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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03224/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 162 Borgia e Pizzo NRG 27282/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si limita a generiche e astratte censure sulla ritenuta responsabilità penale, a fronte di una adeguata motivazione sul punto esposta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4); che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulle attenuanti generiche è aspecifico rispetto alle circostanze accertate nelle sentenze di merito, che portavano ragionevolmente ad escludere la invocata statuizione, cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 162 Borgia e Pizzo NRG 27282/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato invero che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si limita a generiche e astratte censure sulla ritenuta responsabilità penale, a fronte di una adeguata motivazione sul punto esposta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4); che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulle attenuanti generiche è aspecifico rispetto alle circostanze accertate nelle sentenze di merito, che portavano ragionevolmente ad escludere la invocata statuizione, cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado); Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 29
Sentenza Cassazione n. 03224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris