CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chi e Laura- ricorrente -contro-) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] d'Assicurazioni S.A. -Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., BNPParibas [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., DEACapital [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 16 gennaio 2023 n. 82;Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. La società BNP [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un capannoneindustriale sito a Castelnuovo del Garda, lo concesse in locazione allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]..Abbisognando l’immobile di restauro, la BNP commise alla società [OSCURATO:SOCIETA]. lavori di impermeabilizzazione della copertura. L’appaltatriceEcofin subappaltò un’aliquota dei lavori a [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dellasaldatura a caldo per la sigillatura della guaina impermeabilizzante dellacopertura del capannone, si sviluppò un incendio che danneggiò l’immobile.2. Dall’incendio e dai danni da esso causati scaturirono plurime iniziativegiudiziarie introdotte dinanzi al Tribunale di Verona, poi confluite nelpresente giudizio. Tali iniziative, per quanto ancora rileva in questa sede,possono così riassumersi:a) la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva indennizzato unodei soggetti danneggiati dall’incendio ([OSCURATO:SOCIETA].), nel 2016 agìin surrogazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale responsabiledell’accaduto; questi chiamò in causa il proprio assicuratore dellaresponsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantito, e la [OSCURATO:SOCIETA]. (subcommittente) per essere manlevato;b) la società Dimal (come s’è detto, conduttore dell’immobile),anch’essa danneggiata, nel 2016 chiese il risarcimento del danno alla BNP(la cui posizione processuale sarà coltivata, quale successore, dalla [OSCURATO:SOCIETA].), alla Ecofin ed a [OSCURATO:PERSONA]; anche in questogiudizio [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c.,[OSCURATO:SOCIETA], ed altrettanto fece la BNP (anch’essa assicurata con laGenerali Italia), la quale a sua volta formulò domanda di manleva neiconfronti della Ecofin e di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026c) infine, [OSCURATO:PERSONA] nel 2017 convenne dinanzi al Tribunale diVerona la società Helvetia, con la quale pure aveva stipulato un contratto diassicurazione della responsabilità civile.3. Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 28.1.2020 n. 176così provvide (per quanto qui ancora interessa):a) condannò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire la [OSCURATO:PERSONA] e laDimal;b) condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare:-) alla BNP, le somme che quest’ultima avrebbe dovutorisarcire alla Dimal;-) alla Ecofin, le somme che quest’ultima avrebbe dovutopagare alla BNP;c) rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] tanto nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA], quanto nei confronti della Helvetia.La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale; dalla Dimal, edalla [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale (la quale aderì all’impugnazioneprincipale). [OSCURATO:PERSONA] propose appello incidentale condizionato.Nel giudizio di appello intervenne volontariamente (rectius, si costituì ex art.110 c.p.c.) la [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratasi successore della BNPnella titolarità del diritto controverso.4. Con sentenza 16.1.2023 n. 82 la Corte d’appello di Venezia rigettò ilgravame di [OSCURATO:PERSONA] e regolò le spese secondo il principio dellasoccombenza.La Corte d’appello ritenne che:-) la polizza stipulata da [OSCURATO:PERSONA] con la Generali non eraoperante, in quanto il contratto escludeva dai rischi assicurati laresponsabilità per danni a cose di terzi causati da incendio; la copertura perquesto tipo di rischio, osservò la Corte d’appello, sarebbe stata operantesolo se espressamente richiamata nella polizza, richiamo che tuttaviamancava nel contratto;Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026-) quanto alla polizza stipulata da [OSCURATO:PERSONA] con la Helvetia,l’assicurato era decaduto dalla garanzia per avere omesso dolosamentel’avviso di sinistro, denunciato soltanto venti mesi dopo il fatto;-) affinché l’omissione dell’avviso di sinistro possa ritenersi dolosa èsufficiente la volontà di ometterlo, e non anche un fine fraudolento in dannodell’assicuratore;-) spettava all’assicurato dimostrare la ragione che aveva impeditoper quasi due anni di denunciare il sinistro alla Helvetia.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da CristianLa Generali e la Helvetia hanno resistito con controricorso.Tutte le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380-bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370c.c..Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza il quale ha rigettato ladomanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA].p.a..Il ricorrente formula una censura così riassumibile:-) il contratto di assicurazione stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] due clausole: l’una [clausola 39.1.1, lettera (m)] stabiliva che idanni derivati da un incendio causato dall’assicurato sarebbero stati copertidall’assicuratore; l’altra [clausola 43, lettera (q)] stabiliva invece che i danniderivanti da un incendio causato dall’assicurato non sarebbero stati copertidall’assicuratore, “salvo esplicito richiamo”;-) la Corte d’appello, ritenendo che la seconda delle suddette clausoledovesse prevalere sulla prima, avrebbe violato l’art. 1362 c.c., in quanto laclausola secondo cui la responsabilità per danni da incendio sarebbe statacoperta solo in caso di “esplicito richiamo” non derogava affatto alla clausolaNumero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026più generale (n. 39.1.1), secondo cui la garanzia per i danni da incendio era“sempre operante”;-) non avrebbe infatti senso - prosegue il ricorrente - inserire nelmedesimo contratto una clausola la quale includa in garanzia una certacategoria di danni, e poi una seconda clausola la quale subordini lamedesima garanzia ad un “espresso richiamo”;-) la Corte d’appello avrebbe inoltre violato l’art. 1363 c.c., per nonavere coordinato le pattuizioni contenute nella clausola 43 (in tesi, diesclusione della garanzia), con quelle contenute nelle altre clausole delcontratto;-) la Corte d’appello avrebbe comunque violato l’art. 1370 c.c., inquanto a tutto concedere la clausola n. 43 si sarebbe dovuta ritenereambigua, ed interpretare perciò in senso sfavorevole al predisponente.1.1. Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cui si articola.1.2. La prospettata violazione dell’art. 1370 c.c. è inammissibile, in quantomai prospettata nell’atto d’appello. Essa non può pertanto essere esaminatain questa sede, in quanto la violazione della regola dell’interpretatio contraproferentem non è questione di puro diritto, ma questione mista c.d. difatto-diritto. L’accertamento della violazione dell’art. 1370 c.c. ha infatti perpresupposto che la clausola ambigua sia stata unilateralmente predisposta,la quale è una circostanza di fatto che il giudice di merito non ha accertato eche non è consentito accertare in questa sede.Né gioverebbe al ricorrente il principio di non contestazione, in quanto taleprincipio ha per presupposto che il fatto non contestato sia pur sempreallegato e descritto dalla controparte: ma l’allegazione della unilateralepredisposizione della clausola non emerge dagli atti di causa depositati daCristian Fornari, né il ricorso - violando l’onere di cui all’art. 366, n. 3 e 6,c.p.c. - chiarisce se e in quali termini la suddetta questione fu prospettata.1.3. Anche la denuncia di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. èinammissibile.N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 6029/2023Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026Infatti la violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsisussistente sol perché il testo negoziale avrebbe potuto in teoria consentirealtre e diverse interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurrealla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente,sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca unanon implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibiliinterpretazioni (ex multis, in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del28/11/2017, Rv. 646649 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n.16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.610944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 –01).1.4. Nel caso di specie, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello nonera affatto implausibile, né quella invocata dal ricorrente era l’unicaconsentita dal testo contrattuale.Infatti non è irragionevole ritenere: a) né che la mancata inclusione dellacopertura per r.c. da incendio, nel documento denominato “scheda sommee garanzie assicurate”, denotasse la volontà delle parti di escludere questotipo di copertura; b) né che la clausola 39.1.1 descrivesse il rischio intermini generali, e la clausola n. 43 in termini speciali, sicché la secondadovesse fare eccezione rispetto alle previsioni della prima.Soprattutto, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello appare nonimplausibile alla luce del testo contrattuale, il quale escludeva dallacopertura per responsabilità civile “i danni arrecati a cose (…) sulle quali sieseguono i lavori” affidati all’assicurato.Né rileva stabilire quale delle possibili interpretazioni sia preferibile: quelche rileva è che ne erano possibili più d’una e che quella adottata dalgiudice di merito non era manifestamente contrastante col testo e col sensodelle previsioni contrattuali. Ciò osta alla sindacabilità in questa sede dellapreferenza accordata dal giudice di merito all’una piuttosto che all’altra.Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/20262. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo di ricorso è rivolto contro il capo di sentenza che harigettato la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro laHelvetia. Con esso è denunciata la violazione dell’art. 1915 c.c..L’illustrazione del motivo si può così riassumere:-) la Corte d’appello ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduto dallagaranzia, per avere dolosamente denunciato il sinistro al proprioassicuratore con venti mesi di ritardo (e quindi per avere in sostanza violatol’obbligo di avviso);-) a tal fine, la Corte d’appello ha ritenuto superfluo accertare seCristian Fornari, omettendo l’avviso di sinistro, ebbe o meno un intentofraudolento in danno dell’assicuratore, affermando che per i fini di cui all’art.1915 c.c. (decadenza dal diritto all’indennizzo) è sufficiente il dolo generico,cioè la consapevolezza dell’esistenza dell’obbligo di avviso e la volontà dinon adempiere, a prescindere da un intento fraudolento:-) questa interpretazione dell’art. 1915 c.c. è erronea, in quantol’omissione dell’avviso può ritenersi dolosa, e comportare la decadenzadell’assicurato dal diritto all’indennizzo, solo se sottesa da un intentofraudolento o comunque lesivo degli interessi dell’assicuratore.2.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha dichiarato l’assicurato decaduto dal dirittoall’indennizzo per avere denunciato all’assicuratore l’avverarsi del sinistrocon un gravissimo ritardo.Ha fondato la propria decisione sul presupposto che l’assicurato “deciseconsapevolmente di non denunciare il sinistro”.La sentenza impugnata non ha tuttavia accertato se la tardiva denuncia fudettata dall’intento dell’assicurato di frodare l’assicuratore, ritenendo taleaccertamento superfluo alla luce d’un conforme orientamento di questaCorte.La mancanza del suddetto accertamento costituisce un errore di diritto, inquanto l’omissione dell’avviso di sinistro, previsto dall’art. 1913 c.c., puòNumero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026causare la perdita del diritto all’indennizzo solo se dolosa; ed omissionedolosa può dirsi solo quella dettata dall’intento di nuocere all’assicuratorecon proprio vantaggio.A tale conclusione conducono i rilievi che seguono.2.2. L’art. 1915 c.c. stabilisce: “l'assicurato che dolosamente non adempiel'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,l'assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudiziosofferto”.Questa norma ha una genesi antichissima: il ripercorrerla ne svela la ratioe, di conseguenza, ne indirizza l’interpretazione.2.3. Il rischio coperto dall’assicurazione contro i danni può avverarsi inconseguenza del fatto colposo d’un terzo: per questa ragione sin dal XVIIsec. sorse nelle assicurazioni marittime la prassi di statuire la cessioneall’assicuratore del credito vantato dall’assicurato nei confronti delresponsabile del danno: quel che fu il germe della surrogazione assicurativaoggi prevista dall’art. 1916 c.c..L’assicuratore, acquisito per patto di polizza il diritto di credito vantatodall’assicurato nei confronti del terzo autore del danno, venne a trovarsinella medesima posizione del cedente: e dunque nella necessità diconoscere le circostanze in cui si verificò il danno, stimarne l’entità,acquisire la prova della responsabilità del terzo; non per ultimo, adottare lenecessarie misure per limitarne gli effetti: vuoi al fine di limitarel’indennizzo dovuto all’assicurato, vuoi al fine di prevenire l’eccezione diaggravamento colposo delle conseguenze dannose.Tuttavia già tre secoli or sono la dottrina non mancò di osservare che “nelcontratto d’assicurazione l’assicuratore non conosce che quel che piaceall’assicurato di fargli conoscere”, e che di conseguenza sull’assicuratodoveva gravare l’obbligo di riferire all’assicuratore, con uberrima bona fides:a) prima della stipula del contratto, le circostanze del rischio;b) durante la vigenza del contratto, i mutamenti del rischio;Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026c) dopo l’avverarsi del rischio, l’avvenuto sinistro e le circostanze diesse.L’obbligo di denuncia del sinistro, dunque, sorse nella prassi commercialecome mezzo di tutela degli interessi dell’assicuratore: in particolare,l’interesse a limitare i danni e conservare integro il diritto di surrogazione.clausola intendeva proteggere, cessavano le conseguenze dell’omissionedell’avviso.2.4. L’obbligo di avviso, sorto dalla prassi commerciale delle assicurazionimarittime, fu recepito dal Codice di commercio italiano del 1882, il cui art.436 stabiliva: “l’assicurato, entro giorni tre dacché avvenne il sinistro odacché n’ebbe conoscenza, deve darne notizia all’assicuratore”.Quel codice tuttavia non stabiliva alcun tipo di conseguenza per la violazionedell’obbligo. Invalse così la prassi degli assicuratori di inserire nei clausolarila previsione che comminava ipso facto la decadenza dell’assicurato daldiritto di percepire l’indennizzo, per il solo fatto dell’omissione dell’avviso disinistro: clausola che, nella vigenza di quel codice, la giurisprudenza nonpoté che ritenere valida ed efficace, sul presupposto che “le clausole dellepolizze sono la legge accettata dai contraenti” (cfr. Cass. Torino 25.1.1895,in Giur. it., 1895, I, 1, 528).Accadeva così che un ritardo di pochi giorni nel denunciare il sinistroall’assicuratore, che nessun pregiudizio poteva risentirne, comportava difatto la perdita dell’indennizzo per l’assicurato.2.5. Fu a questa oggettiva degenerazione delle prassi commerciali cheintese reagire il legislatore del 1942, introducendo nell’odierno codice civilel’art. 1915 c.c..Tale norma, fermo restando l’obbligo di avviso a carico dell’assicurato, privòle parti della libertà di determinarne gli effetti, e stabilì che la perditadell’indennizzo potesse conseguire al solo inadempimento dolosodell’obbligo di avviso.Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026La ratio di tale previsione è dunque illuminata dalla vicenda che laprecedette: il legislatore volle bloccare la comminatoria di decadenzadell’assicurato pel solo fatto del ritardo, ed a tal fine stabilì che, per potereritenere l’assicurato decaduto dal diritto all’indennizzo, non bastasse il meroritardo, ma fosse necessario un quid pluris.Questo quid pluris però non fu ravvisato dal legislatore nell’esistenza delpregiudizio per l’assicuratore (ed infatti l’omissione incolpevole dell’avviso èsenza conseguenze per l’assicurato, quale che dovesse essere il pregiudiziorisentito dall’assicuratore), ma nel “dolo”. Tuttavia, poiché la norma fuintrodotta per prevenire frodi in danno dell’assicuratore, l’unicainterpretazione coerente con tale scopo è intendere il concetto di “omissionedolosa” come volontà di trarre vantaggio dall’omissione con pregiudiziodell’assicuratore.2.6. L’interpretazione storica della norma impone dunque di concludere chela ratio di essa è salvaguardare l’interesse dell’assicuratore a stimare ildanno nel suo esatto ammontare; accertare le cause del sinistro al fine divalutarne l’indennizzabilità; conservare le prove necessarie a preservarel’eventuale surrogazione nei confronti di terzi.Se questa è la ratio della norma, l’omissione “dolosa” dell’obbligo di avvisodeve ritenersi quella mirata a frustarne lo scopo. E’ la consapevolezza dinuocere all’assicuratore il dolo che rileva ai fini della perdita dell’indennizzo,non la mera coscienza e volontà di astenersi dall’avviso.2.7. Alla conclusione appena rassegnata conducono, oltre chel’interpretazione storica, anche quella letterale e quella sistematica.2.8. Sotto il primo aspetto, il dolo consiste nel volere “il risultato”dell’omissione, non l’omissione in sé (art. 43 c.p.). Quindi è dolosal’omissione dell’avviso quando è voluta non l’omissione in sé, ma anche ilsuo risultato: ed il risultato dell’omissione preso in considerazione dallalegge, per quanto detto, è il nocumento dell’assicuratore con vantaggiodell’assicurato.Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/20262.9. Sul piano dell’interpretazione sistematica, la tesi adottata dallasentenza qui impugnata non può condividersi perché da un lato sacrificainutilmente il diritto dell’assicurato, dall’altro non è coerente con la ratiodell’art. 1915 c.c..2.9.1. Sotto il primo profilo, comminare la decadenza dell’assicurato daldiritto all’indennizzo per avere ritardato l’avviso di sinistro, senza intentifraudolenti, è interpretazione inutile al fine di tutelare gli interessidell’assicuratore (tutela che, per quanto detto, costituisce la ratio dell’art.1915 c.c.).Infatti se l’assicurato omettesse volutamente di avvisare l’assicuratore delsinistro, ma senza nutrire in pectore intenti fraudolenti, l’assicuratoresarebbe già tutelato dal secondo comma dell’art. 1915 c.c..Infatti un’omissione dell’avviso voluta ma non fraudolenta (ad es.,l’assicurato contro gli infortuni che non denunci il sinistro perché per pudorenon è pronto a farsi visitare dal medico incaricato dall’assicuratore)costituirebbe una condotta colposa.In quanto tale, essa legittimerebbe l’assicuratore a rifiutare l’indennizzo inmisura pari al pregiudizio subìto in conseguenza del ritardo, e tale riduzionepuò teoricamente arrivare sino al 100%, se il ritardo ha impeditol’accertamento del fatto o pregiudicato definitivamente le possibilità disurrogazione.2.9.2. Quanto al secondo profilo (incoerenza con la ratio) l’orientamentocondiviso dalla sentenza impugnata trascura di considerare che se lo scopodell’art. 1915 c.c. è tutelare il giusto interesse dell’assicuratore, in teoria laprevisione della riduzione dell’indennizzo fino al 100% sarebbe misuraidonea al raggiungimento di esso.Quindi, se il legislatore ha previsto anche la più grave sanzione delladecadenza, quest’ultima non può che avere una funzione ulteriore: non solotutelare il giusto interesse dell’assicuratore (a tanto basterebbe il secondocomma dell’art. 1915 c.c.), ma anche prevenire i tentativi di frode. LaN.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 6029/2023Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026riduzione dell’indennizzo è comminata quia peccatum est, la decadenza ècomminata ne peccetur.Sicché, mancando la frode, viene meno la ragione per cui la normacommina la decadenza dell’assicurato: cessante ratione legis, cessat et ipsalex.2.10. Alla luce delle considerazioni che precedono, non merita di esserecondiviso e proseguito il diverso orientamento di questa Corte, cui si èuniformata la sentenza qui impugnata, orientamento che è fragilenell’origine, e tralatizio negli sviluppi.La sentenza capostipite di tale orientamento fu Cass. Sez. 3, 03/10/1977, n.4203, avente ad oggetto un caso di responsabilità civile del notaio pertardiva intavolazione d’un acquisto immobiliare, che risultò perciòpostergato ad un atto di pignoramento. Il notaio, convenuto in giudiziodall’acquirente, informò il proprio assicuratore della responsabilità civile conoltre un anno di ritardo.Quella sentenza ritenne che l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro nonrichiedesse un intento fraudolento, ma - è pur doveroso il dirlo - giustificòtale conclusione con una motivazione succinta e poco persuasiva: infattiessa si limitò ad affermare che l’obbligo di avviso costituisce esecuzione delcontratto, e che nel caso di specie l’assicurato l’aveva omesso “in malafede”. Premessi questi laconici rilievi, la motivazione conclude sostenendo(per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte) che “non era peròrichiesto, per la sussistenza del dolo, come lo stesso giudice del merito haritenuto, lo specifico intento di recare danni all'assicuratore”.Non può sfuggire come la suesposta motivazione sia per un versotautologica (afferma ma non spiega); e per altro verso contraddittoria (nellaparte in cui ritiene decisiva la mala fede dell’assicurato, ma nega lanecessità dell’intento fraudolento).Quella sentenza capostipite fu tuttavia massimata sul punto e recepitasenza ulteriori approfondimenti da una parte della giurisprudenza successiva(Sez. 3, Sentenza n. 3044 del 08/04/1997; Sez. 3, Sentenza n. 5435 delN.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 6029/2023Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/202611/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007; Sez. 3, Sentenzan. 17088 del 28/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13355 del 30/06/2015).Nessuna delle decisioni ora ricordate, tuttavia, ritenne di approfondire laquestione, e tutte si limitarono a giustificare il principio per via del solorichiamo a quell’unico, remoto e sostanzialmente immotivato precedenterappresentato da Cass. 4203/77, cit. (si vedano ad es. le motivazioni diCass. 3044/97 e Cass. 5435/05, la cui motivazione in null’altro consiste senon nell’affermare che “va data continuità” all’immotivato precedente del1977).2.11. In conclusione il motivo va accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:“per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosadell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenzadell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specificodi ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La volutaomissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisceomissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e puòcomportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provarel’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (chepuò teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spettaall’assicuratore”.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c..Il motivo investe il capo della sentenza d’appello con cui è stata ritenutadimostrata l’esistenza del dolo, inteso quale coscienza e volontà di ometterel’avviso di sinistro.3.1. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026Va da sé che spetterà al giudice del rinvio accertare eventuali intentifraudolenti dell’assicurato e, in mancanza, valutare iuxta alligata et probatase e quale pregiudizio abbia subìto la Helvetia a causa della tardivadenuncia di sinistro.4. Le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra Cristianrispetto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]..Rispetto a quest’ultima, infatti, il rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] èormai esaurito, e sulle relative spese è possibile provvedere in questa sede.Naturalmente la definizione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].p.a., ivi compresa la regolazione delle spese, non toglie che la suddettasocietà dovrà comunque essere citata nel giudizio di rinvio, in quanto insede di rinvio sussiste il litisconsorzio necessario fra tutti coloro che furonoparti nel processo di cassazione, senza che abbia rilievo alcuno la naturainscindibile o scindibile della causa, né l'ammissibilità di una prosecuzionesolo parziale del giudizio di sede di rinvio (ex multis, Cass. Sez. 6,17/01/2020, n. 975, Rv. 657245 - 02), ferma restando la facoltà dellaGenerali Italia, ormai estranea al giudizio, di non costituirsi se lo riterràopportuno.5. Con separato atto andrà segnalata agli organi titolari dell’azionedisciplinare la circostanza che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicata nell’epigrafe delricorso come “difensore del ricorrente”, alla data di proposizione del ricorsonon risulta essere iscritta all’albo speciale degli avvocati abilitati alpatrocinio dinanzi a questa Corte.P.q.m.(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo diricorso; dichiara assorbito il terzo;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviala causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;Numero registro generale 6029/2023N.R.G.: 6029/23Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1417/2026Numero di raccolta generale 20447/2026Data pubblicazione 17/06/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta,cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) manda alla Cancelleria di trasmettere al Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Verona ed alla Procura Generale in sede l’allegata segnalazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 21 aprile 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])