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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1984

Cassazione n. 17136/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1984 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IZITENtJTO [OSCURATO:PERSONA] E CoNSIDEFUTO PCITRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, che erano state presentate da Lubrano, soggetto in espiazione della pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione, riportata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 -bis, 56/629/628 terzo comma, 416- bis. 1 cod. pen., commessi in Marano dal maggio all'agosto 2016.

2. Rico' le pei cassazione l'intecessato, lì ICLLU difellsol e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata, frutto dell'omessa considerazione della positiva evoluzione avutasi nella personalità dei condannalo, nel corso della lunga esperienza carceraria; manca id dovuta considerazione, inoltre, circa il corretto comportamento tenuto e la comprovata opportunità lavorativa, che offre una concreta possibilità di completo reinserimento sociale.

3. Vengono articolate censure non consentile in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio dei potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 dei 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921 -01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi.

Si è pertanto ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita.

A tali elementi si salda la valutazione del parere espresso dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli, che dipinge il Lubrano come elemento apicale del clan Orlando, ancora attivo in territorio di Marano di Napoli.

Tale struttura molivaziorraie è lineare, esaustiva e dei lutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.

4. Alla luce delle considera-zioni che precedono, il ricorso deve ebbel e dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1984 avverso l'ordinanza del 20/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IZITENtJTO [OSCURATO:PERSONA] E CoNSIDEFUTO PCITRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, che erano state presentate da Lubrano, soggetto in espiazione della pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione, riportata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 -bis, 56/629/628 terzo comma, 416- bis. 1 cod. pen., commessi in Marano dal maggio all'agosto 2016. 2. Rico' le pei cassazione l'intecessato, lì ICLLU difellsol e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata, frutto dell'omessa considerazione della positiva evoluzione avutasi nella personalità dei condannalo, nel corso della lunga esperienza carceraria; manca id dovuta considerazione, inoltre, circa il corretto comportamento tenuto e la comprovata opportunità lavorativa, che offre una concreta possibilità di completo reinserimento sociale. 3. Vengono articolate censure non consentile in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio dei potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 dei 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921 -01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi. Si è pertanto ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita. A tali elementi si salda la valutazione del parere espresso dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli, che dipinge il Lubrano come elemento apicale del clan Orlando, ancora attivo in territorio di Marano di Napoli. Tale struttura molivaziorraie è lineare, esaustiva e dei lutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive. 4. Alla luce delle considera-zioni che precedono, il ricorso deve ebbel e dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 17136/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris