì come perimetrate dalla decisione di cassazione con rinvio sopra ricordata (Cass. n. 18363-2017), posto che la Corte di appello – dopo aver preso atto della definitiva affermazione della responsabilità anche contrattuale del promotore finanziario e della banca per la condotta truffaldina già sopra più volte ricordata e dopo aver accertato la presunzione di sussistenza del nesso causale tra condotta illecita e danno –ha limitato il suo campo di verifica al profilo della dimostrazione della “prova contraria” a tale presunzione, ritenendo tale prova raggiunta e soddisfatta attraverso le produzioni documentali della banca acquisite nel giudizio di rinvio. Orbene, le censure formulate dai ricorrente si presentano completamente decentrate rispetto alle predette rationes decidendi, introducendo argomenti di discussione che, in parte, sono già coperti dal giudicato interno (e ciò con particolare riferimento ai profili di accertamento dell’illiceità della condotta ascritta al promotore finanziario) e, in altra parte, risultano estranei al thema decidendumdella causa per come delineato nella sentenza di cassazione con rinvio che ha limitato -per quanto già detto - il giudizio al solo profilo della prova contrariaalla presunzione di sussistenza del nesso causale. Sul punto va infatti ribadito ancora una volta che la qualificazione della condotta del promotore finanziario in termini di illiceità ed il nesso causale tra condotta e danno non sono stati posti in discussione dalla Corte di appello che, anzi, ha fondato le sue ulteriori verifiche probatorie proprio su questi accertamenti definitivi estraibili da Cass. n. 18363-2017, di talchè le ulteriori censure qui proposte risultano formulate in modo ultroneo, oltre che in modo inammissibile,per le ragioni già sopra indicate. 4. I ricorrenti propongono inoltre un quarto motivo di ricorso con il quale denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 n. 4, 115, 116, 214, 215 c.p.c. e degli artt. 2702 e 2729 cod. civ., e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi, sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione gli atti penali prodotti e acquisiti in giudizio, né le prove orali specificatamente indicate nei gradi di merito, in relazione all’abusivo riempimento contra pactadei profili di rischio e delle richieste di investimento, nonché alla falsificazioni commesse dal promotore finanziario. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile perché le provetestimoniali di cui si denuncia l’illegittima pretermissione riguardano, per un verso, circostanze che, per quanto già sopra rilevato, sono coperte dal giudicato (quanto all’accertamento della illiceità della condotta del Botter) e, per altro verso, non sono neanche decisive, posto che, sebbene la questione della falsificazione della documentazione riguardante il profilo di rischio degli investitori non sia stata accertata nella sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.c. (come invece avvenuto per la diversa questione della falsificazione della documentazione attestante il rendimento dei titoli), tuttavia il rispetto del profilo di rischio è stato accertato dalla Corte di appello sulla base di un ragionamento probatorio articolato (cfr. pagg. 18-20 della sentenza impugnata) che ha preso in considerazione anche i precedenti investimenti effettuati dai clienti e le corrette informazioni comunque ricevute dalla banca, di talchè la prova testimoniale, articolata in relazione alla falsificazione della documentazione riguardante la profilatura degli investitori - oltre che impegnare la Corte di legittimità su questioni attinenti alla selezione del materiale probatorio (scrutinio invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito) - investe con tutta evidenza circostanze fattuali non rilevanti e decisive per il giudizio controfattuale rimesso alla Corte fiorentina, nei limiti sopra più volte illustrati. 5. Il quinto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1832 e 2059 cod. civ. per l’illegittima riduzione del danno non patrimoniale per l’affermato concorso colposo dei clienti nella condotta truffaldina commessa dal Botter, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la mancata contestazione da parte dei clienti della corretta rendicontazione trasmessa dalla banca integrasse una condotta negligente concorrente nella causazione del danno. 5.1 Il motivo – così articolato – è inammissibile perché, con doglianze solo genericamente formulate, richiede, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione di legge, una rivalutazione della questio factisecondo uno scrutinio che non può essere più svolto innanzi ai giudici di legittimità. Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - i l vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass ., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice delcaso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00
Sentenza Cassazione n. 37256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris