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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16493/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.santite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tns...\-43\,%\(>1.a.2_, r\i5 \W;.`2) 1.k\. \itA) \QN\ (1Nr+ \ v,<.AQ -,Z1/4•4 Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco del tipo pistola, fatto aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa della consorteria 'ndranghetista denominata "Scalise", di cui lo stesso indagato era membro con ruolo apicale e dall'uso del metodo mafioso, fatti commessi in Decollatura il 30 dicembre 2010.

Sulla base di un complesso materiale indiziario il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provato l'assunto che [OSCURATO:PERSONA] ferì [OSCURATO:PERSONA] agli arti inferiori con l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, dopo aver scoperto l'esistenza di una relazione sentimentale tra il predetto Mancuso e [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta convivente dello stesso Scalise.

Il Tribunale ha ritenuto che i reati di detenzione illegale e di porto in luogo pubblico dell'arma furono aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per una pluralità di ragioni: la caratura criminale dell'indagato, promotore dell'omonimo clan mafioso; le modalità dell'attentato da cui risulta l'immediata disponibilità dell'arma da parte dell'indagato e la spregiudicata efferatezza; il livello di timore palesato dalla vittima che, ricevute le prime cure, rifiutò il ricovero per sottrarsi all'eventualità di dover riferire della responsabilità dell'indagato.

Il Tribunale, poi, in ragione dell'aggravante appena indicata e della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha ritenuto ineludibile l'applicazione della misura cautelare carceraria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'uso del cd. metodo mafioso in relazione all'addebito di lesioni personali, per il quale non vi è stata applicazione di misura cautelare, e nulla ha argomentato in relazione ai reati di illegale detenzione e porto dell'arma.

Il vero è che la condotta dell'indagato è scollegata con la presunta organizzazione mafiosa denominata clan Scalise, oggetto di investigazione soltanto nel 2019.

Del resto, è stato il Giudice per le indagini preliminari e ribadire l'esistenza di un movente passionale, incompatibile con l'evocazione del metodo mafioso.

La mera detenzione (o il porto), qualora non sia seguito alcun reato con l'utilizzo di quell'arma, non è bastevole per il riconoscimento dell'aggravante spaziale.1 L'ordinanza è poi completamente illogica in punto di esigenze cautelari e di . giudizio di di adeguatezza della misura in relazione allà/fisalenra-del fatto al dicembre 2010 e alla mancanza di ulteriori contatti con la vittima.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda collocando l'aggressione armata in un contesto di relazioni sentimentali e gelosie incrociate, assumendo che vittima e aggressore avessero entrambi e contestualmente un rapporto amoroso con la stessa donna.

Ciò nonostante, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) sulla base di alcuni elementi, quali la caratura criminale dell'autore del fatto, la disponibilità di un'arma comune da sparo, che evidentemente l'autore del fatto seppe procurarsi con tempestività, la situazione di timore in cui versava la vittima, che rimase reticente e non volle riferire all'Autorità giudiziaria l'identità dell'autore dell'aggressione.

Ha così concluso che il fatto del ferimento e quelli connessi di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata furono commessi con metodo mafioso.

3. La motivazione è carente.

L'accertamento dell'impiego del cd. metodo mafioso non può risolversi nel riscontro della caratura criminale del suo autore, sì da introdurre una sorta di automatismo in forza del quale qualunque fatto penalmente illecito computo da soggetto che sia ritenuto partecipe, specie se qualificato, di una compagine associativa comporti la spendita di quel metodo, pur quando il fatto sia occasionato, come nel caso in esame, da ragioni del tutto estranee alla vita dell'associazione.

Occorre piuttosto verificare se in concreto le condotte siano evocatrici della forza intimidatrice tipica dell'associazione di tipo mafioso e di ciò occorre dare conto con motivazione adeguata.

Il tempestivo reperimento dell'arma, elemento valorizzato dalla impugnata sentenza, nei termini in cui è richiamato è sostanzialmente equivoco, perché non è di per sé espressivo di una contiguità con ambienti mafiosi, a meno che di ciò si dia concreto riscontro come dato percepibile nel contesto in cui il fatto criminoso è commesso.

L'altro aspetto, costituito dalla ritrosia della vittima a rivelare all'Autorità l'identità dell'autore dell'aggressione tanto da rifiutare il ricovero ospedaliero, è certo dato di una qualche valenza, ma occorre poterne apprezzare l'univocità in modo da sgombrare il campo da altre causali di quella condotta reticente, riconducibili alle ragioni sottese all'aggressione e costituite, come si è detto, dalla relazione sentimentale intrattenuta con la figlia della convivente dell'aggressore che, a sua volta, era alla stessa ragazza legato da una relazione amorosa.

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

Il giudice del rinvio, nel rinnovare il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale - con quanto mai opportuna considerazione del termine di prescrizione dei reati commessi nel lontano 2010 e necessaria rivisitazione del tema delle esigenze cautelari -, si atterrà al principio di diritto per il quale "è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato -Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637 -. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.santite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tns...\-43\,%\(>1.a.2_, r\i5 \W;.`2) 1.k\. \itA) \QN\ (1Nr+ \ v,<.AQ -,Z1/4•4 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco del tipo pistola, fatto aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa della consorteria 'ndranghetista denominata "Scalise", di cui lo stesso indagato era membro con ruolo apicale e dall'uso del metodo mafioso, fatti commessi in Decollatura il 30 dicembre 2010. Sulla base di un complesso materiale indiziario il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provato l'assunto che [OSCURATO:PERSONA] ferì [OSCURATO:PERSONA] agli arti inferiori con l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, dopo aver scoperto l'esistenza di una relazione sentimentale tra il predetto Mancuso e [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta convivente dello stesso Scalise. Il Tribunale ha ritenuto che i reati di detenzione illegale e di porto in luogo pubblico dell'arma furono aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per una pluralità di ragioni: la caratura criminale dell'indagato, promotore dell'omonimo clan mafioso; le modalità dell'attentato da cui risulta l'immediata disponibilità dell'arma da parte dell'indagato e la spregiudicata efferatezza; il livello di timore palesato dalla vittima che, ricevute le prime cure, rifiutò il ricovero per sottrarsi all'eventualità di dover riferire della responsabilità dell'indagato. Il Tribunale, poi, in ragione dell'aggravante appena indicata e della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha ritenuto ineludibile l'applicazione della misura cautelare carceraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'uso del cd. metodo mafioso in relazione all'addebito di lesioni personali, per il quale non vi è stata applicazione di misura cautelare, e nulla ha argomentato in relazione ai reati di illegale detenzione e porto dell'arma. Il vero è che la condotta dell'indagato è scollegata con la presunta organizzazione mafiosa denominata clan Scalise, oggetto di investigazione soltanto nel 2019. Del resto, è stato il Giudice per le indagini preliminari e ribadire l'esistenza di un movente passionale, incompatibile con l'evocazione del metodo mafioso. La mera detenzione (o il porto), qualora non sia seguito alcun reato con l'utilizzo di quell'arma, non è bastevole per il riconoscimento dell'aggravante spaziale.1 L'ordinanza è poi completamente illogica in punto di esigenze cautelari e di . giudizio di di adeguatezza della misura in relazione allà/fisalenra-del fatto al dicembre 2010 e alla mancanza di ulteriori contatti con la vittima. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda collocando l'aggressione armata in un contesto di relazioni sentimentali e gelosie incrociate, assumendo che vittima e aggressore avessero entrambi e contestualmente un rapporto amoroso con la stessa donna. Ciò nonostante, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) sulla base di alcuni elementi, quali la caratura criminale dell'autore del fatto, la disponibilità di un'arma comune da sparo, che evidentemente l'autore del fatto seppe procurarsi con tempestività, la situazione di timore in cui versava la vittima, che rimase reticente e non volle riferire all'Autorità giudiziaria l'identità dell'autore dell'aggressione. Ha così concluso che il fatto del ferimento e quelli connessi di illegale detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma utilizzata furono commessi con metodo mafioso. 3. La motivazione è carente. L'accertamento dell'impiego del cd. metodo mafioso non può risolversi nel riscontro della caratura criminale del suo autore, sì da introdurre una sorta di automatismo in forza del quale qualunque fatto penalmente illecito computo da soggetto che sia ritenuto partecipe, specie se qualificato, di una compagine associativa comporti la spendita di quel metodo, pur quando il fatto sia occasionato, come nel caso in esame, da ragioni del tutto estranee alla vita dell'associazione. Occorre piuttosto verificare se in concreto le condotte siano evocatrici della forza intimidatrice tipica dell'associazione di tipo mafioso e di ciò occorre dare conto con motivazione adeguata. Il tempestivo reperimento dell'arma, elemento valorizzato dalla impugnata sentenza, nei termini in cui è richiamato è sostanzialmente equivoco, perché non è di per sé espressivo di una contiguità con ambienti mafiosi, a meno che di ciò si dia concreto riscontro come dato percepibile nel contesto in cui il fatto criminoso è commesso. L'altro aspetto, costituito dalla ritrosia della vittima a rivelare all'Autorità l'identità dell'autore dell'aggressione tanto da rifiutare il ricovero ospedaliero, è certo dato di una qualche valenza, ma occorre poterne apprezzare l'univocità in modo da sgombrare il campo da altre causali di quella condotta reticente, riconducibili alle ragioni sottese all'aggressione e costituite, come si è detto, dalla relazione sentimentale intrattenuta con la figlia della convivente dell'aggressore che, a sua volta, era alla stessa ragazza legato da una relazione amorosa. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Il giudice del rinvio, nel rinnovare il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale - con quanto mai opportuna considerazione del termine di prescrizione dei reati commessi nel lontano 2010 e necessaria rivisitazione del tema delle esigenze cautelari -, si atterrà al principio di diritto per il quale "è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato -Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637 -. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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