CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25444/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LUCCAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] 039SOWB nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Lucca ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui art. 14, comma 5- ter, d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286. Osservava il Giudice come gli unici atti acquisiti al fascicolo dibattimentale fossero il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca e l'ordine di allontanamento del Questore di Lucca, notificati all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che da tali atti non fosse possibile evincere la sussistenza del reato contestato; aggiungeva che il P.M. non aveva depositato lista testi, e che per attivare i poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen. fosse necessaria «la valutazione preliminare e positiva dell'indispensabilità e comunque della rilevanza della prova ai fini della decisione»; dal momento che non era stata depositata la lista testi del P.M., non si aveva quindi la prova che gli operanti la cui audizione era stata sollecitata ex art. 507 dal medesimo P.M., avessero effettivamente compiuto gli accertamenti del fatto per cui si procede «in modo tale che è precluso ogni giudizio sulla rilevanza del loro esame testimoniale». 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero del Tribunale di Lucca, che chiede l'annullamento sia dell'ordinanza che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen, dal medesimo avanzata, sia la sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore della Repubblica censura la contraddittorietà della motivazione avendo il Giudice di Pace erroneamente rigettato l'istanza istruttoria formulata dal P.M. ex art. 507 cod. proc. pen. Difatti, il Giudice, con motivazione contraddittoria, avrebbe affermato la mancanza della prova della responsabilità dell'imputato, esplicitando la necessità che la mancata ottemperanza dell'ordine di espulsione del Questore doveva essere provata mediante l'esame degli agenti accertatori, senza tuttavia ammetterne l'escussione richiesta dal P.M. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza quanto al profilo della mancanza di prova del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, aveva in atti i documenti che fanno piena prova del reato contestato, ovverosia la notifica dell'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale e il verbale di identificazione degli agenti accertatori, dal quale risulta la violazione dell'ordine. 2.3.Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, ovverosia dell'esame degli agenti che avevano proceduto all'accertamento del reato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, clott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso avanzato dalla parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con orientamento risalente alla sentenza n. 11227 del 6/11/1992, Rv. 191606, Martin, che è stato ribadito anche dopo la riformulazione dell'art. 111 Cost. e la costituzionalizzazione dei principi sul giusto processo (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, Greco), c:he il potere del giudice di disporre (anche) d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art.507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, e anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove (in quanto l'incipit della norma, "terminata l'acquisizione delle prove", indica il momento processuale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, e non il presupposto per l'esercizio del relativo potere), a condizione che l'iniziativa ufficiosa del giudice sia assolutamente necessaria, in correlazione a una prova avente carattere di decisività, e resti circoscritta nell'ambito delle prospettazioni delle parti. 3. I presupposti di esercizio del potere istruttorio d'ufficio da parte del Giudice di pace ricorrevano dunque nel caso di specie, essendo l'escussione dei testi indicati dal pubblico ministero indispensabile e decisiva per l'accertamento del fatto di cui all'imputazione, e non esulando dal tema di prova prospettato dall'accusa, al quale risultava anzi del tutto conforme. Coglie nel segno la denunzia del P.M. ricorrente in ordine alla intrinseca contraddittorietà della decisione del Giudice, che, da un lato afferma mancare la prova della responsabilità dell'imputato sulla base dei soli documenti acquisiti nel corso del giudizio (decreto prefettizio e ordine di espulsione del questore), e dall'altro ritiene preclusa l'attivazione dei poteri officiosi, sollecitati dal P.M., volti ad escutere in dibattimento i testi (agenti di polizia) che avevano accertato il reato.4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Lucca, in diversa persona fisica, in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace dì Lucca, in diversa persona fisica. Co