CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 agosto 2026
Cassazione n. 24708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., CassaNumero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Firenze n. 23/2025 depositato il12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. La Corte di Appello di Firenze, con il decreto qui impugnato, harigettato il reclamo notificato in data 15 gennaio 2025 da [OSCURATO:PERSONA] Ltdavverso il decreto di chiusura del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] credito della ricorrente – già azionatoesecutivamente in danno di terzi debitori - era stato ceduto allareclamante da [OSCURATO:PERSONA]., società cui il credito era stato a sua voltaceduto dalla società debitrice prima della dichiarazione di fallimento,unitamente alla cessione di ramo di azienda. La cessione di azienda era,poi, stata dichiarata inefficace dal Tribunale di Livorno, con sentenzapassata in giudicato. Nelle more, la curatela del fallimento ha transatto lacontroversia con uno dei terzi debitori e il Tribunale ha disposto lachiusura del fallimento con decreto del 15 gennaio 2024.2. La Corte di merito ha ritenuto che la reclamante non rivestisse laqualità di creditore del fallimento, trattandosi di credito ceduto unitamenteall’azienda, la cui cessione era stata dichiarata inefficace ex art. 64 l.fall.,statuizione non contrastata dalla successiva sentenza dell’allora [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2005, che aveva deciso le controversiedistributive tra Fallimento e dante causa del reclamante; ha, poi, ritenutoirrilevanti altre pronunce di merito, in quanto non rese nel contraddittoriodel Fallimento.3. Propone ricorso per cassazione il reclamante, affidato a sei motivi,cui resistono con controricorso i creditori [OSCURATO:SOCIETA]. e INTESAn. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026SANPAOLO [OSCURATO:SOCIETA] curatela del fallimento intimata non si è costituita ingiudizio. È stata depositata una proposta di definizione anticipata in data18 ottobre 2025, per la quale la ricorrente ha chiesto la decisione.Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione accelerata ha rilevato: «l’esame dei sopracitati motivi, risulta, tuttavia, precluso. Deve rilevarsi, infatti,l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale rilasciatadalla società SGR [OSCURATO:PERSONA] in calce al ricorso per cassazione notificato,come eccepito dalla società [OSCURATO:SOCIETA], controricorrente (pagina 3 delcontroricorso). Nel caso di specie, il preteso legale rappresentante dellasocietà ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], non ha apposto la propria firmaautografa, ma unicamente digitato il proprio nome, senza alcunriferimento alla società SGR [OSCURATO:PERSONA]. né ai relativi dati societari,mediante l’uso di un programma informatico di scrittura. Ai sensi dell’art.122 c.p.c., c.1, la procura speciale deve, “a pena di inammissibilità, essererilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e devecontenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, ladeterminazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali siriferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, lasottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo”. Comeaffermato dalla Suprema Corte, “Se privo dell'apposizione della firmadigitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico èaffetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento delloscopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'attoprocessuale da elementi qualificanti” (SSUU, sentenza n. 6477/2024).Peraltro, sebbene nella medesima sentenza si sia affermato che “il ricorsoper Cassazione presentato telematicamente senza firma digitale èammissibile, purché accompagnato da un’attestazione di conformitàanalogica sottoscritta che ne attesti inequivocabilmente la paternità”, neln. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026presente ricorso tale attestazione non risulta prodotta. Alla luce di quantofin qui espresso, stante l’impossibilità di attestare la inequivocabilepaternità della procura, appare proponibile la definizione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. La constatazione dell’inammissibilitàdel ricorso, avente carattere assorbente, rende superfluo l’esame deimotivi proposti».2. Parte ricorrente, con la richiesta di decisione, ha dedotto che laprocura speciale era stata sottoscritta digitalmente dal legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] con formato CAdES e, quindi, con estensione«.p7m», sottoscrizione avvenuta in data 9 giugno 2025 alle ore 7,59 (unpaio di giorni prima della notificazione del ricorso). Il ricorrente ha,contestualmente, allegato nuovamente la procura speciale (doc. 2),nonché l’estratto della firma digitale del cliente che si asserisce appostaalla procura medesima (all. doc. 3). In memoria, parte ricorrente ribadisceche la procura allegata al ricorso e depositata in cancelleria costituisce«l’originale in nativo della procura munita di sottoscrizione digitalerilasciata in data anteriore alla notifica del ricorso» e osserva che il difettooriginario della procura possa essere sanato successivamente, comeavvenuto all’atto del deposito della richiesta di decisione, tramite l’estrattodella firma digitale. Sul punto, i controricorrenti contestano la conformitàdella procura speciale prodotta in allegato alla richiesta di decisione,nonché la riferibilità della firma digitale prodotta sub doc. 3 cit. aldocumento notificato e depositato quale procura speciale.3. Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata salve leprecisazioni che seguono.4. Il ricorrente ha notificato a mezzo PEC (come risulta dai fascicoli deicontroricorrenti) ricorso, relata e procura speciale in formato pdf. Ildocumento indicato come procura speciale notificata agli intimati, al paridel documento depositato nel fascicolo telematico dal ricorrente,costituisce copia in formato pdf dell’originario documento informatico,n. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026ossia documento cartaceo «rimaterializzato» tratto dall’originaleinformatico, sottoscritto analogicamente dal difensore con apposizione dicertificazione «per autentica» della sottoscrizione del cliente. Si osserva,peraltro, che il ricorrente, né nel ricorso, né nella procura speciale deduceche la sottoscrizione del cliente sia avvenuta digitalmente.5. Secondo l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. la procura speciale«si considera apposta in calce anche se rilasciata (…) su documentoinformatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cuisi riferisce mediante strumenti informatici, individuati con appositodecreto del Ministero della giustizia». Anche in caso di procura apposta sudocumento informatico è prevista la certificazione del difensore della firmaapposta dal cliente digitalmente al documento; il cliente, dotato di firmaelettronica, appone la propria firma digitale sul documento e lasottoscrizione viene certificata dal difensore. In questo caso il legislatorefa rinvio, sia ai fini della congiunzione all’atto della procura speciale (che,ove separata dall’atto, va depositata a pena di improcedibilità ex art. 369,terzo comma, n. 3 cod. proc. civ.), sia ai fini della disciplina della firmadigitale, alla normativa attuativa di secondo livello (d.m. n. 44/2011) e,precisamente, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. ult. cit.6. A termini dell’art. 12 del Provvedimento del Responsabile DGSIA 16aprile 2014, che individua le specifiche tecniche informatiche ex art. 34d.m. n. 44/2011 degli atti del processo, si richiede – ai fini dellasottoscrizione digitale del documento – che il certificato di firma siainserito nella busta crittografica, o «busta telematica», ossia un fileinformatico che riporti tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte delgestore dei servizi telematici (art. 14 Provv. cit.). Trattandosi, nellaspecie, di procura speciale rilasciata dal cliente con firma CAdES,l’autenticità è data dal relativo file informatico con estensione «.p7m». E’proprio la creazione di questo file o «busta crittografica» - che racchiude o«incapsula» (Cass., n. 19534/2026) al suo interno il documento originalen. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026e che contiene l’evidenza informatica della firma e della chiave per laverifica della stessa, a sua volta contenuta nel certificato emesso a nomedel sottoscrittore - che garantisce la genuinità del documento informatico.In particolare, la busta telematica che contiene il certificato di firma (art.14, comma 2, Provv. cit.: «il certificato di firma è inserito nella bustacrittografica»), garantisce l’autenticità (identità del sottoscrittore deldocumento), l’integrità (l’assenza di modifiche dopo la sottoscrizione) e ilcd. «non ripudio» che «attribuisce validità legale al documento» (Cass.,Sez. U., n. 10266/2018).7. A tale regime normativo è sottoposta la procura speciale rilasciatadal cliente su documento informatico separato sottoscritto con firmadigitale, quale negozio giuridico unilaterale con rilevanza ed efficaciaendoprocessuale (Cass., n. 6905/2019; Cass., n. 1419/2011; Cass., n.21924/2006; Cass., n. 11326/2004), soggetto a forma scritta a differenzadel sottostante contratto di patrocinio (Cass., n. 8863/2021; Cass., n.14276/2017). La procura, quale atto a efficacia processuale, ovesottoscritta con firma digitale CAdES dal cliente, per potersi riteneredebitamente sottoscritta digitalmente, va corredata della «bustatelematica», ossia del file informatico che riporta i dati necessari perl’elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici (art. 14 Provv.DGSIA, cit.).8. Ora il punto è che, nella specie, il ricorrente – previa stampa dicopia del documento asseritamente firmato digitalmente - al fine diapporre la certificazione del patrocinatore ha depositato il documento (siripete: asseritamente firmato digitalmente dal cliente) in formato PDF.Così operando, la trasposizione («rimaterlalizzazione») dell’asseritodocumento informatico in documento cartaceo ha fatto perdere tracciadell’aggiunzione costituita dalla firma digitale originaria. Ma ciò che piùrileva (il che è assorbente) è che il ricorrente non ha depositato nelproprio fascicolo all’atto della costituzione in giudizio la busta telematican. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/2026contenente la firma digitale del legale rappresentante. In tale condizione,l’autentica del difensore deve ritenersi apposta su un documento privo disottoscrizione del cliente, così rendendo quella depositata in giudizio unaprocura speciale mancante o inesistente (Cass., Sez. U., n. 37434/2022),non consentendo la mancanza di sottoscrizione del cliente l’individuazionedella volontà della parte, né potendo il difensore attestare la riferibilitàdella dichiarazione al rappresentato (Cass., n. 18381/2024).9. L’inesistente deposito della procura speciale non può essere sanatosuccessivamente per effetto della documentazione prodotta in sede dirichiesta di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.,come assume il ricorrente in memoria. Per un verso, e la questione rivestecarattere parimenti assorbente rispetto all’ulteriore questione posta daicontroricorrenti circa l’inidoneità della documentazione successivamenteprodotta, «va esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimediodella sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del2009 dell'art. 182 cod. proc. civ. La disposizione trova applicazionecircoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità diprevisione analoga all'art. 359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e inpresenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modoesaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.)l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processualedavanti alla Corte di cassazione. Il che è coerente coi fondamentali principidi officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultimaistanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895;06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519)» (Cass., Sez. U., n.10266/2018, cit.). Per altro e dirimente verso, si assiste nella specie a undifetto rilevante ai fini dell’art. 369 cod. proc. civ., perché il difetto attienealla procura speciale depositata, che tale non può ritenersi per le ragionidette. Vizio di improcedibilità (prima ancora che di inammissibilità) che sirivela insanabile di per sé in cassazione.n. 13781/2025 R.G.Numero registro generale 13781/2025Numero sezionale 3104/2026Numero di raccolta generale 24708/2026Data pubblicazione 19/08/202610. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per difetto dideposito di una procura speciale a termini dell’art. 369, secondo comma,n. 3, cod. proc. civ., con spese regolate dalla soccombenza e liquidatecome da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Sussistonoi presupposti per l’applicazione degli artt. 380-bis, terzo comma e 96 cod.proc. civ., essendo la decisione comunque conforme (quanto all’esitoprocessuale impediente) alla proposta di definizione accelerata (Cass., n.15354/2025). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, cheliquida in complessivi € 7.000,00 per compensi per ciascuno, oltre €200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000,00 atermini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore di ciascuno deicontroricorrenti, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore dellaCassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, acarico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 13781/2025 R.G.