CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 26131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello dì Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e furto; Considerato che l'unico motivo dì ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; Rv. 279549-02). Letta la memoria difensiva del 27.4.2026 le cui controdeduzioni non consentono di superare gli argomenti sopra esposti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.M