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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1966

Cassazione n. 12295/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1966 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, limitatamente alla parte con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1965, separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, omettendo di c:onsiderare il dato della contiguità temporale dei fatti (commessi nell'arco di un anno) e la omogeneità delle condotte (violazioni di prescrizioni diverse della stessa misura di prevenzione); ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in materia e, segnatamente, quello secondo il quale l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); rilevato, invero, che nel provvedimento impugnato si sono evidenziati, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento - evincibile dalle sentenze ovvero allegato dalla difesa - da cui desumere l'unitaria deliberazione che si è correttamente ritenuta non ravvisabile nella «scelta di non ottemperare a tutte le prescrizioni collegate alla misura»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1966 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, limitatamente alla parte con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 9 legge n. 1423 del 1965, separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, omettendo di c:onsiderare il dato della contiguità temporale dei fatti (commessi nell'arco di un anno) e la omogeneità delle condotte (violazioni di prescrizioni diverse della stessa misura di prevenzione); ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); rilevato che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in materia e, segnatamente, quello secondo il quale l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); rilevato, invero, che nel provvedimento impugnato si sono evidenziati, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento - evincibile dalle sentenze ovvero allegato dalla difesa - da cui desumere l'unitaria deliberazione che si è correttamente ritenuta non ravvisabile nella «scelta di non ottemperare a tutte le prescrizioni collegate alla misura»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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