CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e hachiesto l'inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale per i minorenni di Firenze harigettato l’appello avverso l’ordinanza di data 28 maggio 2026 con cui il Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze aveva rigettatol’istanza di revoca della misura cautelare che era stata disposta ed applicata neiconfronti dell’indagato per il reato di rapina.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’indagato ha formulato iseguenti motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e l’apparenzamotivazionale della ordinanza contestata, in relazione ai seguenti punti:- la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ed il travisamento deglielementi probatori decisivi. In particolare, con riferimento al riconoscimentodell’indagato (identificato per mezzo di riconoscimento fotografico da duepersone – tra cui la persona offesa) si evidenzia che non vi sia stata l’indicazionedi alcun elemento identificativo, ulteriore rispetto al colore olivastrodell’incarnato. Con riferimento alla disponibilità della vettura usata dai rapinatori(corrispondente per numero di targa a quella di proprietà del padre dell’indagato)si evidenzia che il veicolo non era più di proprietà degli XXXXXXXXXX (padre ofiglio) perché era stato ceduto a terzi poche settimane prima della rapina;- l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione: la decisione, sisostiene nel ricorso, è fondata essenzialmente sulla gravità del reato commesso,con l’uso di frasi stereotipate disancorate da specifici elementi fattuali oggettivi;- l’adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare applicata che, siprospetta in linea difensiva, non garantisce il processo educativo del minorenne(come richiesto dall’art. 19 comma 2, d.p.r. 448/1988), non ha esaminato lapossibile applicazione di misure meno afflittive (in violazione del disposto dell’art.275, comma 3, cod. proc. pen.) e mira a rescindere i rapporti tra l’indagato e lafamiglia d’origine, identificata – senza adeguata base probatoria - come fattorenegativo per lo sviluppo dell’indagato, in violazione dei diritti costituzionalmentetutelati dell’indagato;- l’omessa valutazione di un elemento difensivo decisivo, costituito dalleregistrazioni di un colloquio intercorso tra il padre dell’indagato (pure indagatoper il medesimo episodio, commesso assieme al figlio) e tal XXXXXXXXXXXXXXX,il cui contenuto – indebitamente liquidato dal Tribunale come irrilevante–corrobora la tesi difensiva della indisponibilità in capo agli XXXXXXXXXX,all’epoca del fatto, della vettura utilizzata nel corso della rapina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.1.1 Innanzi tutto, si osserva che dalla lettura dell’ordinanza impugnata e delricorso emerge che l’impugnazione ha ad oggetto non l’ordinanza genetica(emessa nei confronti dell’indagato il 9 aprile 2026) ma il diniego dell’istanza direvoca dell’ordinanza genetica stessa, emesso il 28 maggio 2026.Su tale premessa, deve allora richiamarsi il principio ripetutamenteaffermato da questa Corte, per cui l'istanza di revoca della misura cautelare nonpuò trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessielementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, equesti risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, avuto riguardoalla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto divalutazione solo fatti nuovi anche se apprezzati congiuntamente a quellioriginariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadroindiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche, eventualmente, in sededi riesame (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 – 01, Sez. 2,n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539 – 01). Con ciò, si impone,nell’ambito della disciplina delle misure cautelari, un confine tra finalità efunzione della revoca, da un lato, e del sistema delle impugnazioni, dall’altro, adevitare che la istanza di revoca diventi lo strumento per veicolare impugnazionitardive, in spregio ai principi di stabilità delle situazioni giuridiche ed economiaprocessuale che la illimitata possibilità di revisio prioris istantiae inevitabilmenterischierebbe di compromettere.Alla luce di quanto appena considerato, è evidente che è preclusa in questasede la rivalutazione, tanto in relazione ad eventuali violazioni di legge che di vizimotivazionali, del primo motivo di ricorso, dedicato alla analisi del medesimocompendio indiziario che la ordinanza genetica aveva posto a fondamento dellaapplicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E lostesso destino tocca al quarto ed ultimo motivo di ricorso, che lamenta lamancata valutazione di un colloquio registrato, posto che, come, si legge nelprovvedimento impugnato (pg. 4), la registrazione era stata prodotta all’esitodell’interrogatorio dell’indagato e non presentava quindi quegli elementi di novitànecessari per fondare la richiesta di revoca.1.2 I cennati motivi (1 e 4), oltre che inammissibili perché non consentiti,per quanto detto, sono comunque manifestamente infondati e generici, inconsiderazione della piena ed esaustiva analisi del materiale indiziario da partedel Tribunale per i minorenni, che si è profuso nella illustrazione delle ragioni diefficacia dimostrativa dei riconoscimenti dell’indagato da parte di due persone edi identificazione del veicolo usato dai rapinatori, in misura ben superiore aquanto riduttivamente e selettivamente menzionato nel ricorso. Per tale ragione,il primo motivo, non confrontandosi correttamente e compiutamente con il testoche contesta, scade inevitabilmente nella aspecificità, ipotesi particolare dellagenericità, sanzionata a pena di inammissibilità. Infatti, deve dichiararsiinammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti allacritica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento delladecisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del06/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272448 - 01). La mancanza di specificitàdel motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesacome indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare leesplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità checonduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità dellaimpugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle1.3 Nemmeno gli ulteriori motivi (2 e 3) apportano alcun elemento di novitàsui temi della attualità e concretezza della esigenza cautelare e dellaadeguatezza e proporzionalità della misura cautelare prescelta, rispetto alquadro preso in esame con l’ordinanza genetica. Anche in questo caso, pertanto,la richiesta di revoca si risolve in una non consentita rielaborazione di materialevalutativo già esaustivamente vagliato e non contestato nella dovuta sede.In ogni caso, anche con riferimento al secondo ed al terzo motivo, valequanto osservato in precedenza, trovandocisi di fronte a motivi manifestamenteinfondati, oltre che ripetitivi.Il secondo motivo parte dalla errata premessa di una valutazione direcidivanza espressa sulla base del titolo del reato (pg. 5), mentre è sufficienteleggere l’ordinanza impugnata per rilevare che vi si menziona la gravità inconcreto “avuto riguardo alle relative modalità di commissione, al ruolo nienteaffatto marginale svolto dall’indagato, alla condizione soggettiva, particolarmentevulnerabile, della p.o” (pg. 5). Con i menzionati aspetti, il motivo non siconfronta.Il terzo motivo, infine, risulta ripetitivo e generico, a fronte di unamotivazione che fornisce adeguata giustificazione della scelta della misura senzatrascurare di valutare gli aspetti educativi del giovane, che, tuttavia, per sceltaautonoma, si è sottratto ad ogni ulteriore processo educativo all’interno delpercorso scolastico tradizionale, avendo interrotto da tempo la frequentazionedegli istituti scolastici.2. Per le predette ragioni, il ricorso è inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.